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Legge Ordinaria n. 210 del 03/07/1998 G.U. n. 155 del 6 Luglio 1998
Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Copertura dei posti di ruolo 1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge. 2. Le universita' possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonche' per la mobilita' nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori. 3. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 4. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. 5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge decorrono dal 1 novembre di ciascun anno.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - L'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) cosi' recita: "Art. 6. - 1. Le universita' sono dotate di personalita' giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 3. Le universita' svolgono attivita' didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche' dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di ricerca: a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative. 5. Le universita', in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 7. L'autonomia finanziaria e contabile delle universita' si esercita ai sensi dell'art. 7. 8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente. 9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. 11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino ufficiale del Ministero".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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