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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Capacita' giuridica delle istituzioni
della OSCE
1. L'Italia riconosce la capacita' giuridica necessaria per
l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacita' di
stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili,
adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle
seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE):
a) segretariato della OSCE;
b) ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo
(Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);
c) altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal consiglio
della organizzazione medesima. Le determinazioni assunte al riguardo
dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero
degli affari esteri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.