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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica e' delega to ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono
entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o piu'
decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport,
giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
limitatamente alle attivita' indicate nei numeri 1, 2, 3, ad
esclusione delle fattispecie di cui alla lettera c) del presente
comma, 4 e 5 della relativa tariffa;
b) assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti
esercenti le attivita' indicate nella lettera a) e determinazione
forfetaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli
viaggianti e saltuari, anche per settori di attivita', da individuare
in base al ridotto volume d'affari conseguito;
c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con
ridenominazione dell'imposta in "imposta sugli intrattenimenti", per
le attivita' indicate nel numero 3, con riferimento alle sole
esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da
ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non
abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in
quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di
apertura al pubblico dell'esercizio, nonche' nei numeri 6, 7 e 8
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640;
d) applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con
determinazione forfetaria in relazione alle caratteristiche tecniche
e tipologiche dei pubblici esercizi nei quali sono organizzate
esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o
l'occupazione di posti per assistere, partecipare o intervenire allo
spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie
obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli
spettacoli o alle attivita';
e) adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti
dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei
biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da
trattenimento e da gioco di abilita' installati nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
f) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base
imponibile delle attivita' indicate nel numero 6 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, con esclusione degli apparecchi da divertimento o
intrattenimento meccanici, sulla base dell'effettivo impiego del
mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di
specifiche forme di accertamento e di pagamento dell'imposta sugli
intrattenimenti relativamente alle stesse attivita', anche con
l'impiego di adeguati strumenti elettronici ed informatici;
previsione, per tali fattispecie, dell'applicazione dell'aliquota
minima;
g) definizione dei criteri relativi alla determinazione della base
imponibile:
1) fermi restando i regimi piu' favorevoli previsti dalla normativa
vigente, per gli spettacoli ed altre attivita' organizzati per fini
di beneficenza;
2) per le attivita' organizzate da societa' o circoli per i propri
soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli
spettatori o dei partecipanti ai quali e' rivolta l'attivita';
3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli
altri enti territoriali;
h) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti
fra il 6 ed il 16 per cento per le attivita' indicate nei numeri 3, 6
e, senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case
da gioco, 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per
l'attivita' indicata al numero 7 della medesima tariffa;
i) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti
dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la
razionalizzazione;
l) mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni
dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le
associazioni pro loco, nonche' coordinamento fra le norme da emanare
e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 313, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni;
m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul
versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli
esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta puo' essere
utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;
n) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente
articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della
gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del
regime di contabilita' dell'IVA, nonche' in modo tale da assicurare
la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai
medesimi realizzati;
o) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante
la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione
degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri
giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota
ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto
inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli
cinematografici;
p) cooperazione della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto per acquisire e reperire elementi utili ai fini
dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalita' di
effettuazione delle manifestazioni e delle attivita' svolte dai
soggetti passivi di detta imposta, nonche' alle modalita' di
emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto
all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso
degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a
tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica
previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
q) possibilita' per la SIAE, anche in costanza della convenzione
prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, di collaborazione nelle attivita' di
controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali
e locali;
r) riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica
attribuiti alla SIAE al solo personale dotato di adeguata
qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto
ente;
s) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista
dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per
il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle
medesime;
t) razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni ed
esenzioni e semplificazione delle relative procedure;
u) previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti per
i quali sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista
dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
possa essere rilasciato agli esercenti ed agli organizzatori
dall'ufficio accertatore senza che i competenti organi amministrativi
abbiano accertato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
per il rilascio della medesima, con particolare riferimento al
soggetto richiedente ed al locale dove lo spettaco o
l'intrattenimento si tiene.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
provvede altresi' al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge
22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo,
liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione
dei relativi adempimenti;
b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate
nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque
evento, anche se svolto all'estero;
c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui
all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di
cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
d) possibilita' di stabilire un'aliquota percentuale differenziata,
commisurata all'entita' del prelievo riferito alle scommesse;
e) delegificazione delle disposizioni re lative agli adempimenti
dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400,
secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione
di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di
adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema
tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con
quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso
comune.
3. L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dal comma 5
dell'articolo l0 -ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
e' abrogato.
4. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non
devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'epigrafe:
- La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, reca:
"Istituzione di una imposta unica sui giuochi di
abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.".
Note all'art. 1:
- La tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli
spettacoli), e' la seguente:
=====================================================================
Corri-
Corri-
Corri-
Corri-
spettivi
spettivi
spettivi
spettivi
fino a
da
da
superio-
L. 300
L. 301
L. 1.301
ri a
nette
a
a
L. 8.000
L. 1.300
L. 8.000
nette
nette
nette
______________________________
_________
_________
_________
________
"1. Spettacoli cinematografici
e misti di cinema e avanspetta-
colo, comunque ed ovunque dati
al pubblico, anche se in circoli
e sale private (11/a)........ 9% 9% 9% 9%
2. Spettacoli sportivi, di ogni
genere, ovunque si svolgano, nei
quali si tengano o meno scommesse
(11/a)......................... 9% 9% 9% 9%
3. Spettacoli teatrali diversi da
quelli di cui al successivo n. 4;
esecuzioni musicali di qualsiasi
genere, escluse quelle effettuate
a mezzo di elettrogrammofoni a get-
tone o a moneta o di apparecchia-
ture similari a gettone o a moneta;
balli, lezioni di ballo collettive,
veglioni e altri trattenimenti di
ogni natura, ovunque si svolgano e
da chiunque organizzati; corsi
mascherati e in costume, rievoca-
zioni storiche, giostre e e
manifestazioni similari (11/b).. 16% 16% 16% 16%
=====================================================================
Aliquote
propor-
zionali
____________________________________________________________
________
4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti
vocali e strumentali; attivita' circensi e dello
spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e
marionette ovunque tenuti (11/ b)......................... 4%
5. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche,
artistiche e industriali, rassegne cinematografiche e
riconosciute con decreto del Ministro per le finanze
ed altre manifestazioni similari di qualunque specie (11/c) 3%
6. Introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi,
degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo
di apparecchio o congegno a gettone o a moneta da diver-
timento o trattenimento, anche se automatico o semiauto-
matico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico - ma non nell'ambito dello spettacolo viaggiante -
sia in circoli o associazioni di qualunque specie: dal
gioco del bowling; dal noleggio di gokarts e da ogni altro
gioco o trattenimento diversi dai precedenti per il quale
si corrisponda un prezzo per parteciparvi................. 8%
7. Biglietti d'ingresso nelle sale da gioco o nei
luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse 60%
8. Provento lordo delle case da gioco (12)................ 10%
9. Scommesse al totalizzatore o al libro e di qualunque
altro genere, accettate in occasione di corse con
qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate,
di giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di
ogni altra gara o competizione (13)..................... 5%"
Nota: Gli spettacoli e le altre attivita' non
espressamente indicate nella presente tariffa, sono
soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per
quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore
analogia.
Per gli spettacoli ed altre attivita' soggetti ad
imposta dati congiuntamente ad altri non soggetti
oppure costituiti da piu' attivita' soggette a
tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara'
determinato con ripartizione forfettaria degli incassi
in proporzione alla durata di ciascuna componente.
L'aliquota y e' stabilita in base alle formule indicate
in tariffa, ove x rappresenta il prezzo netto". - Il
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, reca: "Norme
in materia di imposta sul valore aggiunto.". - La legge
11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
reca: "Leggequadro sul volontariato.". - La legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, reca:
"Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive combattentistiche.". - Il decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, reca: "Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni.". - Il testo dell'art. 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto), e' il seguente:
"Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). -
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono
disporre l'accesso di impiegati dell'amministrazione
finanziaria nei locali destinati all'esercizio di
attivita' commerciali, agricole, artistiche o
professionali per procedere ad ispezioni documentali,
verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento
dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle
altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso
devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne
indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da
cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che
siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche
l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In
ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di
arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza
del titolare dello studio o di un suo delegato. L'accesso
in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma
puo' essere eseguito, previa autorizzazione del
procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi
indizi di violazioni delle norme del presente decreto,
allo scopo di reperire libri, registri, documenti,
scritture ed altre prove delle violazioni. E' in ogni
caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della
Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per
procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e
all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse,
casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di
documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali
e' eccepito il segreto professionale ferma restando la
norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture che si trovano nei locali,
compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono
obbligatorie.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
Per rifiuto di esibizione si intendono anche la
dichiarazione di non possedere i libri, registri,
documenti e scritture e la sottrazione di essi alla
ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto
processo verbale da cui risultino le ispezioni e le
rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o
a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale
deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi
lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne
copia. I documenti e le scritture possono essere
sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o
farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in
caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del
contenuto del verbale. I libri e i registri non possono
essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne
o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme
con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le
cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione
dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano anche per l'esecuzione di
verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni
viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto
per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del
settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso
nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi
meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta'
di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei
supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente
non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del
proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o
alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto
o in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma. Gli uffici della imposta sul valore
aggiunto hanno facolta' di disporre l'accesso di
propri impiegati muniti di apposita autorizzazione
presso le pubbliche amministrazioni e gli enti
indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso
le aziende e istituti di credito e l'amministrazione
postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e
le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata
richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e
non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo
comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o la esattezza dei dati e
notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che
le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con le aziende e istituti di credito e
l'amministrazione postale. Si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni". - Il testo dell'art. 17 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del
1972, e' il seguente:
"Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni
di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e
dei tributi connessi alla societa' italiana degli
autori ed editori. I tributi riscossi dalla societa' sono
versati allo Stato al netto del compenso ad essa
riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma". -
Il testo degli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: "Art. 68
(Art. 67 T.U. 1926). - Senza licenza del questore non si
possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al
pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche,
accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri
simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire
o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di
audizione. Per le gare di velocita' di autoveicoli e per
le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle
leggi speciali". "Art. 69 (Art. 68 T.U. 1926). - Senza
licenza della autorita' locale di pubblica sicurezza e'
vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere,
pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista
rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri
oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto".
Per maggior chiarezza si precisa che con sentenza 15
dicembre 1967, n. 142, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 68
nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo
esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in
riferimento all'art. 17 della della Costituzione. Con
altra sentenza n. 56 del 9-15 aprile 1970 (Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 1970, n. 102) la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente art. 68 e dell'art. 666 c.p,
nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti
da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non
indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriali,
occorre la licenza del questore.
- Il testo dell'art. 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente: "133. Il
Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la
revisione organica e il completamento della disciplma
delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi: a) adozione di
un'unica specie di sanzione pecuniaria
amministrativa, assoggettata ai principi di legalita',
imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura
variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero
in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la
violazione; b) riferibilita' della sanzione alla
persona fisica autrice o coautrice della violazione
secondo il regime del concorso adottato dall'art. 5 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della
intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte; c)
previsione di obbligazione solidale a carico della
persona fisica, societa' o ente, con o senza personalita'
giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono
gli effetti economici della violazione anche con
riferimento ai casi di cessione di azienda,
trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti;
possibilita' di accertare tale obbligazione anche al
verificarsi della morte dell'autore della violazione e
indipendentemente dalla previa irrogazione della
sanzione; d) disciplina delle cause di esclusione
della responsabilita' tenendo conto dei principi dettati
dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o
di errore causato da indeterminatezza delle richieste
dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni
predisposti dall'amministrazione delle finanze; e)
previsione dell'applicazione della sola disposizione
speciale se uno stesso fatto e' punito da una
disposizione penale e da una che prevede una sanzione
amministrativa; f) adozione di criteri di determinazione
della sanzione pecuniaria in relazione alla gravita' della
violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o
attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni
economiche e sociali dell'autore e alla sua
personalita' desunta anche dalla precedente commissione di
violazioni di natura fiscale; g) individuazione della
diretta responsabilita' in capo al soggetto che si sia
avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia
incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere
al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o
determinato la commissione della violazione da parte di
altri; h) disciplina della continuazione e del
concorso formale di violazioni sulla base dei criteri
risultanti dall'art. 81 del codice penale; i) previsione di
sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che
incidono sulla capacita' di ricoprire cariche,
sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti
pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul
conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni
amministrative, abilitazioni professionali e simili
o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti;
previsione dell'applicazione delle predette sanzioni
accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di
adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un
sistema di misure cautelari volte ad assicurare il
soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella
sanzione amministrativa pecuniaria; l) previsione di
circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti
strutturate in modo da incentivare gli adempimenti
tardivi, da escludere la punibilita' nelle ipotesi di
violazioni formali non suscettibili di arrecare danno
o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto
doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi
di recidiva; m) previsione, ove possibile, di un
procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative tale da garantire la difesa e nel
contempo da assicurare la sollecita esecuzione del
provvedimento; previsione della riscossione parziale
della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di
primo grado salvo il potere di sospensione
dell'autorita' investita del giudizio e della
sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di
accettazione del provvedimento e di pagamento nel
termine previsto per la sua impugnazione; revisione
della misura della riduzione della sanzione prevista in
caso di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale; o) revisione della disciplina e, ove
possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle
misure cautelari; p) disciplina della riscossione della
sanzione in conformita' alle modalita' di riscossione
dei tributi cui essa si riferisce; previsione della
possibile rateazione del debito e disciplina organica
della sospensione dei rimborsi dovuti dalla
amministrazione delle finanze e della compensazione con i
crediti di questa; q) adeguamento delle disposizioni
sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi
di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con
il presente comma e revisione dell'entita' delle
sanzioni attualmente previste con loro migliore
commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva
delle violazioni in modo da assicurare uniformita' di
disciplina per violazioni identiche anche se riferite a
tributi diversi, tenendo conto al contempo delle
previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari
dei Paesi membri dell'Unione europea; r) previsione
dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con
quelle dei decreti legislativi da emanare".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, reca: "Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, cosi' come
modificato dall'art. 10-ter del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come
ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 3 (Base imponibile). - La base imponibile e'
costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al
pubblico per l'ingresso o la occupazione di posti o dal
prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o
intervenire agli spettacoli ed alle altre attivita'
elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto in quanto dovuta.
Concorrono a costituire la base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni
offerte al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente
imposte agli spettatori od ai partecipanti agli
spettacoli ed alle altre attivita';
c) l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e
dei sussidi corrisposti da persone o enti privati,
nonche' ogni altro provento comunque connesso
all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli
e delle altre attivita'.
Quando gli spettacoli e le altre attivita' di cui al
primo comma sono organizzati da societa' o circoli per i
propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare
complessivo delle quote o contributi sociali pagati
dai soci, se la societa' o circolo abbia per unico scopo
di organizzare tali spettacoli e attivita' ovvero su
parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti
se la societa' o circolo non abbia tale unico scopo. Entro
cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve
essere presentata apposita denuncia dell'ammontare
complessivo delle quote o contributi dei soci. Se per
intervenire a detti spettacoli ed attivita' e' previsto
anche l'acquisto di biglietti d'ingresso o di posto
riservato o la corresponsione di un prezzo o comunque di
somme per i titoli previsti dalle lettere a), b) e c), del
secondo comma del presente articolo, l'imposta si applica
anche sul prezzo dei biglietti e dei posti riservati,
e sulle somme corrisposte per i titoli di cui alle
suddette lettere a), b) e c), anche se gli intervenuti
sono estranei alla societa' o circolo.
Per le attivita' di cui al numero 5 della tariffa
l'imponibile e' costituito anche dagli introiti delle
marche e bollini applicati sui biglietti ferroviari a
riduzione.
Per le scommesse la base imponibile e' costituita
dall'importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa.
Per le case da gioco la base imponibile e' costituita
giornalmente dalla differenza attiva tra le somme
introitate per i giuochi e quelle pagate ai giuocatori
per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso
all'esercizio del giuoco. Sono escluse dal computo
dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di
rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto e'
dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato
per legge l'esercizio delle case da gioco".