Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 671,
le parole: "lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "L.
1.347.885.830".
2. Per l'attuazione della citata legge n. 671 del 1996, e'
autorizzata la spesa di L. 3.652.113.170, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1, dell'art. 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 671 (Celebrazione nazionale del
bicentenario della prima bandiera nazionale), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, pari a L. 1.347.885.830 per il
1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando la proiezione per
il 1997 dell'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri".