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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Allo scopo di garantire la continuita' del servizio di
trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo
strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica,
i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della
riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria
la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di
produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994,
e' rinnovata con decor renza 21 novembre 1997 per un u1terore
triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000 l'importo di
cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I contratti collettivi
nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto
unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti
del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma
generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica
dedicata ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'articolo 14 del contratto
di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del
Presidente dell Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, non puo' essere ampliata. Sono
fatte salve, comunque, le acquisizioni di impianti conseguenti
all'esercizio di opzioni gia' concordate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Entro trenta giorni da tale data, la RAI
- Radiotelevisione italiana S.p.a. e' tenuta a presentare al
Ministero delle comunicazioni la relativa documentazione.
3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni di cui al
comma 1, il Centro di produzione S.p.a. e' tenuto ad evidenziare,
mediante appositi messaggi, rispettivamente il termine e l'inizio dei
programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di
partito.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in
L. 11.500.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 9 del decreto-legge
28 ottobre 1994, n. 602, e' il seguente:
"1. Allo scopo di assicurare il servizio di
trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui
all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
stipula una convenzione di durata triennale con un
concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito
nazionale in grado di garantire con gli impianti gia'
disponibili la copertura della maggior parte del
territorio nazionale".
"4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le
modalita' e nei termini previsti dalla convenzione di cui
al comma 1 e' pari a lire 10 miliardi annui".
- La convenzione tra il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e il Centro di produzione
S.p.a. per la concessione del servizio di trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari e' stata stipulata a
seguito di apposita gara cui sono stati invitati tutti i
concessionari per la radiodiffusione in ambito nazionale
ed e' stata approvata con decreto ministeriale 21 novembre
1994.
- Il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e' il seguente:
"Art. 24 (Reti della concessionaria pubblica e controllo
di imprese concessionarie di pubblicita'). - 1. Con l'atto
di concessione di cui all'art. 3 della legge 14 aprile
1975, n. 103, possono essere assentite alla
concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti
radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
una rete radiofonica riservata esclusivamente a
trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari".
- Il testo dell'art. 14 del contratto di servizio tra il
Ministero delle comunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, e' il
seguente:
"Art. 14 (Rete parlamentare). - 1. La concessionaria e'
impegnata a realizzare con tutte le possibilita' diffusive
la rete radiofonica di impianti di cui all'allegato C. Tale
rete e' riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate
ai lavori parlamentari in attuazione dell'art. 24
della legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. La rete sara' realizzata sulla base di piani
esecutivi presentati entro il mese di ottobre del 1997 al
Ministero, e previa autorizzazione dello stesso, con
assegnazione delle necessarie frequenze. La scelta
delle sedute da trasmettere ed i criteri da seguire
nella programmazione sono determinati d'intesa dai
Presidenti dei due rami del Parlamento.
3. La concessionaria si impegna all'avvio del
servizio di rete parlamentare a terra a partire e dal 1
gennaio 1998. In ogni caso dal 1 novembre 1997, con
carattere aggiuntivo, si avviera' la diffusione via
satellite, in analogico ed in digitale del canale
radiofonico parlamentare".