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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Etichettatura d'origine dell'olio extravergine
di oliva vergine e dell'olio di oliva
1. L'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio
di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio sia
sfusi sia condizionati con le diciture "prodotto in Italia",
"fabbricato in Italia", made in Italy relative all'origine italiana
del prodotto, solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione,
lavorazione e condizionamento si e' svolto nel territorio nazionale.
E' vietato l'uso di diciture equipollenti.
2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita'
dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e
dell'olio di oliva, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109, si devono riportare, con caratteri marcati in posizione di
evidenza, le suddette indicazioni, in modo che siano facilmente
visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Per gli oli
extravergini di oliva, di oliva vergini e di oliva ottenuti in Italia
con oli in tutto o in parte di origine o provenienza da altri Paesi,
l'etichettatura deve riportare, con le caratteristiche indicate al
primo periodo, una delle seguenti diciture in conformita' con il
contenuto: "prodotto in parte con oli provenienti da ..." con la
specificazione della percentuale di oli di origine o provenienza da
altri Paesi utilizzati, ovvero "prodotto totalmente con oli
provenienti da ...", ed a seguire il nome del Paese o dei Paesi di
provenienza. Puo' essere altresi' aggiunta, in uno spazio separato e
distinto da tale dicitura e con caratteri minuscoli, l'indicazione
della denominazione e della ubicazione dell'impianto di lavorazione.
Per gli oli di oliva commercializzati allo stato sfuso tali
indicazioni devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e
commerciali.
3. Chiunque utilizzi le diciture di cui al comma 1 deve tenere
appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati
giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia
condizionati sia sfusi.
4. Le confezioni gia' in commercio, non conformi a quanto previsto
dal comma 2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; dopo tale data devono essere
ritirate dal commercio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
"Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari".