Legge Ordinaria n. 254 del 22/07/1998 G.U. n. 177 del 31 Luglio 1998
Rideterminazione del contingente dell' Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d' Italia
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  tabella  annessa  alla  legge  26  gennaio  1982, n. 21, e'
sostituita da quella allegata alla presente legge.
  2.   Gli   arruolamenti  di  personale  dell'Arma  dei  carabinieri
derivanti  dall'aumento  del  contingente di cui al comma 1, a totale
carico  della  Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 della predetta
legge  26  gennaio  1982,  n.  21, non sono compresi nelle assunzioni
programmate  ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  3,  della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 22 luglio 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Ciampi,  Ministro  del tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                   Andreatta, Ministro della difesa
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 3 della legge 26  gennaio  1982,  n.
          21,  recante:   "Autorizzazione al Ministero della difesa a
          stipulare una convenzione con il  Governatore della   Banca
          d'Italia     per  l'impiego    di  militari  dell'Arma  dei
          carabinieri in servizio  di vigilanza e  scorta valori  per
          conto della Banca d'Italia", e' il seguente:
            "Art.  3.  - Gli assegni,  le competenze accessorie e  le
          indennita' comunque spettanti  al personale  effettivamente
          impiegato    nei  limiti  massimi  fissati    dall'art.  1,
          nonche' ogni   altro  elemento    di  onere  connesso    al
          servizio    di vigilanza   e scorta  valori, sono  a carico
          della Banca d'Italia".
            - Il testo   del comma 3 dell'art. 39  della    legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la  stabilizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
            3.    Il  Consiglio    dei  Ministri,   su   proposta del
          Ministro per  la funzione pubblica   e del    Ministro  del
          tesoro,    del bilancio  e della programmazione  economica,
          delibera  trimestralmente il  numero delle assunzioni delle
          singole amministrazioni di cui al comma  2  sulla  base  di
          criteri  di  priorita'  che  assicurino  in  ogni  caso  le
          esigenze della giustizia e    il  pieno  adempimento    dei
          compiti  di    sicurezza  pubblica  affidati  alle Forze di
          polizia e ai Vigili del fuoco,  nell'osservanza  di  quanto
          disposto  dai commi 1  e 2. In sede  di prima applicazione,
          tra i criteri si tiene conto  delle  procedure  concorsuali
          avviate  alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto
          previsto dai commi 23 e 24 del   presente  articolo  e  dal
          comma 4 dell'art. 42.  Le assunzioni sono  subordinate alla
          indisponibilita'  di    personale  da    trasferire secondo
          procedure    di  mobilita'  attuate   anche    in    deroga
          alle  disposizioni   vigenti, fermi   restando   i  criteri
          generali  indicati dall'art.  35 del  decreto   legislativo
          3  febbraio  1993,  n. 29,  e successive modificazioni.  Le
          disposizioni  del presente   articolo si applicano    anche
          alle    assunzioni     previste   da   norme   speciali   o
          derogatorie".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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