Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Copertura dei posti di ruolo
1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei
posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di
professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalita' di
espletamento delle predette procedure in conformita' ai criteri
contenuti nella presente legge.
2. Le universita' possono emanare, con propri regolamenti,
disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al
comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1,
lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle
universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di
cui al comma 1 mediante trasferimento, nonche' per la mobilita'
nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
3. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9
maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati
dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei
componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine
perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita'
e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In
assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
4. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto,
rinviare i regolamenti alla universita', indicando le norme
illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita'
con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro
componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata
dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere
contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza
qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono
essere emanate.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge
decorrono dal 1 novembre di ciascun anno.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
- L'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168
(Istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica) cosi' recita:
"Art. 6. - 1. Le universita' sono dotate di personalita'
giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della
Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno
ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla
legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da
norme legislative che vi operino espresso
riferimento. E' esclusa l'applicabilita' di disposizioni
emanate con circolare.
3. Le universita' svolgono attivita' didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli
ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di
questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma,
anche effettuati presso scuole dirette a fini
speciali, di laurea e di specializzazione;
definiscono e disciplinano i criteri per
l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di
ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche'
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.
I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca
promossi da amministrazioni dello Stato, da enti
pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel
rispetto delle relative normative.
5. Le universita', in osservanza delle norme di cui
ai commi precedenti, provvedono all'istituzione,
organizzazione e funzionamento delle strutture
didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto
concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari
e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
struttura sono emanati con decreto del rettore nel
rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo
statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle
universita' si esercita ai sensi dell'art. 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia
di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono
deliberati dagli organi competenti dell'universita' a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono
trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio
di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita'
e di merito nella forma della richiesta motivata di
riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal
rettore.
10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio
decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti
all'universita', indicando le norme illegittime e quelle
da riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di
legittimita' con deliberazione adottata dalla
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero
ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla
maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo'
ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di
giurisdizione amministrativa per i soli vizi di
legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non
sia stata raggiunta, le norme contestate non possono
essere emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino
ufficiale del Ministero".