Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il
1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata
all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai
corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1 gennaio 1999,
l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e
2000, per la copertura degli oneri derivanti da attivita' di
selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di
rilevante interesse nazionale, nonche' dall'attribuzione di compensi
ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri
soggetti incaricati delle predette attivita'. L'importo dei compensi
e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999
e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli
istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il
noleggio di attrezzature didattiche;
d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per
il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la
costituzione di un fondo per interventi di supporto alla
programmazione, al riordino e alla valutazione della ricerca
scientifica e tecnologica, da ripartire con decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. A valere
sul fondo e nei limiti della disponibilita' di cui alla presente
lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di
organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca
scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le indennita'
per i componenti, per attivita' di studio, indagine e rilevazione, di
fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza,
monitoraggio e valutazione nel predetto settore, nonche' per
assunzioni a tempo determinato, per le predette attivita' e nel
limite di quindici unita', secondo la normativa vigente per le
pubbliche amministrazioni;
e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il
1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto
Large Binocular Telescope, con contributo all'Osservatorio
astrofisico di Arcetri;
f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per
rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui
all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
modificazioni;
g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per il
1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di
progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e
di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
h) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per
ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di
edilizia universitaria del Politecnico di Torino nella sede di
Mondovi';
i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da
assegnare all'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma,
finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in particolare
all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede distaccata di
Latina e delle relative strutture.
2. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le parole: " e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "
e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo
1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni,
nonche' g)".
3. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprieta'
pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto";
b) all'articolo 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono
premesse le seguenti parole: "Qualora intenda procedere alla
realizzazione dell'immobile,";
c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "da realizzare", sono
inserite le seguenti: "o da acquistare".
4. Le universita' possono utilizzare personale docente in servizio
presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di
supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre
attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e di scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione
di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della
pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello
Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati,
di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e
di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima
applicazione delle disposizioni del presente comma, tali moda- lita'
sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio.
Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di
valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da
utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla
commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio
1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione dei
predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate
dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno
comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono essere altresi'
utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e
dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle
strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4
nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui
posti gia' disponibili e che si renderanno tali per effetto
dell'applicazione del comma 6.
6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla
data di entrata in vigore della presente legge e' assegnato ad
esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle
universita', ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2
dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza del
quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le
norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la
presente legge.
7. All'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
dopo le parole: "delle Accademie di belle arti," sono inserite le
seguenti: "degli Istituti superiori per le industrie artistiche,".
8. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
8".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare) e' il seguente:
"26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i
soggetti che esercitano per professione abituale,
ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo,
di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita
a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971,
n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'".
- Il testo del comma 16 dell'art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
"16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad
altre forme obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio
1998 il contributo alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e' elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e'
ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in
ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al
raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche e' maggiorata rispetto a
quella di finanziamento di un punto percentuale. E'
dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5
punti percentuali per il finanziamento dell'onere
derivante dall'estensione agli stessi della tutela
relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo
familiare. A tal fine, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' disciplinata tale estensione nei limiti
delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito
contributivo".
- Il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089 (Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze
creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri
sociali per favorire nuovi investimenti nei settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove
norme sui territori depressi del centronord, sulla
ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello
Stato) e' il seguente:
"Art. 4. - Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5
della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con
legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21
febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, 6 maggio
1966, n. 308 e 12 marzo 1968, n. 315, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1970.
Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi
della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive
integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1969 e
fino all'anno finanziario 1978 sara' stanziata nello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma
annua di lire 700 milioni.
Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari
potranno esserlo negli anni finanziari successivi".
- Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 5
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
"b) si verifichino le fattispecie di cui all'art. 4,
comma 5, lettere b), c), d), e) senza la limitazione
all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni
nonche' g)".
- La legge 25 maggio 1990, n. 126, reca:
"Finanziamento della costruzione di un edificio per le
esigenze abitative degli studenti universitari". Si
riporta il testo del comma 1 degli articoli 1 e 2:
"Art. 1. - 1. E' autorizzata la concessione di un
contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di
lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione
su aree di proprieta' pubblica ovvero per l'acquisto
di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti
universitari. Qualora intende procedere alla
realizzazione dell'immobile, in caso di impossibilita'
a reperire aree di proprieta' pubblica, la regione
Lazio e' autorizzata a reperire aree private, previo
parere di congruita' dell'ufficio tecnico erariale".
"Art. 2. - 1. L'immobile da realizzare o da acquistare
ai sensi dell'art. 1 sara' assunto in consistenza tra i
beni patrimoniali dello Stato e verra' assegnato in uso
gratuito all'Istituto per il diritto allo studio
universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini
istituzionali, limitatamente alla durata della sua
destinazione a residenza degli studenti universitari".
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge 9
maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica) e' il seguente:
"5. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal
presente articolo i Ministri si avvalgono di una
commissione di esperti composta da:
a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione (CNPI);
b) tre membri designati dal CUN;
c) due membri designati dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza
delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
d) un rappresentante designato dal CNST;
e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla
Conferenza dei presidenti;
f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica
istruzione;
g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza
in campo formativo".
- Il testo del comma 13 dell'art. 456 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e'
il seguente:
"13. Restano ferme le norme che l'art. 294 detta per la
dotazione di personale necessaria al funzionamento degli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed
aggiornamento educativi, del Centro europeo
dell'educazione e della biblioteca di documentazione
pedagogica, nonche' le norme di cui alla legge 16 gennaio
1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464 e alla
legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un
contingente di docenti della scuola elementare e di
direttori didattici non superiore a duecento unita'. E'
fatto altresi' salvo quanto disposto dall'art. 458 circa il
mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti
attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi
nelle condizioni ivi previste".
- Il testo dell'art. 5 della legge 2 dicembre
1967, n. 1213 (Impiego di personale direttivo e docente
della scuola elementare in attivita' parascolastiche
inerenti all'istruzione primaria) e' il seguente:
"Art. 5. - Insegnanti elementari ordinari del ruolo
normale e direttori didattici possono su domanda
essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di
pedagogia e psicologia delle universita' statali
degli studi, attivita' di sperimentazione didattica,
attivita' parascolastiche di assistenza e vigilanza
sanitaria, attivita' di servizio sociale scolastico,
attivita' presso il centro dei sussidi audiovisivi,
attivita' scolastiche integrative, alle dipendenze del
Ministero della pubblica istruzione nonche' ad attivita'
connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze
del Ministero di grazia e giustizia.
Il numero complessivo di insegnanti e direttori, da
assegnare alle attivita' previste dal primo comma, non
puo' essere superiore a settecento unita'. Detto
contingente sara' ripartito fra le province, con decreto
ministeriale, sentita la terza sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione in relazione alle
accertate esigenze.
Gli insegnanti e i direttori didattici, a seconda
delle domande specificamente presentate, sono iscritti
rispettivamente in distinte graduatorie, provinciali e
nazionali che, per ciascuna delle attivita' previste
dal primo comma, saranno compilate in base ai titoli
specifici e di servizio degli aspiranti.
L'assegnazione degli insegnanti e dei direttori
didattici a ciascuna delle attivita' predette e' disposta
dal provveditore agli studi e, rispettivamente, dal
Ministro per la pubblica istruzione, secondo l'ordine
delle relative graduatorie e in dipendenza del numero
dei posti conferibili".
- Il testo del comma 117 dell'art. 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo) e' il seguente:
"117. Fino al riordino delle Accademie di belle
arti, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti
musicali pareggiati, degli Istituti superiori di
educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le
predette istituzioni costituiscono titolo valido per
l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui
all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, per gli indirizzi comprendenti le classi di
abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno
accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita'
didattiche, le universita' potranno stipulare apposite
convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto
riguarda in particolare l'educazione musicale, con le
scuole di didattica della musica".
- Il testo dell'art. 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari) e' il seguente:
" Art. 4. - 1. Il diploma di specializzazione si
consegue, successivamente alla laurea, al termine di un
corso di studi di durata non inferiore a due anni
finalizzato alla formazione di specialisti in settori
professionali determinati, presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione
articolata in indirizzi, cui contribuiscono le
facolta' ed i dipartimenti interessati, ed in
particolare le attuali facolta' di magistero, le
universita' provvedono alla formazione, anche attraverso
attivita' di tirocinio didattico, degli insegnanti
delle scuole secondarie, prevista dalle norme del
relativo stato giuridico.
L'esame finale per il conseguimento del diploma ha
valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per
le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi
di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento
nelle scuole secondarie.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'art 3,
comma 8.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
adottare nel termine e con le modalita' di cui all'art. 3,
comma 3, sono definiti la tabella della scuola di
specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del
presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un
periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di
studio.
Questi devono comprendere discipline finalizzate alla
preparazione professionale con riferimento alle
scienze dell'educazione e all'approfondimento
metodologico e didattico delle aree disciplinari
interessate nonche' attivita' di tirocinio didattico
obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono
stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di
specializzazione all'insegnamento e le modalita' di
svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica
di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le
medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri
di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono
determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma
2 che in relazione a specifici profili professionali
danno titolo alla partecipazione agli esami di
abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti
professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla
dirigenza nel pubblico impiego".