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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata
la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo
1999-2004, di cui lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100
miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. A decorrere
dall'anno 1999 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le predette
risorse affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sono ripartite dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le
indicazioni di priorita' della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenuto conto, nella destinazione delle medesime risorse,
della necessita' di completare le opere situate nelle aree depresse,
commissariate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, per le quali l'amministrazione proponente accerti le
condizioni di attualita' e di cantierabilita'.
2. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui
all'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, realizzati nelle
aree depresse, ricompresi tra le opere commissariate di cui al comma
1, e al fine di riattivare l'operativita' della legge 27 febbraio
1985, n. 49, con particolare riferimento alla promozione e allo
sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e
lavoro nelle aree depresse, e' autorizzata la spesa di lire 2.550
milioni per l'anno 1999 e di lire 73.100 milioni per ciascuno degli
anni 2000 e 2001.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire
1.702.550 milioni per l'anno 1999, a lire 2.173.100 milioni per
ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a lire 2.100 miliardi per ciascuno
degli anni dal 2002 al 2004, si provvede per gli anni 1999 e 2000
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanzianento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per consentire la concessione e l'erogazione delle agevolazioni
previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, con riferimento alle istanze presentate nel 1998, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato ad utilizzare, nei limiti delle risorse assegnate dal
CIPE, le disponibilita' esistenti nelle sezioni del Fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme
utilizzate per le predette finalita' saranno reintegrate a valere
sulle risorse stanziate dai commi 1 e 2.
5. E' istituito un Fondo rotativo per il finanziamento dei
programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1998. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a far confluire nel Fondo i cofinanziamenti dell'Unione
europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti e sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definite le modalita' di funzionamento del Fondo. Le disponibilita'
del Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
anche per il riordino e l'attivita' del sistema nazionale di
promozione imprenditoriale tra cui le occorrenze relative alla
costituzione di una societa' per azioni incaricata del predetto
riordino, e per l'attivita' delle agenzie regionali e locali, sentita
la predetta Conferenza unificata. A tale Fondo possono accedere le
societa' e le agenzie di promozione e le altre societa' che
presentano progetti, anche di carattere generale, e le relative
istruttorie sono svolte con le modalita' corrispondenti a quelle
previste per l'attuazione del predetto decreto-legge n. 415 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
riduzione di lire 50 miliardi per il 1998 del Fondo di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del D.L. 25 marzo 1997, n.
67, recante: "Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione", convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135 (testo coordinato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1997, n. 119), e' il
seguente:
"Art. 1 (Interventi per lo sviluppo economico delle
aree depresse del territorio nazionale). - 1. Al
fine di consentire la realizzazione di iniziative
dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle
aree depresse del territorio nazionale, in linea con i
principi e nel rispetto dei criteri di intervento
stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro
e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la
Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie
comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento
e' a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da
detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le
medesime finalita', fermo restando quanto previsto da
specifiche disposizioni, sono altresi' versate allo
stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi
di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi
agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n.
96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le
disponibilita' designate all'ammortamento dei mutui
autorizzati per la realizzazione di interventi nelle
aree depresse del territorio nazionale possono essere
utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di
competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari
a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al
2013, e' destinata alla copertura di mutui finalizzati
alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia
scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23,
con le procedure e modalita' previste dalla stessa
legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a
lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al
2013, e' destinata, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di
edilizia universitaria. Una ulteriore quota delle
medesime risorse, pari a lire 50 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con
deliberazione del CIPE, alla copertura di mutui
finalizzati agli interventi di cui all'art. 17, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23
gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni.
2. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e
di lire 1.515 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al
2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
3. Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni, al fine di
accelerare il completamento, l'adeguamento e la
realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale
per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di
opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli
interventi di sistemazione dei terreni necessari per la
funzionalita' delle opere, con priorita' per quelle
localizzate nelle aree depresse del territorio
nazionale, i consorzi di bonifica e di irrigazione,
concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati
dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a
contrarre mutui decenni con il Meliorconsorzio S.p.a. o le
altre banche di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con ammortamento a
carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo
massimo dei predetti mutui e' correlato al limite di
impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998,
autorizzato a tale scopo. Prima dell'autorizzazione alla
contrazione del mutuo il Ministero per le politiche
agricole accerta che le opere siano state approvate ai
sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di
valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta
altresi' che le regioni interessate abbiano preventivamente
attestato la loro utilita', compatibilita' ambientale,
efficacia e fattibilita' tecnicoeconomica. Il Ministro per
le politiche agricole stabilisce, con decreto emanato di
concerto con il Ministro del tesoro; le modalita', i
termini e le condizioni per la concessione e
l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire
80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche
agricole".
- Si riporta il testo del comma 3, lettera d), dell'art.
11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio", come sostituito dall'art. 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove
imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente
articolo. Essa contiene:
a)-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di
spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla
legge finanziaria;".
- L'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n.
96, recante: "Trasferimento delle competenze dei
soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488", ha istituito presso il Ministero
del tesoro un apposito Fondo al quale affluiscono le
disponibilita' di bilancio destinate alla realizzazione
di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed
economico delle aree depresse del territorio nazionale,
nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti
dall'Unione europea. Si riporta il testo dei commi 5, 5-bis
e 5- ter:
"5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e'
istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le
amministrazioni competenti, al quale affluiscono le
disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento
delle finalita' di cui al presente decreto, con
esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art.
12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono
altresi', previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art.
1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, nonche' le disponibilita' di tesoreria
relative alle competenze trasferite.
5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 e' ripartito
sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto
degli impegni assunti in relazione alle competenze
trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate,
nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni
stesse. Con la stessa procedura il CIPE puo'
rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il
predetto riparto per gli anni successivi.
5-ter. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare con propri decreti, su proposta del Ministro
del bilancio e della programmazione economica, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto, ivi comprese quelle di carattere
compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti
dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte
in conto competenza e in conto residui sui pertinenti
capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio
finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in
bilancio per essere versate in entrata e riassegnate
nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del
tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si
applicano le modalita' e le procedure di ripartizione
previste nel comma 5-bis".
- Il testo dell'art. 13 del citato D.L. n. 67/1997,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e' il seguente:
"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse
dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per
le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi
sociali, gia' appaltati o affidati in concessione o
comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di
precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare
o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti
comunque sospesa alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno
o piu' commissari straordinari. In prima applicazione,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma
1, le amministrazioni competenti adottano i
provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari
perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza
indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti
giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al
comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1
provvede in sostituzione degli organi ordinari o
straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In
caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad
assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati
dal commissario straordinario al presidente della
regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, puo'
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente;
trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
comunque della normativa comunitaria sull'affidamento
di appalti di lavori, servizi e forniture, della
normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica,
di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale,
nonche' dei principi generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma
1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili
nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse,
destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso
a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art.
8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione
delle opere per le quali sussistano cause ostative
alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori
pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, alla copertura, mediante concorso per
esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di
cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle
unita' di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio
1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere
dal 1998, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per
il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro
e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni
1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei
compensi spettanti ai commissari straordinari di cui
al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si fara'
fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di
cui al predetto comma 1".
- Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 56
della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante:
"Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia":
"Art. 56. - In apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e' iscritta per l'esercizio
1982 la somma di lire 870 miliardi per il
finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per
interventi di rilevante interesse economico sul
territorio, nell'agricoltura, e nelle infrastrutture,
anche per la tutela dei beni ambientali e culturali,
di competenza regionale, statale o delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
Le amministrazioni competenti presentano per
l'approvazione entro e non oltre trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i
rispettivi progetti al CIPE che decide, entro i
successivi trenta giorni tenuto conto del contributo
di ciascun progetto agli obiettivi del Piano a medio
termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le
modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della
Cassa depositi e prestiti per le procedure a finanziamento
delle opere di competenza regionale.
Le proposte delle amministrazioni debbono situare
ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani
settoriali, se esistenti, e contenere indicatori
quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio
di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per
il progetto.
La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo
comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene
determinata sulle disponibilita' nette complessive".
- La legge 27 febbraio 1985, n. 49, reca:
"Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure
urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione".
- Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. 22 ottobre 1992, n.
415, recante: "Modifiche della legge 1 marzo 1986, n.
64, in tema di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno", convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488
(testo cordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 dicembre 1992, n. 299), cosi' recita:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente
sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti
massimi consentiti dalla vigente normativa della
Comunita' economica europea (CEE) in materia di
concorrenza e di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle
particolari condizioni delle aree montane, nei settori
a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella
stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie,
assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto
dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il
ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative
di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il
ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e
gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo".
- Il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica" e' stato istituito dall'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 4, recante: "Interventi per i
settori dell'economia di rilevanza nazionale", che si
riporta:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il
Fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi
di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le
attivita' di progettazione, sperimentazione,
sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente
considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilita' agli interventi del Fondo, indica la
priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze
generali dell'economia nazionale e determina i
criteri per le modalita' del l'istruttoria".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri", e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto
1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali":
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita'
ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo; nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".