Legge Ordinaria n. 295 del 03/08/1998 G.U. n. 193 del 20 Agosto 1998
Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme per
la  sicurezza  degli  impianti  elettrici nonche'  alle  norme  sulla
sicurezza e salute dei lavoratori; per i porti di Trapani e Marsala e
per l'Abbazia di Montecassino
  1.  Per  l'avvio  degli  interventi di  adeguamento  degli  edifici
demaniali,  o   in  uso   alle  amministrazioni  dello   Stato,  alle
disposizioni di  cui alla  legge 5  marzo 1990, n.  46, e  al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e'
autorizzata la  spesa di lire  19,800 miliardi  per il 1998,  di lire
28,900 miliardi per il 1999 e di  lire 61,600 miliardi per il 2000. A
tal fine  il Ministro dei  lavori pubblici approva, sulla  base delle
esigenze delle amministrazioni usuarie,  un primo programma triennale
di interventi aggiornabili annualmente.
  2.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  riqualificazione
funzionale   delle   banchine,   manutenzione   straordinaria   delle
infrastrutture  portuali,  escavazione  dei  fondali,  nei  porti  di
Trapani e  Marsala, e' autorizzata  la complessiva spesa di  lire 3,6
miliardi per il 1998, di lire 3,7  miliardi per il 1999 e di lire 4,6
miliardi per  il 2000. Il  Ministero dei lavori pubblici,  sentita la
regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli
interventi.
  3. Per  i lavori  di consolidamento  e conservazione  del complesso
monumentale dell'Abbazia  di Montecassino e' autorizzata  la spesa di
lire 3  miliardi per l'anno 1998.  Entro trenta giorni dalla  data di
entrata  in  vigore della  presente  legge  il Ministero  dei  lavori
pubblici  ed  il   Ministero  per  i  beni   culturali  e  ambientali
definiscono   il  programma   degli  interventi   per  il   complesso
monumentale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del presente articolo, pari
a lire 26,4 miliardi per il 1998,  a lire 32,6 miliardi per il 1999 e
a  lire 66,2  miliardi per  il 2000,  si provvede  mediante riduzione
dello  stanziamento   iscritto,  ai   fini  del   bilancio  triennale
1998-2000,  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica per  l'anno
1998, utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero  dei lavori
pubblici.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  La  legge  5  marzo  1990,  n. 46, reca: "Norme per la
          sicurezza  degli  impianti"  (pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del 12 marzo 1990, n.  57).
            -  Il  decreto legislativo 19  settembre 1994, n. 626,  e
          successive modificazioni,    reca:     "Attuazione    delle
          direttive       89/391/CEE,  89/654/CEE,        89/655/CEE,
          89/656/CEE,      90/269/CEE,     90/270/CEE,  90/394/CEE  e
          90/679/CEE  riguardanti  il miglioramento della sicurezza e
          della  salute  dei  lavoratori    sul  luogo   di   lavoro"
          (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1994,
          n. 266).

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