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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 per l'applicazione
dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del titolo V del
trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3
novembre 1992, n. 454.
2. Dall'anno 2001 la spesa e' determinata ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alla quale e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 3 novembre 1992, n. 454, reca: "Ratifica ed
esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17
protocolli allegati e con atto finale che contiene 33
dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.".
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e' il
seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre
imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente
articolo. Essa contiene:
a)-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;".