Legge Ordinaria n. 269 del 03/08/1998 G.U. n. 185 del 10 Agosto 1998
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    (Modifiche al codice penale)
1.  In  adesione  ai  principi  della  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo,  ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e
a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale
di  Stoccolma,  adottata  il  31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli
contro  ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia
del  loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale,
costituisce  obiettivo  primario  perseguito  dall'Italia. A tal fine
nella  sezione  I  del  capo III del titolo XII del libro secondo del
codice  penale,  dopo  l'articolo  600  sono inseriti gli articoli da
600-bis  a  600-septies,  introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7
della presente legge.
 
                                  Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - La  legge 27 maggio 1991,  n. 176, reca: "Ratifica   ed
          esecuzione  della  convenzione sui   diritti del fanciullo,
          fatto a New  York il 20 novembre 1989.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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