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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio
del diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e
dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici,
opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle
Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli
obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un
servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare,
ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della
Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della
Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalita' e le norme
stabilite nella presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.