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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del
fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e
a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale
di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli
contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia
del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale,
costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine
nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del
codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da
600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7
della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatto a New York il 20 novembre 1989.".