Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 e
di lire 300 milioni per l'anno 1999 per l'organizzazione ed il
finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione
dell'Europa occidentale (UEO), previsto dal 1 luglio al 31 dicembre
1998.
2. Il Ministro degli affari esteri provvede a somministrare le
somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del
funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma 2, di importo anche
eccedente il limite gia' previsto dall'articolo 56 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963,
n. 386, e dal regolamento recante semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
3. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita'
di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le
prestazioni di servizi relativi alla organizzazione della presidenza
italiana sono eseguiti in deroga alle norme di contabilita' generale
dello Stato. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al
patrimonio dello Stato.
4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito
relative alle spese per l'organizzazione della presidenza e'
presentato, entro sei mesi dalla conclusione del periodo di
presidenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
degli affari esteri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n.
2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato),
come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386, e' il
seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso
l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso
in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia
incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di
credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento
delle seguenti spese, sia in conto della competenza
dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano
prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di
missione e di trasferimento e compensi per lavoro
straordinario per il personale che presta servizio
presso gli uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le
quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e
regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari
delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in
apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di
approvazione dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali,
sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento
della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta
e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente
al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i
fondi alle legazioni, consolati e missioni
all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello
Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con
associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi
di cooperative, ovvero da altri contratti di
forniture e lavori per i quali l'Amministrazione
giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla
restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le
aperture di credito per ciascun capitolo di spesa
non possono superare, singolarmente, il limite di lire
480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da
particolari disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture
di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o
lavoro".
- Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, reca:
"Regolamento recante semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili".