Legge Ordinaria n. 210 del 03/07/1998 G.U. n. 155 del 6 Luglio 1998
Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
                    Copertura dei posti di ruolo

  1.  La  competenza  ad  espletare le procedure per la copertura dei
posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di
professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'.
Entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
seguito  denominato  "Ministro"  sono  disciplinate  le  modalita' di
espletamento  delle  predette  procedure  in  conformita'  ai criteri
contenuti nella presente legge.
  2.   Le   universita'  possono  emanare,  con  propri  regolamenti,
disposizioni  modificative e integrative delle disposizioni di cui al
comma  1,  limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1,
lettera   e),   dell'articolo   2.   Con  regolamenti  emanati  dalle
universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di
cui  al  comma  1  mediante  trasferimento,  nonche' per la mobilita'
nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
  3.  In  conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9
maggio  1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati
dagli  organi  competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei
componenti.  Essi  sono  trasmessi  al Ministro che, entro il termine
perentorio  di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita'
e  di  merito  nella  forma  della  richiesta motivata di riesame. In
assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
  4.  Il  Ministro  puo'  per  una  sola  volta, con proprio decreto,
rinviare   i   regolamenti   alla  universita',  indicando  le  norme
illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'universita'  possono  non conformarsi ai rilievi di legittimita'
con  deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro
componenti,  ovvero  ai  rilievi di merito con deliberazione adottata
dalla  maggioranza  assoluta.  In tal caso il Ministro puo' ricorrere
contro   l'atto   emanato   dal  rettore  in  sede  di  giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza
qualificata  non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono
essere emanate.
  5.  I  regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
  6.  Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge
decorrono dal 1 novembre di ciascun anno.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988,   n. 400   (Disciplina   dell'attivita'  di
          Governo  e   ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
            -   L'art. 6   della legge   9 maggio    1989,  n.    168
          (Istituzione     del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica) cosi' recita:
            "Art. 6. - 1. Le  universita' sono dotate di personalita'
          giuridica  e,    in  attuazione    dell'art.  33      della
          Costituzione,    hanno  autonomia  didattica,  scientifica,
          organizzativa,   finanziaria e  contabile;  esse  si  danno
          ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
            2.  Nel    rispetto dei principi   di autonomia stabiliti
          dall'art. 33 della    Costituzione  e    specificati  dalla
          legge,  le  universita' sono disciplinate,  oltre  che  dai
          rispettivi  statuti   e   regolamenti, esclusivamente    da
          norme    legislative      che    vi      operino   espresso
          riferimento. E' esclusa l'applicabilita'   di  disposizioni
          emanate con circolare.
            3.    Le  universita'    svolgono attivita'   didattica e
          organizzano le relative strutture    nel  rispetto    della
          liberta'  di    insegnamento dei docenti   e dei   principi
          generali    fissati  nella     disciplina   relativa   agli
          ordinamenti  didattici   universitari. Nell'osservanza   di
          questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma,
          anche effettuati presso    scuole     dirette   a      fini
          speciali,      di    laurea      e     di specializzazione;
          definiscono     e     disciplinano   i     criteri      per
          l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di
          ricerca e dei servizi didattici integrativi.
            4.  Le    universita'  sono sedi   primarie della ricerca
          scientifica e operano, per la realizzazione  delle  proprie
          finalita'  istituzionali,  nel  rispetto  della liberta' di
          ricerca   dei   docenti   e   dei    ricercatori    nonche'
          dell'autonomia  di   ricerca delle  strutture scientifiche.
          I singoli docenti e ricercatori,  secondo    le  norme  del
          rispettivo   stato   giuridico,  nonche'  le  strutture  di
          ricerca:
            a)    accedono    ai   fondi   destinati   alla   ricerca
          universitaria, ai sensi  dell'art.  65    del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  11 luglio 1980, n. 382;
            b)    possono    partecipare   a  programmi  di   ricerca
          promossi   da amministrazioni   dello   Stato,   da    enti
          pubblici  o  privati  o  da istituzioni internazionali, nel
          rispetto delle relative normative.
            5.  Le universita',  in  osservanza  delle norme  di  cui
          ai   commi precedenti,     provvedono      all'istituzione,
          organizzazione        e  funzionamento  delle     strutture
          didattiche,  di ricerca  e di servizio, anche  per   quanto
          concerne  i  connessi   aspetti  amministrativi, finanziari
          e di gestione.
            6. I regolamenti  di ateneo e quelli interni  di ciascuna
          struttura sono   emanati con   decreto  del    rettore  nel
          rispetto  dei    principi e delle procedure stabiliti dallo
          statuto.
            7.   L'autonomia   finanziaria   e     contabile    delle
          universita'  si esercita ai sensi dell'art. 7.
            8.    La legge  di attuazione  dei principi  di autonomia
          di cui  al presente articolo  stabilisce termini  e  limiti
          dell'autonomia  delle  universita', quanto all'assunzione e
          alla gestione del personale non docente.
            9.   Gli statuti   e i    regolamenti  di    ateneo  sono
          deliberati  dagli organi   competenti   dell'universita'  a
          maggioranza      assoluta    dei  componenti.  Essi    sono
          trasmessi    al Ministro  che, entro  il termine perentorio
          di sessanta giorni,  esercita il controllo di  legittimita'
          e    di merito   nella forma  della  richiesta motivata  di
          riesame.   In assenza di  rilievi  essi  sono  emanati  dal
          rettore.
            10.  Il Ministro  puo' per  una  sola volta,  con proprio
          decreto,   rinviare   gli     statuti  e     i  regolamenti
          all'universita',  indicando le norme  illegittime e  quelle
          da   riesaminare  nel    merito.  Gli    organi  competenti
          dell'universita'  possono   non conformarsi  ai rilievi  di
          legittimita'      con   deliberazione      adottata   dalla
          maggioranza dei  tre quinti  dei  suoi  componenti,  ovvero
          ai   rilievi  di  merito  con deliberazione  adottata dalla
          maggioranza assoluta.   In  tal    caso  il  Ministro  puo'
          ricorrere  contro  l'atto  emanato  dal rettore, in sede di
          giurisdizione  amministrativa  per  i      soli   vizi   di
          legittimita'.  Quando  la   maggioranza   qualificata   non
          sia  stata  raggiunta,  le   norme contestate  non  possono
          essere emanate.
            11.  Gli    statuti  delle    universita' sono pubblicati
          nella Gazzetta  Ufficiale,  i  regolamenti  nel  Bollettino
          ufficiale del Ministero".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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