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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Nomina di avvocati e professori universitari
all'ufficio di consigliere di cassazione
1. I professori ordinari di universita' nelle materie giuridiche e
gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio
e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di
cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere
della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei
posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale
limite e' annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma
un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della
magistratura; di tali posti non puo' tenersi conto ai fini di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.
2. La nomina e' conferita con decreto del Presidente della
Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della
magistratura.
3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno
sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le
modalita' da questo stabilite, le segnalazioni di persone
disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi
individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della
magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la
presenza dei meriti insigni, nonche' una dichiarazione attestante
l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge,
determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del
Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale
forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione
motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di
nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i
consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.
4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata
copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della
magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
recante: "Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore":
"Art. 33. - Gli avvocati, per essere ammessi al
patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle
altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo
comma debbono essere iscritti in un albo speciale, che
e' tenuto dal Consiglio nazionale forense.
Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo
speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio
nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per
dieci anni almeno la professione di avvocato davanti
alle corti di appello e ai tribunali.
Questo termine e' ridotto a tre anni per gli
ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli
ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.
Non puo' essere iscritto, ne' rimanere nell'albo
speciale chi non e' iscritto nell'albo di un tribunale.
Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei
due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel
solo albo speciale.
Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla
revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.
Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al
segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, terzo
comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30,
secondo comma, del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130,
le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono
esercitate da un comitato presieduto dallo stesso
segretario o commissario e composto di sei membri
nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati
iscritti nello stesso albo speciale".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 3
febbraio 1989, n. 32 (Aumento della dotazione organica
del personale del Ministero di grazia e giustizia -
Amministrazione giudiziaria):
"Art. 1. - 1. Il ruolo organico del personale della
magistratura, stabilito dalla tabella B annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986,
n. 977, e' aumentato di 329 unita' per l'anno 1989, di
105 unita' per l'anno 1990 e di 26 unita' per l'anno 1991.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica si provvedera' all'aumento delle piante
organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle
esigenze determinate dalla gravita' dei carichi di lavoro,
attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.
3. (Nella determinazione dei posti da mettere a
concorso per l'ingresso in magistratura puo' tenersi
conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di
quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui e'
indetto il concorso e nei cinque anni successivi,
aumentati del 10 per cento)".