Legge Ordinaria n. 222 del 08/07/1998 G.U. n. 160 del 12 Luglio 1998
Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all' esame di idoneità per l' iscrizione nel registro dei revisori contabili
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
               Ammissione alla prima sessione di esami
        per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1997,
n.  132,  dopo  le parole: "avere svolto un tirocinio triennale" sono
inserite  le seguenti: "presso una societa' di revisione, o presso un
professionista  iscritto  nel  registro  dei revisori contabili o nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o".
  2.  All'articolo  2,  comma  2, della legge 13 maggio 1997, n. 132,
dopo  le  parole:  "con sottoscrizione autenticata," sono inserite le
seguenti: "dal legale rappresentante della societa' di revisione o".
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 2, comma  1, lettera b), della legge
          13  maggio  1997,  n.    132  (Nuove  norme   in materia di
          revisori  contabili), cosi' come modificato dalla  presente
          legge, e' il seguente:
            "Art.  2  (Ammissione   alla prima sessione di  esami per
          l'iscrizione nel  registro dei  revisori contabili).  -  1.
          Per  l'ammissione   alla prima   sessione  di esami,  fermo
          quanto  previsto dall'art.  8  del decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 88, e' necessario:
              a) (Omissis);
            b)    aver   svolto un   tirocinio  triennale  presso una
          societa'   di revisione,   o   presso  un    professionista
          iscritto  nel registro  dei revisori contabili  o nel ruolo
          dei   revisori   ufficiali   dei      conti,  o  presso  un
          professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti
          o  dei  ragionieri  e  periti    commerciali,  ovvero  aver
          prestato  servizio  presso   un   istituto,   un   ente   o
          un'amministrazione     pubblica     che   istituzionalmente
          esercita   attivita' di controllo  contabile, ovvero essere
          stato  componente,  per  un    triennio,  di  un   collegio
          sindacale  o  di  un organo di controllo contabile di enti.
          L'attivita' di tirocinio e   quella    di  componente    di
          collegio  sindacale,  o di  organo  che eserciti  controllo
          contabile    su    enti,  sono    cumulate    ai fini   del
          triennio".
            -  Il   testo dell'art.  2, comma  2, della citata  legge
          n.   132 del 1997, cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
            "2. Per  la valutazione  o l'attestazione  del tirocinio,
          che  deve vertere   in   materia di  controllo  legale  dei
          conti,       l'interessato   redige        una    relazione
          sull'attivita',  che    deve essere   certificata, mediante
          dichiarazione con  sottoscrizione  autenticata, dal  legale
          rappresentante  della   societa'   di   revisione   o   dal
          professionista  o  dal  pubblico  funzionario presso cui il
          tirocinio e' stato svolto".

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