Legge Ordinaria n. 315 del 03/08/1998 G.U. n. 202 del 31 Agosto 1998
Interventi finanziari per l' università e la ricerca
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. E' autorizzata la spesa:
  a) di lire  36 miliardi per il  1998, di lire 82,8  miliardi per il
1999  e di  lire  89,4  miliardi a  decorrere  dal 2000,  finalizzata
all'incremento dell'importo delle borse  concesse per la frequenza ai
corsi di dottorato  di ricerca, secondo misure  e criteri determinati
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica, assicurando  anche,  a partire  dal  1 gennaio  1999,
l'applicazione  alle   predette  borse  delle  disposizioni   di  cui
all'articolo 2, comma  26, primo periodo, della legge  8 agosto 1995,
n. 335,  nonche' di  cui all'articolo  59, comma  16, della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
  b) di  lire 1,170  miliardi per  ciascuno degli  anni 1998,  1999 e
2000,  per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  da  attivita'  di
selezione e di  valutazione dei progetti di  ricerca universitaria di
rilevante interesse nazionale,  nonche' dall'attribuzione di compensi
ai  componenti dell'apposita  commissione  di garanzia  e agli  altri
soggetti incaricati delle predette  attivita'. L'importo dei compensi
e'  determinato con  decreto  del Ministro  dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999
e di lire 1 miliardo per  il 2000, finalizzata al funzionamento degli
istituti  scientifici speciali  e per  l'acquisto, il  rinnovo ed  il
noleggio di attrezzature didattiche;
  d) di lire  1,830 miliardi per il 1998, di  lire 3,830 miliardi per
il  1999 e  di  lire 3,830  miliardi  a decorrere  dal  2000, per  la
costituzione   di  un   fondo   per  interventi   di  supporto   alla
programmazione,  al   riordino  e  alla  valutazione   della  ricerca
scientifica  e tecnologica,  da  ripartire con  decreti del  Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica e tecnologica. A valere
sul  fondo e  nei limiti  della disponibilita'  di cui  alla presente
lettera si provvede  alla copertura di oneri per  il funzionamento di
organismi  e   strutture  di  supporto  nel   settore  della  ricerca
scientifica e  tecnologica, ivi compresi  i compensi o  le indennita'
per i componenti, per attivita' di studio, indagine e rilevazione, di
fornitura  di  servizi  informativi   e  telematici,  di  consulenza,
monitoraggio  e   valutazione  nel  predetto  settore,   nonche'  per
assunzioni  a tempo  determinato,  per le  predette  attivita' e  nel
limite  di  quindici unita',  secondo  la  normativa vigente  per  le
pubbliche amministrazioni;
  e) di lire  4,7 miliardi per il  1998, di lire 5,4  miliardi per il
1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto
Large   Binocular   Telescope,    con   contributo   all'Osservatorio
astrofisico di Arcetri;
  f) di  lire 52,5 miliardi per  ciascuno degli anni 1999  e 2000 per
rifinanziare  il Fondo  speciale  per la  ricerca  applicata, di  cui
all'articolo 4  della legge  25 ottobre 1968,  n. 1089,  e successive
modificazioni;
  g) di lire 38,3 miliardi per il  1998, di lire 74,3 miliardi per il
1999 e  di lire 88,3  miliardi per il  2000, per il  finanziamento di
progetti di ricerca universitaria  di rilevante interesse nazionale e
di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
  h)  di lire  1,7  miliardi per  il  1998 e  lire  3,2 miliardi  per
ciascuno  degli  anni 1999  e  2000  da  destinare ad  interventi  di
edilizia  universitaria  del  Politecnico  di Torino  nella  sede  di
Mondovi';
  i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da
assegnare  all'Universita'   degli  studi  "La  Sapienza"   di  Roma,
finalizzati ad  interventi per  opere di  edilizia ed  in particolare
all'acquisizione  o alla  ristrutturazione della  sede distaccata  di
Latina e delle relative strutture.
  2. All'articolo  5, comma  2, lettera b),  della legge  27 dicembre
1997, n. 449, le parole: " e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "
e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo
1  del  regolamento (CEE)  n.  2052/88,  e successive  modificazioni,
nonche' g)".
  3. Alla  legge 25 maggio 1990,  n. 126, sono apportate  le seguenti
modificazioni e integrazioni:
  a)  all'articolo  1,  comma  1,  dopo  le  parole:  "di  proprieta'
pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto";
  b) all'articolo  1, comma  1, all'inizio  del secondo  periodo sono
premesse  le   seguenti  parole:  "Qualora  intenda   procedere  alla
realizzazione dell'immobile,";
  c) all'articolo 2,  comma 1, dopo le parole:  "da realizzare", sono
inserite le seguenti: "o da acquistare".
  4. Le universita' possono  utilizzare personale docente in servizio
presso  istituzioni  scolastiche,  al  fine di  svolgere  compiti  di
supervisione del tirocinio e di  coordinamento del medesimo con altre
attivita' didattiche nell'ambito di corsi  di laurea in scienze della
formazione   primaria   e   di   scuole   di   specializzazione   per
l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione
di detto personale  sono determinate con decreti  del Ministero della
pubblica istruzione,  nel limite  di un onere  per il  bilancio dello
Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati,
di lire 8 miliardi  per il 1998, di lire 28,5 miliardi  per il 1999 e
di  lire  50  miliardi  a  decorrere  dal  2000.  In  sede  di  prima
applicazione delle disposizioni del  presente comma, tali moda- lita'
sono individuate nella concessione  di esoneri parziali dal servizio.
Gli atenei, con proprie  disposizioni, adottano apposite procedure di
valutazione   comparativa  per   l'individuazione   dei  docenti   da
utilizzare,  sulla   base  di  criteri  generali   determinati  dalla
commissione  di cui  all'articolo 4,  comma 5,  della legge  9 maggio
1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione dei
predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate
dagli  atenei  di  provvedere   alle  valutazioni  comparative  fanno
comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.
  5.  Per le  finalita' di  cui al  comma 4  possono essere  altresi'
utilizzati, per  periodi non  superiori a  un quinquennio,  docenti e
dirigenti  scolastici della  scuola  elementare,  su richiesta  delle
strutture didattiche dei  corsi di laurea di cui al  medesimo comma 4
nel limite del contingente previsto  dall'articolo 456, comma 13, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui
posti  gia'  disponibili  e  che   si  renderanno  tali  per  effetto
dell'applicazione del comma 6.
  6. Il personale  dirigente e docente di scuola  elementare che alla
data  di entrata  in  vigore  della presente  legge  e' assegnato  ad
esercitazioni  presso  cattedre  di   pedagogia  e  psicologia  delle
universita', ai  sensi dell'articolo  5, primo  comma, della  legge 2
dicembre 1967,  n. 1213,  cessa da tale  posizione alla  scadenza del
quinquiennio  di durata  dell'assegnazione stessa.  Sono abrogate  le
norme  della medesima  legge n.  1213 del  1967 incompatibili  con la
presente legge.
  7. All'articolo 17, comma 117, della  legge 15 maggio 1997, n. 127,
dopo le  parole: "delle  Accademie di belle  arti," sono  inserite le
seguenti: "degli Istituti superiori per le industrie artistiche,".
  8.  All'articolo  4  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  e
successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Si applicano  le disposizioni di cui  all'articolo 3, comma
8".
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  del    comma 26 dell'art. 2 della legge   8
          agosto 1995, n.  335 (Riforma del  sistema    pensionistico
          obbligatorio e complementare) e' il seguente:
            "26.  A    decorrere dal   1 gennaio   1996, sono  tenuti
          all'iscrizione presso  una    apposita  Gestione  separata,
          presso        l'INPS,    e    finalizzata    all'estensione
          dell'assicurazione     generale       obbligatoria      per
          l'invalidita',    la    vecchiaia   ed  i  superstiti,    i
          soggetti   che esercitano   per    professione    abituale,
          ancorche'    non  esclusiva, attivita' di  lavoro autonomo,
          di cui  al comma  1 dell'art.  49 del testo    unico  delle
          imposte   sui    redditi,  approvato    con  decreto    del
          Presidente della  Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917,   e
          successive  modificazioni    ed integrazioni,   nonche'   i
          titolari   di rapporti    di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di  cui al comma 2, lettera a),  dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e  gli incaricati  alla vendita
          a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno  1971,
          n.      426.  Sono     esclusi  dall'obbligo    i  soggetti
          assegnatari  di    borse  di  studio,  limitatamente   alla
          relativa attivita'".
            -  Il  testo  del  comma 16   dell'art. 59 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure  per la stabilizzazione della
          finanza  pubblica) e' il seguente:
            "16.    Per i   soggetti che  non  risultano iscritti  ad
          altre  forme obbligatorie,   con effetto   dal   1  gennaio
          1998    il  contributo    alla  gestione  separata di   cui
          all'art. 2, comma 26, della  legge 8 agosto 1995,  n.  335,
          e'  elevato    di 1,5   punti percentuali.   Lo stesso   e'
          ulteriormente elevato con  effetto  dalla  stessa  data  in
          ragione  di  0,5  punti  percentuali   ogni biennio fino al
          raggiungimento dell'aliquota di 19  punti percentuali.   La
          relativa    aliquota  contributiva   per il computo   delle
          prestazioni   pensionistiche e'   maggiorata  rispetto    a
          quella    di   finanziamento di  un  punto  percentuale. E'
          dovuta  una ulteriore aliquota contributiva    pari  a  0,5
          punti      percentuali   per  il  finanziamento  dell'onere
          derivante    dall'estensione  agli  stessi   della   tutela
          relativa   alla   maternita'   e  agli  assegni  al  nucleo
          familiare. A tal   fine, con   decreto del    Ministro  del
          lavoro  e    della  previdenza  sociale, di concerto con il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  e'  disciplinata    tale  estensione nei limiti
          delle   risorse   rinvenienti   dallo   specifico   gettito
          contributivo".
            -    Il testo   dell'art.   4   della legge   25  ottobre
          1968, n.  1089 (Conversione in  legge,  con  modificazioni,
          del  D.L.  30  agosto 1968, n.   918, recante   provvidenze
          creditizie, agevolazioni fiscali    e  sgravio  di    oneri
          sociali   per   favorire  nuovi  investimenti  nei  settori
          dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato e  nuove
          norme  sui territori   depressi   del   centronord,   sulla
          ricerca  scientifica  e tecnologica e sulle ferrovie  dello
          Stato) e' il seguente:
            "Art.  4.  - Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5
          della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato  con
          legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28  luglio 1962, n. 1075,  21
          febbraio  1963, n.   264, 23 marzo 1964, n.  153, 6  maggio
          1966,  n. 308 e  12 marzo  1968, n.  315, e'  ulteriormente
          prorogato al 31 dicembre 1970.
            Per  la  corresponsione dei contributi  concessi ai sensi
          della legge 16  settembre 1960,   n. 1016,    e  successive
          integrazioni,  a    partire dall'anno   finanziario 1969  e
          fino  all'anno finanziario   1978 sara'  stanziata    nello
          stato    di    previsione   della   spesa   del   Ministero
          dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato la somma
          annua di lire 700 milioni.
            Le  somme  non  impegnate  nei  singoli  anni  finanziari
          potranno esserlo negli anni finanziari successivi".
            -  Il  testo  della  lettera b) del   comma 2 dell'art. 5
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
            "b)  si verifichino  le fattispecie  di  cui all'art.  4,
          comma  5, lettere b), c),   d), e) senza  la    limitazione
          all'ambito   territoriale   di   cui  all'obiettivo  1  del
          regolamento (CEE) n. 2052/88,  e  successive  modificazioni
          nonche' g)".
            -    La  legge    25  maggio    1990,    n.  126,   reca:
          "Finanziamento  della costruzione di un   edificio  per  le
          esigenze     abitative  degli  studenti  universitari".  Si
          riporta il testo del comma 1 degli articoli 1 e 2:
            "Art.  1. -  1.  E'  autorizzata la  concessione   di  un
          contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di
          lire  20  miliardi  per  ciascuno  degli  anni 1990, 1991 e
          1992, in favore della regione Lazio per  la   realizzazione
          su   aree   di  proprieta' pubblica  ovvero  per l'acquisto
          di  un immobile da  destinarsi a residenza  degli  studenti
          universitari.     Qualora    intende      procedere    alla
          realizzazione dell'immobile,  in   caso  di  impossibilita'
          a    reperire   aree   di proprieta' pubblica,  la  regione
          Lazio    e'  autorizzata  a  reperire  aree private, previo
          parere di congruita' dell'ufficio tecnico erariale".
            "Art. 2.  - 1. L'immobile  da realizzare  o da acquistare
          ai sensi dell'art.  1 sara'  assunto in  consistenza tra  i
          beni  patrimoniali dello Stato  e verra' assegnato  in  uso
          gratuito   all'Istituto    per  il  diritto  allo    studio
          universitario  (IDISU) per il  perseguimento dei suoi  fini
          istituzionali,  limitatamente  alla  durata    della    sua
          destinazione a residenza degli studenti universitari".
            -  Il  testo    del  comma  5 dell'art.   4 della legge 9
          maggio 1989,  n.    168    (Istituzione    del    Ministero
          dell'universita'     e     della    ricerca  scientifica  e
          tecnologica) e' il seguente:
            "5.  Per  lo  svolgimento  delle attivita'  previste  dal
          presente articolo   i   Ministri si   avvalgono   di    una
          commissione  di  esperti composta da:
            a)  tre membri  designati  dal Consiglio  nazionale della
          pubblica istruzione (CNPI);
               b) tre membri designati dal CUN;
            c)   due   membri   designati   dal  Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro    (CNEL),  in    rappresentanza
          delle  forze imprenditoriali  e di quelle di lavoro;
               d) un rappresentante designato dal CNST;
            e)  un    rappresentante  degli    IRRSAE designato dalla
          Conferenza dei presidenti;
            f) tre esperti  designati  dal  Ministro  della  pubblica
          istruzione;
            g)  tre esperti  designati dal  Ministro, con  esperienza
          in  campo formativo".
            -  Il    testo  del  comma 13   dell'art. 456 del decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione  del testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e'
          il seguente:
            "13. Restano ferme  le norme che l'art. 294 detta  per la
          dotazione  di  personale necessaria al  funzionamento degli
          istituti  regionali  di  ricerca,    sperimentazione     ed
          aggiornamento      educativi,      del      Centro  europeo
          dell'educazione  e   della  biblioteca   di  documentazione
          pedagogica, nonche' le norme di cui alla legge  16  gennaio
          1967,  n.  3,  alla  legge 13   agosto 1980, n. 464  e alla
          legge 2   dicembre  1967,  n.    1213,  nel  limite  di  un
          contingente   di  docenti  della  scuola  elementare  e  di
          direttori didattici non  superiore a duecento unita'.    E'
          fatto altresi' salvo quanto disposto dall'art. 458 circa il
          mantenimento ad esaurimento  nell'assegnazione  ai  compiti
          attualmente  svolti  dal personale della scuola che trovasi
          nelle condizioni ivi previste".
            -    Il testo   dell'art.   5   della legge   2  dicembre
          1967, n.  1213 (Impiego di personale direttivo e    docente
          della  scuola  elementare  in  attivita'    parascolastiche
          inerenti  all'istruzione  primaria) e'  il seguente:
            "Art.  5. -  Insegnanti  elementari ordinari  del   ruolo
          normale    e direttori    didattici  possono    su  domanda
          essere  assegnati   ad esercitazioni  presso  cattedre   di
          pedagogia    e    psicologia    delle universita'   statali
          degli  studi,  attivita'    di  sperimentazione  didattica,
          attivita'   parascolastiche    di  assistenza  e  vigilanza
          sanitaria,  attivita'  di  servizio   sociale   scolastico,
          attivita'   presso   il  centro  dei  sussidi  audiovisivi,
          attivita' scolastiche integrative,  alle  dipendenze    del
          Ministero   della pubblica istruzione  nonche' ad attivita'
          connesse  alla rieducazione  dei minorenni  alle dipendenze
          del Ministero di grazia e giustizia.
            Il numero complessivo di  insegnanti    e  direttori,  da
          assegnare  alle attivita'   previste dal  primo  comma, non
          puo'    essere  superiore    a  settecento  unita'.   Detto
          contingente  sara'  ripartito fra le province, con  decreto
          ministeriale,  sentita  la terza   sezione del    Consiglio
          superiore   della  pubblica  istruzione in  relazione  alle
          accertate esigenze.
            Gli insegnanti   e i   direttori didattici,    a  seconda
          delle  domande  specificamente  presentate, sono   iscritti
          rispettivamente in distinte graduatorie,  provinciali     e
          nazionali   che,  per   ciascuna  delle attivita'  previste
          dal  primo comma,  saranno compilate   in base   ai  titoli
          specifici e di servizio degli aspiranti.
            L'assegnazione   degli   insegnanti   e    dei  direttori
          didattici  a ciascuna delle  attivita' predette e' disposta
          dal  provveditore  agli  studi  e,    rispettivamente,  dal
          Ministro  per  la   pubblica istruzione, secondo   l'ordine
          delle relative  graduatorie  e  in dipendenza   del  numero
          dei posti conferibili".
            -  Il  testo   del comma 117 dell'art. 17 della  legge 15
          maggio 1997, n.    127    (Misure     urgenti   per      lo
          snellimento         dell'attivita'   amministrativa  e  dei
          procedimenti di  decisione e di controllo) e' il seguente:
            "117.  Fino  al  riordino   delle Accademie   di    belle
          arti,      degli  Istituti  superiori    per  le  industrie
          artistiche,   dei Conservatori di  musica,  degli  Istituti
          musicali      pareggiati,   degli   Istituti  superiori  di
          educazione  fisica,  i   diplomi   conseguiti   presso   le
          predette  istituzioni  costituiscono  titolo  valido    per
          l'ammissione alla scuola  di    specializzazione  di    cui
          all'art.   4, comma  2,  della legge  19 novembre 1990,  n.
          341,  per    gli  indirizzi  comprendenti  le    classi  di
          abilitazione  all'insegnamento    cui  gli    stessi  danno
          accesso      in   base   alla      normativa       vigente.
          Nell'organizzazione     delle     corrispondenti  attivita'
          didattiche,  le  universita' potranno  stipulare   apposite
          convenzioni  con   le predette   istituzioni e,  per quanto
          riguarda in particolare  l'educazione    musicale,  con  le
          scuole  di didattica della musica".
            -    Il testo   dell'art.   4   della legge  19  novembre
          1990,  n.    341  (Riforma  degli   ordinamenti   didattici
          universitari) e' il seguente:
            "   Art.  4.  -  1.  Il diploma  di  specializzazione  si
          consegue, successivamente  alla laurea,  al termine  di  un
          corso  di studi  di durata  non   inferiore a   due    anni
          finalizzato  alla    formazione   di specialisti in settori
          professionali   determinati,   presso    le    scuole    di
          specializzazione  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
            2.  Con   una specifica   scuola   di    specializzazione
          articolata    in  indirizzi,    cui     contribuiscono   le
          facolta'    ed      i    dipartimenti  interessati,  ed  in
          particolare   le   attuali  facolta'     di  magistero,  le
          universita' provvedono alla  formazione,  anche  attraverso
          attivita'  di  tirocinio   didattico,   degli    insegnanti
          delle    scuole    secondarie,  prevista  dalle  norme  del
          relativo stato giuridico.
            L'esame  finale  per  il  conseguimento    del diploma ha
          valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento    per
          le  aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi
          di    laurea.  I  diplomi  rilasciati  dalla  scuola     di
          specializzazione   costituiscono  titolo  di ammissione  ai
          corrispondenti   concorsi    a   posti   di    insegnamento
          nelle  scuole secondarie.
            2-bis.  Si  applicano  le  disposizioni di cui all'art 3,
          comma 8.
            3. Con  decreto del   Presidente della    Repubblica,  da
          adottare nel termine e con le modalita' di  cui all'art. 3,
          comma  3,  sono  definiti  la  tabella    della  scuola  di
          specializzazione  all'insegnamento di cui al comma 2    del
          presente  articolo,  la durata dei   corsi da fissare in un
          periodo non inferiore ad un anno ed  i  relativi  piani  di
          studio.
            Questi  devono  comprendere   discipline finalizzate alla
          preparazione professionale     con    riferimento      alle
          scienze         dell'educazione      e  all'approfondimento
          metodologico  e     didattico   delle   aree   disciplinari
          interessate    nonche' attivita'   di tirocinio   didattico
          obbligatorio.  Con decreto del Ministro dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,    emanato  di
          concerto con  il Ministro  della pubblica istruzione,  sono
          stabiliti  i    criteri  di    ammissione  alla   scuola di
          specializzazione  all'insegnamento  e   le   modalita'   di
          svolgimento dell'esame  finale.  Si applicano  altresi'  le
          disposizioni di  cui all'art. 3, commi 7 e 8.
            4. Con lo stesso decreto del  Presidente della Repubblica
          di  cui  al  comma 3   o con altro decreto  adottato con le
          medesime  modalita', di concerto  altresi' con  i  Ministri
          di  grazia   e giustizia  e per  la funzione pubblica, sono
          determinati  i diplomi di specializzazione di cui al  comma
          2  che in relazione   a specifici    profili  professionali
          danno    titolo    alla  partecipazione   agli   esami   di
          abilitazione     per   l'esercizio   delle   corrispondenti
          professioni     ovvero  danno  titolo  per  l'accesso  alla
          dirigenza nel pubblico impiego".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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