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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998,
n. 42, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze
armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, e' prorogato fino
al 26 dicembre 1998.
2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal
decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La presente legge riproduce, con indentico titolo
e stessa decorrenza, il contenuto del D.L. 30 giugno
1998, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 150 del 30 giugno 1998.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1998, n. 42, recante "Disposizioni urgenti in
materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore
della difesa, nonche' proroga della permanenza di
contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina.
Proroga della partecipazione italiana al gruppo di
osservatori temporanei ad Hebron" (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo
1998) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Il termine del 31 dicembre 1997,
stabilito dall'articolo 4-bis del decretolegge 31
gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, relativo alla presenza
di un contingente militare delle Forze armate italiane nei
territori della ex Jugoslavia, e' prorogato fino al 29
giugno 1998, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1
luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di
trattamento economico. Contro i rischi connessi
all'impiego, al personale del contingente si applicano
le norme di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n.
439".
- Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996 (Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1996, n. 193) reca:
"Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia".
- Le disposizioni sul trattamento economico previste
dal citato decreto-legge sono dettate dall'art. 2, il cui
testo e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Al contingente militare partecipante alle
operazioni nella "ex" Jugoslavia di cui all'art. 1, e'
attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed
altri assegni a carattere fisso e continuativo e con
decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle
acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data
di uscita dai territori o dalle acque territoriali
stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il
trattamento di missione all'estero previsto dalle norme
vigenti per la "ex" Jugoslavia con l'indennita' di
missione ridotta all'ottanta per cento.
2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente
di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei
territori della "ex" Jugoslavia o nell'area balcanica per
operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, e'
attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme
vigenti per i servizi isolati all'estero.
3. Al personale della missione di monitoraggio della
Comunita' europea ed al personale della missione di
polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presene decreto e'
attribuito, in luogo del trattamento economico previsto
dalla legge 8 luglio 1961, n. 642. Il trattamento di
missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni,
con l'indennita' di missione ridotta all'ottanta per cento
od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente
militare di cui al comma 1.
4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene
attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla
legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il
massimale assicurativo minimo al trattamento economico
del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.
5. Al personale militare di cui al presente
articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio
perche' in stato di prigionia o disperso, continua ad
essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo
di cui ai precedenti commi, nonche' lo stipendio e gli
altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione e
non determina detrazione di anzianita'.
6. In caso di decesso del personale militare di cui
al presente articolo per causa di servizio, connesso
all'espletamento della missione nella "ex" Jugoslavia,
si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308.
In caso di invalidita' dello stesso personale per la
medesima causa, si applicano le norme in materia di
pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di
decesso e di invalidita' si cumulano con quello
assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale
elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico
previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981,
n. 308, e dal regio decreto-legge 13 luglio 1926, n.
1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e
successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente".