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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina
dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, ad
eccezione dell'articolo 2-bis del citato decretolegge n. 26 del 1979.
2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1,
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura
concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con
finalita' conservative delle attivita' aziendali, mediante
prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;
b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come
parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno
un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi
dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle
prestazioni;
c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura
nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
economico delle attivita' aziendali nei modi indicati dalla lettera
m);
d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di
dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di
apertura della procedura di amministrazione straordinaria;
e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza
lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad
amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza, di uno o piu' commissari giudiziali, su
indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga
tempestivamente formulata;
g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello
stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del
titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarita' del
procedimento, e con previsione altresi' del potere del tribunale di
affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa;
h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione
del commissario giudiziale, da depositare entro trenta giorni dalla
nomina, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine non
superiore a un mese dal deposito della relazione, l'apertura della
procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento
dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato
nella lettera c);
i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via
di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle
imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di
insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera c)
o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della
procedura nell'ambito del gruppo;
l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di
nomina di uno o piu' commissari straordinari e di un comitato di
sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di
vigilanza sulla procedura nonche' della fissazione dei criteri per la
scelta dei commissari straordinari e dei consulenti degli organi
della procedura;
m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di
amministrazione straordinaria, rispettivamente volti:
1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un
programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di
un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei
livelli occupazionali e dell'unita' operativa dei complessi da
trasferire;
2) alla ristrutturazione economicofinanziaria dell'impresa, sulla
base di un programma della durata di due anni volto al risanamento
dell'impresa;
n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera m), alle
disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e
coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di
finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;
o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della
legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa,
in quanto compatibili con i principi e i criteri direttivi stabiliti
nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste
da questi ultimi;
p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della
disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti
secondo criteri che privilegino la rapidita' e l'efficacia
dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli
atti di maggiore rilevanza;
q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la tutela dei
crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla
dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti
integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio
dell'impresa;
r) definizione della disciplina penale della procedura mediante
estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della
compatibilita', delle disposizioni previste dai capi I, II e IV del
titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione, la
dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a norma delle
lettere e) ed i) alla dichiarazione di fallimento e apportando
altresi' alla vigente disciplina penale della liquidazione coatta
amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneita'
del trattamento sanzionatorio;
s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora
in qualunque momento nel corso della procedura risulti che questa non
puo' essere utilmente continuata, di riferirne all'autorita' di
vigilanza ed al tribunale affinche' si provveda a norma della lettera
t);
t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione
della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora:
1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera m), alla scadenza del
programma di prosecuzione delle attivita' non siano ancora maturate
le condizioni per la cessione del complesso aziendale;
2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al termine del
programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacita'
di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese
assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente
articolo, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso
l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria.
3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui
alla lettera h) del comma 2 e alla apertura della procedura, nonche'
alla nomina degli organi di cui alla lettera l) del medesimo comma 2
sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede
l'impresa.
4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'articolo
111, n. 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, vantati da imprese commerciali non appartenenti a
settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in
amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione
all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni precedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, e' garantita nei
limiti e secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede
comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-bis del decretolegge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, nei limiti di disponibilita' dell'ammontare complessivo
di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le
condizioni e le modalita' per l'attuazione della disposizione di cui
al presente comma.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, recante:
"Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi" (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1979) e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4
aprile 1979).
- Il testo vigente dell'art. 2-bis del D.L. n. 26
del 1979, aggiunto dalla legge di conversione n. 95 del
1979, e' il seguente:
"Art. 2-bis (Garanzia dello Stato). - Il Tesoro dello
Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti
che le societa' in amministrazionestraordinaria
contraggono con istituzioni creditizie per il
finanziamento della gestione corrente e per la
riattivazione ed il completamento di impianti,
immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai
sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il
totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di
lire.
Le condizioni e modalita' della prestazione delle
garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del
tesoro su conforme delibera del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere
obbligatorio".
- Il capo II del titolo III ("Del concordato
preventivo") del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942),
riguarda gli effetti dell'ammissione al concordato
preventivo.
- Il titolo VI ("Disposizioni penali") del R.D. 16
marzo 1942, n. 267 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 6 aprile 1942) disciplina al capo I i "reati
commessi dal fallito", al capo II i "reati commessi da
persone diverse dal fallito", al capo IV introduce le
"disposizioni di procedura".
- Il testo dell'art. 111 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, e' il seguente:
"Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). -
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese
anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per
l'amministrazione del fallimento e per la continuazione
dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato
autorizzato.
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione
sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno
di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n.
2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia,
ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da
questa.
I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con
decreto dal giudice delegato".