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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi
dello Stato in favore dell'Associazione internazionale di archeologia
classica, della Societa' "Dante Alighieri" con sede a Roma, della
"Maison de l'Italie" di Parigi, dell'Associazione "Villa Vigoni" di
Menaggio, del Collegio del Mondo Unito nell'Iniziativa centroeuropea,
dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato,
dell'Istituto italolatino americano, degli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli
affari esteri, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
(IsIAO), del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e
dell'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla
criminalita' e la giustizia (UNICRI) nonche' alle erogazioni in
denaro e materiale didattico per le scuole non governative
all'estero, per le istituzioni scolastiche ed universitarie
straniere, per le manifestazioni socioculturali degli scambi
giovanili in Italia e all'estero, per i corsi di formazione per
docenti di lingua italiana, agli enti ed associazioni per
l'assistenza delle collettivita' italiane all'estero e ai Comitati
degli italiani all'estero.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1998, n. 71, e'
abrogato.
3. Gli istituti italiani di cultura possono provvedere, nei limiti
delle disponibilita' di bilancio relative al loro funzionamento,
all'organizzazione di corsi di lingua italiana avvalendosi, per un
periodo di tempo determinato, di personale in possesso di laurea in
lettere con votazione non inferiore a 110/110, che abbia una buona
conoscenza di una delle principali lingue straniere. Il suddetto
personale e' reclutato con contratto a termine, della durata massima
di un anno scolastico, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico,
stipulato dal direttore dell'Istituto italiano di cultura con le
modalita' di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre
1990, n. 401, e tenuto conto della legge locale. La retribuzione di
tale personale non puo' essere inferiore a quella corrisposta al
personale docente supplente, di analoga qualifica, in servizio presso
le scuole metropolitane in Italia oppure, ove piu' favorevole, al
personale docente locale. Il reclutamento di tale personale e'
effettuato dagli istituti italiani di cultura, mediante appositi
avvisi che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e inviati alle facola' di lettere delle
universita' italiane; gli istituti potranno anche prevedere, nei
limiti delle loro disponibilita', la pubblicazione dei medesimi
avvisi su organi di stampa nazionali. E' riconosciuto un titolo di
preferenza ai laureati che, nello Stato in cui gli istituti
interessati operano, svolgano attivita' di dottorato presso
universita' locali oppure svolgano attivita' di ricerca di comprovato
valore scientifico e certificabile da istituto o dipartimento
universitario, centro di ricerca, biblioteca o archivio.
4. Il personale docente delle scuole secondarie di cui al
contingente previsto dall'articolo 639, commi 1 e 3, del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, puo' essere assegnato anche alle
istituzioni culturali all'estero per l'insegnamento nei corsi di
lingua italiana, con il trattamento economico previsto per il
personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche
italiane all'estero. Puo' essere destinato alle istituzioni culturali
italiane all'estero il personale inserito nelle graduatorie
permanenti per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche italiane
all'estero, compreso quello proveniente dai corsi di cui all'articolo
636 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo n. 297
del 1994, formate ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo per il
personale della scuola all'estero sottoscritto l'11 dicembre 1996.
5. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari,
compreso il personale tecnicoamministrativo, appartenenti a Stati che
in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai
rappresentanti diplomatici e consolari italiani;".
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in
1.800 milioni di lire annue a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, commi 40, 41, 42 e 43, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
"40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore
di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo
riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, alle quali vengono altresi' inviati i
rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti
enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative
autorizzazioni di spesa.
41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri
diretti ad assicurare prioritariamente il buon
funzionamento delle istituzioni culturali e sociali
di particolare rilievo nazionale ed internazionale
nonche' degli enti nazionali per la gestione dei
parchi.
42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15
luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno
precedente da allegare allo stato di previsione dei
singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal
finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di
previsione stesso.
43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".
- Il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo
1998, n. 71 (Concessione di un contributo all'Accademia
di diritto internazionale dell'Aja), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. E' autorizzata la concessione di un
contributo all'Accademia di diritto internazionale
dell'Aja, nella misura di lire 50 milioni annue a
decorrere dal 1997.
2. (Abrogato)".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 22
dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli istituti italiani di
cultura e interventi per la promozione della cultura e
della lingua italiana all'estero), e' il seguente:
"2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli
istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a
contratto, previa autorizzazione della rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti
dei propri bilanci".
- Il testo degli articoli 639, commi 1 e 3, e 636
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado), e' il seguente:
"Art. 639 (Contingenti del personale da destinare
all'estero). 1. Con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i
Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle
categorie di personale da destinare all'estero, sono
stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'art. 640,
comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello
Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni
scolastiche italiane all'estero di cui all'art. 625,
alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed
universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni
fornite dalle autorita' diplomatiche e consolari
anche in riferimento ad osservazioni e proposte di
apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun
consolato in analogia a quanto disposto dall'art. 597. Nel
medesimo decreto e' fissato altresi il limite massimo di
spesa.
2. (Omissis).
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al
presente articolo, escluso quello da destinare senza
oneri a carico dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo
di 1.400 unita'".
"Art. 636 (Iniziative scolatistche e attivita' di
assistenza scolastica). 1. Il Ministero degli affari
esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le
attivita' di assistenza scolastica previste dall'art.
625, comma 3, istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di
agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori
italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale
italiana per i congiunti di lavoratori italiani che
frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali
corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;
c) corsi speciali annuali per la preparazione dei
lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di
idoneita' e di licenza di scuola italiana elementare e
media;
d) scuole materne e nidi di infanzia;
e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non
finalizzati al rilascio di titoli di studio.
2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti
possono fruire, all'estero, di provvidenze scolastiche ed
integrative della scuola, per quanto possibile analoghe a
quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia,
anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di
studio, trasporti e preinterdoposcuola".
- Il testo dell'art. 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e
successive modificazioni, cosi' come ulteriormente
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 72 (Trattati e accordi internazionali). Le
agevolazioni previste da trattati e accordi
internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di
affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto.
Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta
ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni
non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e
consolari, compreso il personale tecnicoamministrativo,
appartenenti a Stati che in via di reciprocita'
riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai
rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai
quartieri generali militari internazionali ed agli
organismi sussidiari, installati in esecuzione del
trattato del Nord- Atlantico, nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, nonche'
all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto
dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
3) alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o
enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di
associazione conclusi con le dette Comunita', nei limiti
per questi ultimi della partecipazione della Comunita'
stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue
istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali;
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola
europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali.
Le disposizioni di cui al precedente comma trovano
applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e
5) allorche' le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi siano di importo superiore a lire
cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1),
tuttavia, le disposizioni non si applicano alle
operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto
diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli
enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di
lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di
prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non
imponibilita' all'imposta sul valore aggiunto opera alle
stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene
concessa l'esenzione dai diritti di accisa".