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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 14 della legge 13 maggio 1997, n. 132, e'
inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Norma transitoria). - 1. Possono essere nominati alla
carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di
controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel
registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della
presente norma transitoria:
a) hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo
4;
b) hanno titolo, ai sensi dell'articolo 6, ad essere esonerati
totalmente dall'esame di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda
di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1,
commi 7 e 9;
c) hanno titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori
contabili ai sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa
domanda nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il soggetto nominato ai sensi del comma l da' comunicazione al
Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuta nomina entro il termine
di sessanta giorni dalla stessa, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La mancata comunicazione comporta la decadenza
dalla carica.
3. Il mancato superamento della prova di esame, o la reiezione
della domanda di esonero presentata ai sensi degli articoli l e 6,
ovvero della domanda presentata ai sensi dell'articolo 13, comporta
la decadenza dalla carica".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 132/1997 reca: "Nuove norme in materia
di revisori contabili".
- Il testo del comma 2 dell'art. 209 del D.Lgs. n.
58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' il seguente:
"2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e
giustizia il termine previsto dall'art. 13, comma 1,
della legge 13 maggio 1997, n. 132, e' prorogato fino a
sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto".