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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La tabella annessa alla legge 26 gennaio 1982, n. 21, e'
sostituita da quella allegata alla presente legge.
2. Gli arruolamenti di personale dell'Arma dei carabinieri
derivanti dall'aumento del contingente di cui al comma 1, a totale
carico della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 della predetta
legge 26 gennaio 1982, n. 21, non sono compresi nelle assunzioni
programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Andreatta, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1982, n.
21, recante: "Autorizzazione al Ministero della difesa a
stipulare una convenzione con il Governatore della Banca
d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei
carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per
conto della Banca d'Italia", e' il seguente:
"Art. 3. - Gli assegni, le competenze accessorie e le
indennita' comunque spettanti al personale effettivamente
impiegato nei limiti massimi fissati dall'art. 1,
nonche' ogni altro elemento di onere connesso al
servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico
della Banca d'Italia".
- Il testo del comma 3 dell'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle
singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di
criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le
esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei
compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di
polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione,
tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali
avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto
previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal
comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla
indisponibilita' di personale da trasferire secondo
procedure di mobilita' attuate anche in deroga
alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri
generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie".