Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' ed oggetto della legge
1. In conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi
delle Comunita' europee e nel trattato sull'Unione europea nonche'
nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i
diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e
degli utenti, ne e' promossa la tutela in sede nazionale e locale,
anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina
dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti
contrattuali concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita'
e di efficienza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato in
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.