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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13
ottobre 1995, ed il protocollo II sulla proibizione o restrizione
dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a
Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati
nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla
convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la
limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o
indiscriminati.