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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli
285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di
entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il
termine di durata massima delle indagini preliminari e' di tre anni
ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 settembre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
____________
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 285 del codice penale, come
modificato a seguito del decreto legislativo
luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, disciplinante
l'abolizione della pena di morte nel codice penale, e'
il seguente:
"Art. 285 (Devastazione, saccheggio e strage). -
Chiunque allo scopo di attentare alla sicurezza dello
Stato, commette un fatto diretto a portare la
devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio
dello Stato o in una parte di esso e' punito con
l'ergastolo".
- Il testo dell'art. 422 del codice penale, come
modificato a seguito del decreto legislativo
luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, disciplinante
l'abolizione della pena di morte nel codice penale, e'
il seguente:
"Art. 422 (Strage). - Chiunque, fuori dei casi preveduti
dall'art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da
porre in pericolo la pubblica incolumita' e' punito, se
dal fatto deriva la morte di piu' persone, con
l'ergastolo.
Se e' cagionata la morte di una sola persona,
si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si
applica la reclusione non inferiore a quindici anni".
- La lettera b) del comma 2 dell'art. 407 del codice di
procedura penale disciplina la durata massima delle
indagini preliminari riguardanti notizie di reato che
rendono particolarmente complesse le investigazioni per
la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per
l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di
persone offese.