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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme per
la sicurezza degli impianti elettrici nonche' alle norme sulla
sicurezza e salute dei lavoratori; per i porti di Trapani e Marsala e
per l'Abbazia di Montecassino
1. Per l'avvio degli interventi di adeguamento degli edifici
demaniali, o in uso alle amministrazioni dello Stato, alle
disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e'
autorizzata la spesa di lire 19,800 miliardi per il 1998, di lire
28,900 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000. A
tal fine il Ministro dei lavori pubblici approva, sulla base delle
esigenze delle amministrazioni usuarie, un primo programma triennale
di interventi aggiornabili annualmente.
2. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione
funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle
infrastrutture portuali, escavazione dei fondali, nei porti di
Trapani e Marsala, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 3,6
miliardi per il 1998, di lire 3,7 miliardi per il 1999 e di lire 4,6
miliardi per il 2000. Il Ministero dei lavori pubblici, sentita la
regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli
interventi.
3. Per i lavori di consolidamento e conservazione del complesso
monumentale dell'Abbazia di Montecassino e' autorizzata la spesa di
lire 3 miliardi per l'anno 1998. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori
pubblici ed il Ministero per i beni culturali e ambientali
definiscono il programma degli interventi per il complesso
monumentale.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 26,4 miliardi per il 1998, a lire 32,6 miliardi per il 1999 e
a lire 66,2 miliardi per il 2000, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: "Norme per la
sicurezza degli impianti" (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 57).
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, reca: "Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1994,
n. 266).