Legge Ordinaria n. 303 del 05/08/1998 G.U. n. 196 del 24 Agosto 1998
Nomina di professori universitari e di avvocati all' ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell' articolo 106, terzo comma, della Costituzione
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Nomina di avvocati e professori universitari
              all'ufficio di consigliere di cassazione
  1. I professori ordinari di  universita' nelle materie giuridiche e
gli avvocati che abbiano almeno  quindici anni di effettivo esercizio
e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di
cui  all'articolo 33  del regio  decreto-legge 27  novembre 1933,  n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 gennaio 1934, n.
36,  sono chiamati,  per meriti  insigni, all'ufficio  di consigliere
della Corte  di cassazione in numero  non superiore ad un  decimo dei
posti  previsti nell'organico  complessivo  della  Corte. Entro  tale
limite e' annualmente riservato alle  nomine di cui al presente comma
un quarto  dei posti messi  a concorso dal Consiglio  superiore della
magistratura; di  tali posti non  puo' tenersi  conto ai fini  di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.
  2.  La  nomina  e'  conferita  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,   su   designazione   del   Consiglio   superiore   della
magistratura.
  3. Ai  fini previsti dal  comma 1, entro il  31 marzo di  ogni anno
sono  inviate  al  Consiglio  superiore della  magistratura,  con  le
modalita'   da  questo   stabilite,   le   segnalazioni  di   persone
disponibili,  effettuate  dagli   organismi  universitari  e  forensi
individuati  dal  Consiglio  stesso.  Il  Consiglio  superiore  della
magistratura,  acquisiti  i  documenti comprovanti  il  possesso  dei
requisiti necessari per  la nomina e di quelli utili  a comprovare la
presenza  dei meriti  insigni, nonche'  una dichiarazione  attestante
l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge,
determina il numero  dei posti da coprire e, acquisito  il parere del
Consiglio  universitario nazionale  (CUN) e  del Consiglio  nazionale
forense, provvede  alla designazione dei nominandi  con deliberazione
motivata.  Il Presidente  della Repubblica  emana i  provvedimenti di
nomina entro  il 31  ottobre, ed  entro il  31 dicembre  successivo i
consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.
  4.  La riserva  di posti  ha durata  annuale; nel  caso di  mancata
copertura  dei   posti  riservati,   il  Consiglio   superiore  della
magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            -    Si  riporta    il testo   dell'art.   33 del   regio
          decreto-legge  27 novembre 1933, n. 1578,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  gennaio    1934,   n. 36,
          recante:  "Ordinamento  delle professioni   di  avvocato  e
          procuratore":
            "Art.  33.  -  Gli  avvocati,    per  essere  ammessi  al
          patrocinio davanti alla  Corte  di  cassazione    e    alle
          altre    giurisdizioni    indicate nell'art.   4,   secondo
          comma  debbono essere  iscritti  in  un  albo speciale, che
          e' tenuto dal Consiglio nazionale forense.
            Gli  avvocati  che  aspirano    all'iscrizione  nell'albo
          speciale   devono   farne  domanda  allo  stesso  Consiglio
          nazionale forense e dimostrare di  avere  esercitato    per
          dieci    anni almeno   la professione   di avvocato davanti
          alle corti di appello e ai tribunali.
            Questo   termine e'   ridotto  a    tre  anni    per  gli
          ex-Prefetti  della  Repubblica  e ad   un anno solo per gli
          ex-Prefetti  che abbiano cinque anni di grado.
            Non  puo'  essere    iscritto,  ne'  rimanere   nell'albo
          speciale chi non e' iscritto nell'albo di un tribunale.
            Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei
          due  albi,  l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel
          solo albo speciale.
            Il Consiglio  nazionale forense procede annualmente  alla
          revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.
            Qualora i poteri del direttorio  siano stati affidati  al
          segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, terzo
          comma,  della  legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30,
          secondo comma, del regio decreto 1 luglio  1926,  n.  1130,
          le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale  sono
          esercitate  da    un   comitato   presieduto dallo   stesso
          segretario  o   commissario e   composto   di   sei  membri
          nominati   dal Ministro delle corporazioni  di concerto con
          il Ministro    di  grazia  e  giustizia  tra  gli  avvocati
          iscritti nello stesso albo speciale".
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  della  legge 3
          febbraio 1989, n.  32 (Aumento della    dotazione  organica
          del  personale    del  Ministero  di  grazia  e giustizia -
          Amministrazione giudiziaria):
            "Art. 1. -  1. Il ruolo organico  del    personale  della
          magistratura,  stabilito  dalla    tabella  B    annessa al
          decreto del  Presidente della Repubblica 5  novembre  1986,
          n.  977,    e' aumentato di 329  unita' per l'anno 1989, di
          105 unita' per l'anno  1990 e di 26 unita' per l'anno 1991.
            2.  Con uno  o   piu'   decreti del   Presidente    della
          Repubblica    si provvedera'    all'aumento  delle   piante
          organiche  degli   uffici giudiziari, tenuto   conto  delle
          esigenze determinate  dalla gravita' dei carichi di lavoro,
          attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.
            3.    (Nella   determinazione dei   posti   da  mettere a
          concorso   per l'ingresso in    magistratura  puo'  tenersi
          conto,  oltre  che    dei posti gia' disponibili,  anche di
          quelli che  si renderanno  vacanti entro l'anno in  cui  e'
          indetto  il    concorso  e  nei  cinque    anni successivi,
          aumentati del 10 per cento)".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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