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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina
della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i
commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al
fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione
mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed efficiente l'attivita'
dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai
concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello
Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche
previdenziali, e previsione della facolta', per i contribuenti, di
effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante
delega ai concessionari stessi;
b) possibilita', per gli enti diversi dallo Stato legittimati a
riscuotere tramite i concessionari e per le societa' cui partecipino
i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica
agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di
natura non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso
gravante sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a
societa' per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad
almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici
e finanziari e di affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento
di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari
indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di
gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e
ridefinizione delle modalita' di determinazione degli ambiti
territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale,
secondo modalita' che assicurino il conseguimento di miglioramenti
dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei
costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme
iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestivita' della
riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo
criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonche' alla
situazione socioeconomica degli ambiti territoriali con il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme
successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure
concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della
procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di
sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;
g) previsione della possibilita' di versamento delle somme iscritte
a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei
pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento
automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione
anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore
all'esecuzione, secondo modalita' che prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento
e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di
entrate non tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti
inferiori ad un determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli
immobili, al di sopra dei quali si puo' procedere direttamente
all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione
di ipoteca legale sul bene;
5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di
beni immobili e beni mobili registrati;
6) la facolta', per il concessionario, di non procedere, per
motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa
di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli
istituti di vendite giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e
garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria,
con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini
dell'espletamento delle procedure esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi
informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione
finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento
degli adempimenti amministrativocontabili contemplati dalla legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i
concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di
natura informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto volti
a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire
risultati di piu' efficiente ed economica gestione delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti
esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati
personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento
dell'inesigibilita' delle somme iscritte a ruolo, con previsione di
meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli
effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a
ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la definizione
automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne
facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per
inesigibilita' presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e
giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora
esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento
milioni di lire, nonche' il rimborso delle anticipazioni in essere
effettuate in virtu' dell'obbligo del non riscosso come riscosso,
secondo percentuali non inferiori all'uno per cento ne' superiori al
5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni
e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sara'
effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli
di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e
a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni
1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della normativa di
contabilita' generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di
contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai
concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti
informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei
concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente
per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo
conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad
eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca
e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare
gravita', mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista
dall'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione
aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte
a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata
non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale
della riscossione da parte di dipendenti delle societa'
concessionarie che abbiano un'anzianita' di servizio non inferiore a
cinque anni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione,
con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il personale delle societa' concessionarie
della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del
Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 44;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo
patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del
31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377, e successive modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei principi di economicita' di
gestione, di misure dirette a favorire la continuita' del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle societa' concessionarie della riscossione
dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui,
alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione
venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un
soggetto terzo; a tal fine dovra' prevedersi che il nuovo soggetto
che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorita',
nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attivita' di
riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di
commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione,
con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso
sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti
determinati per il precedente concessionario o commissario;
t) previsione della possibilita', per le societa' concessionarie,
di esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie
procedure civilistiche; tali attivita' dovranno essere svolte e
contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei
tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attivita'
primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti
territoriali e degli altri enti pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi
emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, in quanto applicabili;
v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi
emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e
commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione,
con facolta', per i concessionari ed i commissari, di costituire
societa' per azioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive modificazioni, attribuendo a tali societa' i rapporti
concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo
di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni
dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi
della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione
derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della
riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla
lettera e); previsione, per i soggetti cui sia gia' affidato in
concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento
del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d).
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno
o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei
decreti stessi.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi della
presente legge il Governo acquisisce il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi.
4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una
relazione dettagliata circa lo stato del servizio di riscossione dei
tributi.
5. I principi generali desumibili dalla presente legge
costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della
Repubblica, quale limite della potesta' legislativa primaria delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome.
6. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente
legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 settembre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
____________
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali):
"Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero
delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati
abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,
la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da
una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di
trasparenza e di tutela del pubblico interesse,
sentita la conferenza Statocitta', sono definite le
condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo,
al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti
tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti
requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita'
da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine
alla composizione, al funzionamento e alla durata in
carica dei componenti della commissione di cui al comma
2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per
l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la
sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi
di revoca e decadenza della gestione.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'".
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 31, comma 1,
del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del
servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate
dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art.
1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657):
"Art. 20 (Decadenza della concessione). - 1. Il
concessionario incorre nella decadenza qualora:
a) non inizi il servizio alla data fissata nella
concessione;
b) commetta gravi o reiterati abusi od
irregolarita' ed in particolare non effettui alle
prescritte scadenze in tutto in parte i versamenti dovuti;
c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di
concessione e dal relativo disciplinare;
d) si rifiuti, pur nell'accertata remunerativita' del
servizio, di assumere il servizio di tesoreria a
richiesta degli enti locali interessati e quello di
riscossione di altre entrate o crediti previsti nel
decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 3;
e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle
leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' dai
contratti collettivi per gli addetti al servizio di
riscossione dei tributi che verranno applicati a tutto
il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti
ai quali, alla data di entrata in vigore della legge
4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina
contrattuale del settore del credito;
f) non presti o non adegui la cauzione nei termini
stabiliti dal disciplinare, speciale di cui all'art. 9,
comma 1, e dall'art. 54;
g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi
dell'art. 17 nella gestione del servizio, per
cause non imputabili all'amministrazione, nel termine
di sei mesi dal provvedimento di sospensione;
h) negli altri casi previsti dal presente decreto.
2. La chiarazione di decadenza deve essere preceduta da
motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi
hanno dato causa.
3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con
decreto del Ministro delle finanze, sentiti la
commissione consultiva di cui all'art. 3 e il competente
intendente di finanza.
4. il concessionario non ha diritto ad indennizzo
in caso di decadenza".
"Art. 31 (Soggetti della concessione). - 1. La
concessione puo' essere conferita:
a) alle aziende e agli istituti di credito di cui
all'art. 5, lettere a), b), d) ed e) del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni, nonche' alle casse rurali ed artigiane
di cui alla lettera f), dello stesso articolo, aventi un
patrimonio non inferiore a lire un miliardo;
b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti
e aziende di credito;
c) alle societa' per azioni regolarmente costituite,
con sede in Italia e con capitale interamente versato,
non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto
esclusivo la gestione in concessione del servizio, ovvero
di attivita' o compiti ad esso connessi o
complementari, costituite dai soggetti indicati nella
lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede
l'inefficacia nei confronti della societa' del
trasferimento delle azioni per atto tra vivi non
preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze; le
modifiche allo statuto, deliberate dalle societa' per
azioni gia' esercenti attivita' esattoriale per adeguarlo
alle prescrizioni contenute nella presente lettera, non
danno luogo all'applicazione dell'art. 2437 del codice
civile;
d) alle societa' cooperative con capitale non inferiore
a lire un miliardo, che, alla data di entrata in vigore
della legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari di
gestioni esattoriali da almeno trenta anni.
2-4. (Omissis)".
- Si riporta il testo vigente del comma 28 dell'art.
2, nonche' dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
"28. In attesa di un'organica riforma del
sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni
sindacali ed acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definite, in via
sperimentale, misure per il perseguimento di politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione
aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di
enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie
e settori di impresa sprovvisti del sistema di
ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potesta'
regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva
nazionale di appositi fondi finanziati mediante un
contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per
cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di
specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
mdalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo
dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti,
previsione della obbligatorieta' della contribuzione con
applicazione di una misura addizionale non superiore a
tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con
il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi".
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1-18.
(Omissis).
19. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi volti ad armonizzare,
razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e
i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della definizione di reddito di lavoro
dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per
prevederne la completa equiparazione, ove possibile;
b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini
fiscali e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal
reddito di lavoro dipendente;
c) revisione e armonizzazione del criterio di
imputazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo
conto per quanto riguarda i compensi in natura del
loro valore normale, ai fini fiscali e previdenziali
consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta
fiscale e della trattenuta contributiva;
d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile,
unificazione degli adempimenti, dei termini e delle
certificazioni dei datori di lavoro;
e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.
20-65. (Omissis).
66. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi in materia di imposta sul
valore aggiunto, in conformita' alla normativa
comunitaria, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) revisione della soggettivita' passiva di imposta, con
riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle
attivita' di mero godimento di beni, non dirette alla
produzione ed allo scambio di beni o servizi;
b) revisione della disciplina delle detrazioni di
imposta e delle relative rettifiche, escludendo il
diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e
servizi destinati esclusivamente a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione
utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette
all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie
ricollegano comunque il diritto alla detrazione;
c) revisione dei regimi speciali o particolari o che
comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione
del tributo, al fine di assicurare, se riguardano la
base imponibile, una maggiore aderenza a quella
risultante dall'applicazione dei criteri di
determinazione ordinari; se riguardano aliquote o
detrazione forfettarie, che le stesse non possono dar
luogo a determinazioni dell'imposta sensibilmente diverse
rispetto a quelle derivanti dalla disciplina ordinaria;
d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da
parte del contribuente nell'invio della documentazione
richiesta ai fini dell'effettuazione del rimborso;
e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti
di beni e servizi destinati alla esclusiva attivita'
solidaristica, effettuati da organizzazioni di
volontariato costituite esclusivamente per il
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
67-119. (Omissis).
120. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per
la revisione organica, a scopo di semplificazione e di
ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina
dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis
e 2-ter del decretolegge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
l994, n. 656, nonche' della conciliazione giudiziale di
cui all'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera i), con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'accertamento con adesione nei
riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie
reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta
per i quali e' stata prevista la definizione ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'art. 2 della
presente legge;
b) coordinamento della disciplina dell'accertamento
con adesione con quella della conciliazione giudiziale,
stabilendo l'identita' delle materie oggetto di
definizione, nonche' delle cause di esclusione e
ampliando il termine di impugnazione dell'atto di
accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo
anche conto della disciplina della riscossione in pendenza
di giudizio;
c) regolamentazione degli effetti della definizione
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo
che la stessa possa riguardare anche fattispecie
rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di
rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul
valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori
componenti positivi di reddito rilevanti ai fini
della stessa imposta, applicando l'aliquota media
determinata tenendo anche conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi speciali;
d) possibilita' di definire anche le rettifiche delle
dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del
reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a
seguito di accessi, ispezioni e verifiche;
e) possibilita' per i contribuenti nei cui confronti
sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di
richiede la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai
fini dell'eventuale definizione;
f) previsione della possibilita' di procedere alla
definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni
la cui copia stata acquisita nel corso dell'attivita' di
controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della
detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture
contabili e la loro utilizzabilita' anche in sede di
attestazione della situazione fiscale a fini
extratributari;
g) previsione di un'unica procedura di definizione
nei riguardi delle societa' o associazioni di cui all'art.
5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre
1986, n. 917, del titolare dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria e dei soci o associati
nonche' del coniuge, da effettuare presso l'ufficio
competente all'accertamento nei riguardi delle societa',
dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;
h) revisione della disciplina degli effetti della
definizione, prevedendo che gli stessi si estendono
anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte
sui redditi e che e' esclusa la punibilita' per i reati
previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2,
comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che la
definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore
azione accertatrice entro i termini di legge qualora:
1) formino oggetto di definizione rettifiche
effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione
accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il
coniuge che effettuano la definizione con la procedura di
cui alla lettera g);
2) successivamente alla definizione sia accertata
l'esistenza di condizioni ostative alla definizione
stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di
cui l'ufficio e' venuto a conoscenza, o di un maggior
reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e
comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire,
ovvero sia accertato il reddito delle societa' od
associazioni indicate nell'art. 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle aziende
coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il
contribuente interessato nei cui confronti e'
avvenuta la definizione, limitatamente alla relativa quota
di reddito;
i) previsione della possibilita' di effettuare i
versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale
con prestazione di idonea garanzia.
121-132. (Omissis).
133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, piu' decreti legislativi recanti disposizioni
per la revisione organica e il completamento della
disciplina delle tributarie non penali, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione
pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di
legalita', imputabilita' e colpevolezza e determinata in
misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo
ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce
la violazione;
b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica
autrice o coautrice della violazione secondo il regime
del concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilita'
dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico
della persona fisica, societa' o ente, con o senza
personalita' giuridica, che si giova o sul cui patrimonio
si riflettono gli effetti economici della violazione anche
con riferimento ai casi di cessione di azienda,
trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti;
possibilita' di accertare tale obbligazione anche al
verificarsi della morte dell'autore della violazione e
indipendentemente dalla previa irrogazione della
sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della
responsabilita' tenendo conto dei principi dettati dal
codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di
errore causato da indeterminatezza delle richieste
dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni
predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione
speciale se uno stesso fatto e' punito da una
disposizione penale e una che prevede una sanzione
amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione
pecuniaria in relazione alla gravita' della violazione,
all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle
sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali
dell'autore e alla sua personalita' desunta anche dalla
precedente commissione di violazioni di natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilita' in capo
al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene
non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di
intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o
abbia indotto o determinato la commissione della violazione
da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso
formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti
dall'art. 81 del codice penale;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non
pecuniarie che incidono sulla capacita' di
ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per
l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia
deirelativi contratti, sul conseguimento di licenze,
concessioni, autorizzazioni amministrative,
abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio
dei diritti da esse derivanti; previsione della
applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo
criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la
sanzione principale; previsione di un sistema di misure
cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei
crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa
pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e
aggravanti strutturate in modo da incentivare gli
adempimenti tardivi, da escludere la punibilita' nelle
ipotesi di violazioni formali non suscettibili di
arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero
determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu'
gravemente le ipotesi di recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento
unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
tale da garantire la difesa e nel contempo da
assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento;
previsione della riscossione parziale della sanzione
pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo
il potere di sospensione dell'autorita' investita del
giudizio e della sospensione di diritto overo venga
prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di
accettazione del provvedimento e di pagamento nel
termine previsto per la sua impugnazione; revisione
della misura della riduzione della sanzione prevista in
caso di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile,
unificazione dei procedimenti di adozione delle misure
cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in
conformita' alle modalita' di riscossione dei tributi
cui essa si riferisce; previsione della possibile
rateazione del debito e disciplina organica della
sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione
delle finanze e della compensazione con i crediti di
questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie
attualmente contenute nelle singole leggi di imposta
ai principi criteri direttivi dettati con il presente
comma e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente
previste con loro migliore commisurazione all'effettiva
entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da
assicurare uniformita' di disciplina per violazioni
identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo
conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli
ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione
europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni
incompatibili con quelle dei decreti legislativi da
emanare.
134. Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi contenenti disposizioni
volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti,
a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni
e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari,
in modo da assicurare, ove possibile, la gestione
unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della normativa concernente le
dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche
esigenze organizzative e alle caratteristiche dei
soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta,
che abbia non piu' di dieci dipendenti o collaboratori,
in una sezione della dichiarazione dei redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri
1) e 2) i termini e le modalita' di liquidazione,
riscossione e accertamento;
b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi
imponibili fiscali e di queste con quelle
contributive e delle relative procedure di
liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
effettuazione di versamenti unitari, anche in unica
soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle
esigenze organizzative e alle caratteristiche dei
soggetti passivi, delle partite attive e passive, con
ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente
percettore; istituzione di una commissione, nominata,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, presieduta da uno dei
Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e
composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei
Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e
uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla
commissione del compito di formulare proposte, entro il
30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla
presente lettera;
c) possibilita' di prevedere la segnalazione, a
cura del concessionario della riscossione, nell'ambito
della procedura di conto fiscale, del mancato versamento
da parte di contribuenti che, con continuita', effettuano
il versamento di ritenute fiscali;
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera
a) e dei relativi allegati a mezzo di modalita' che
consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte
del sistema informativo, nel termine massimo di sei
mesi dalla presentazione stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito e'
comunicato al contribuente per consentire una immediata
regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare
la reiterazione di errori e comportamenti non
corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali
rimborsi;
3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno
piu' di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire
l'assistenza fiscale in qualita' di sostituti di
imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra
contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo
per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri
autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle
associazioni di categoria per i propri associati e degli
studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento
al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti
demandati ai predetti soggetti e delle relative
responsabilita', nonche' dell'obbligo di sottoscrizione
delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della
sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti
che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure
telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri
di assistenza fiscale per i dipendenti e per le
imprese, per i commercialisti, per i professionisti
abilitati, per le associazioni di categoria e per il
sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi
presentate e per le societa' di capitali in relazione alle
proprie dichiarazioni;
e) razionalizzazione delle modalita' di esecuzione dei
versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento
diversificati, quali bonifici bancari, carte di
credito e assegni; previsione di versamenti
rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di
interessi e revisione delle modalita' di acquisizione, da
parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti
autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche,
per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico
delle dichiarazioni;
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da
effettuare, per i tributi determinati direttamente
dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un
avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo;
graduale estensione di tale sistema anche a tributi
spettanti a diversi enti impositori, con previsione
per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla
redistribuzione del gettito tra i destinatari;
istituzione di una commissione nominata, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei
Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e
composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei
Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno
rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza
locale; attribuzione alla commissione del compito di
stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalita'
attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi
regionali e locali e da estendere progressivamente
ai tributi erariali di importo predefinito e ai
contributi; individuazione, entro il predetto termine, da
parte della commissione, dei soggetti destinatari dei
singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di
ridurre i costi di riscossione e di migliorare la
qualita' del servizio;
g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli
uffici del registro, tramite l'attribuzione in via
esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del
territorio, della gestione degli atti immobiliari, e
il trasferimento ad altri organi ed enti della
gestione di particolari atti e adempimenti;
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle
violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti
lettere;
i) semplificazione, anche mediante utilizzazione
esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei
rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta
sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte
indirette sugli affari, con facolta' per
l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al
termine di decadenza per l'esercizio dell'azione
accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entita'
della somma da rimborsare e alla solvibilita' del
contribuente. Sono altresi' disciplinate le modalita'
con le quali l'Amministrazione finanziaria effettua i
controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con
procedure automatizzate;
l) revisione della composizione dei comitati tributari
regionali di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre
1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata
rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti
comitati di compiti propositivi; istituzione presso il
Ministero delle finanze di un analogo organismo
con compiti consultivi e propositivi;
m) in occasione di rimborsi di crediti Irpef richiesti
da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di
un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun
coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la
separazione legale o il divorzio.
135-137. (Omissis).
138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati a modificare
la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa
degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte
indirette e delle altre entrate affidando ai
concessionari della riscossione, agli istituti di credito
e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in
materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero
delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di
funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento
emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567;
b) apportare le conseguenti modifiche agli
adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei
concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente
poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente
normativa.
139-142. (Omissis).
143. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al fine di semplificare e
razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di
ridurre il costo del lavoro e il prelievo
complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e
di impresa minore, nel rispetto dei principi
costituzionali del concorso alle spese pubbliche in
ragione della capacita' contributiva e
dell'autonomia politica e finanziaria degli enti
territoriali, uno o piu' decreti legislativi contenenti
disposizioni, anche in materia di accertamento, di
riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di
ordinamento e funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti
riforme del sistema tributario:
a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa
tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
1) dei contributi per il Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo
dello 0,2 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della
legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota
di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi eccedente quella prevista per il
finanziamento delle prestazioni economiche della predetta
assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo
1989, n. 88;
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e
di arti e professioni, di cui al titolo I del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
4) della tassa sulla concessione governativa per
l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'art.
24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n.
394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre 1992, n. 461;
b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) previsione di una disciplina transitoria volta a
garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi
soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le
regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari
derivanti dalla istituzione dell'imposta e
dell'addizionale di cui alla lettera a);
d) previsione per le regioni della facolta' di non
applicare le tasse sulle concessioni regionali;
e) revisione della disciplina degli altri tributi
locali e contemporanea abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui
all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n.
702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
gennaio 1979, n. 3;
2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16
maggio 1970, n. 281;
3) della addizionale comunale e provinciale sul
consumo della energia elettrica, di cui all'art. 24 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e
annotazione dei veicoli al pubblico registro
automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta
erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
f) revisione della disciplina relativa all'imposta di
registro per gli atti di natura traslativa o
dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da
sottoporre alle formalita' di trascrizione, iscrizione
e annotazione al pubblico registro automobilistico;
attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le
imposte di registro, ipotecaria e catastale in
relazione agli atti di trasferimento a titolo
oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprieta' di
immobili nonche' quelli traslativi o costitutivi di
diritti reali sugli stessi;
g) previsione di adeguate forme di finanziamento
delle citta' metropolitane di cui all'art. 18 della legge
8 giugno 1990, n. 142, attraverso l'attribuzione di
gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle
funzioni assorbite.
144-159. (Omissis).
160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, concernenti il riordino
del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei
redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di
patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte
sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive
afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei redditi di
capitale con una puntuale definizione delle singole
fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura
volte a ricomprendere ogni provento derivante
dall'impiego di capitale;
b) revisione della disciplina dei redditi diversi
derivanti da cessioni di partecipazioni in societa' o
enti, di altri valori mobiliari, nonche' di valute e
metalli preziosi; introduzione di norme volte ad
assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi
strumenti finanziari, con o senza attivita'
sottostanti; possibilita', anche ai fini di
semplificazione, di prevedere esclusioni, anche
temporanee, dalla tassazione o franchigie;
c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare
arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di
capitali o diversi e quelle produttive di risultati
economici equivalenti;
d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle
partecipazioni qualificate, eventualmente anche in
ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
e) previsione di distinta indicazione nella
dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da
cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli
altri redditi di cui alla lettera b), con
possibilita' di compensare distintamente le relative
minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di
riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta
successivo;
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi
di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di
realizzo; possibilita' di optare per l'applicazione di
modalita' semplificate di riscossione dell'imposta,
attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di
successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla
medesima lettera b) non derivanti da cessioni di
partecipazioni qualificate; detta possibilita' e'
subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i
predetti intermediari;
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul
risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di
cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di
partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la
gestione individuale di patrimoni non relativi ad
imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul
predetto risultato, determinato al netto dei redditi
affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del
contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento
sostitutivo o di esenzione specificamente previsto;
versamento dell'imposta sostitutiva da parte del
soggetto incaricato della gestione; possibilita' di
compensare i risultati negativi di un periodo di
imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a
rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui
alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui
alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;
i) revisione del regime fiscale degli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari secondo
criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e
finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi
compatibile con quelli ivi previsti;
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi
di capitale o delle misure delle imposte sostitutive
afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro
accorpamento su non piu' di tre livelli compresi fra un
minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento;
previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di
Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per
cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto
dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio
previsti dall'art. 47 della Costituzione, in funzione
della durata degli strumenti, favorendo quelli piu' a
lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o
oggetto di offerta al pubblico; conferma
dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o
delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti
da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed
enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del
medesimo testo unico, non esercenti attivita'
commerciali e residenti nel territorio dello Stato;
conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta
nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio
dello Stato, previsti dal decreto legislativo 10 aprile
1996, n. 239, emanato in attuazione dell'art. 3, comma
168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla
lettera l), possibilita' di prevedere l'applicazione
di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti
dalla partecipazione in societa' ed enti di cui all'art.
41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle
imposte sui redditi in misura pari al livello minimo
indicato nella predetta lettera l); sono in
ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione
sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni
qualificate;
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla
lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella
lettera l) e, in particolare, applicando il livello
piu' basso ai redditi di cui alla lettera b), non
derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate,
nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di
cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le
disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi
di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi
redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);
o) introduzione di disposizioni necessarie al piu'
efficace controllo dei redditi di capitale e diversi,
anche mediante la previsione di particolari obblighi di
rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili
da parte degli intermediari professionali o di altri
soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con
possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di
esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g);
revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le
disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei
redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
p) coordinamento della nuova disciplina con quella
contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,
n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' con il testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo
unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il
predetto coordinamento, con particolare riguardo al
trattamento dei soggetti non residenti nel territorio
dello Stato;
q) coordinamento della nuova disciplina con quella
contenuta nel decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239,
e con le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il
predetto coordinamento;
r) possibilita' di disporre l'entrata in vigore
dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi
dalla loro pubblicazione.
161. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto la
modifica organica e sistematica delle disposizioni delle
imposte sui redditi applicabili ai processi di
organizzazione delle attivita' produttive, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative
ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in
societa' controllate o collegate, sempreche' possedute
per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un
regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte
sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella
applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di
cui al comma 160, lettera e);
b) armonizzazione del regime tributario delle
operazioni di conferimento di aziende o di complessi
aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con
il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 544, per le operazioni poste in essere tra
soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti
residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione, per le plusvalenze realizzate in
dipendenza delle operazioni indicate nella lettera b)
nonche' per quelle iscritte a seguito di operazioni di
fusione e di scissione, di un regime di imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a
scelta del contribuente ed in alternativa al regime
indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella
indicata alla lettera a);
d) esclusione o limitazione dell'applicazione del
regime di imposizione sostitutiva, per le operazioni
indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva;
previsione di particolari disposizioni volte ad evitare
possibili effetti distorsivi in conseguenza
dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle
precedenti lettere;
e) individuazione di una disciplina specifica per la
riscossione delle imposte sostitutive di cui alle lettere
a) e c), prevedendo la possibilita' di introdurre
criteri di dilazione, eventualmente differenziati;
f) revisione del trattamento tributario delle
riserve in sospensione di imposta anche per armonizzarlo
con le disposizioni del codice civile e con i principi
contabili in materia di conti annuali;
g) revisione dei criteri di individuazione delle
operazioni di natura elusiva indicate nell'art. 10 della
legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di un
miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle
precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
544.
162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino
delle imposte personali sul reddito, al fine di
favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo
conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento
e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione agli utili corrispondenti alla
remunerazione ordinaria del capitale investito di
un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la
remunerazione ordinaria del capitale investito sara'
determinata in base al rendimento figurativo fissato
tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli
obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati
regolamentati italiani;
b) applicazione della nuova disciplina con
riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo
delle riserve formate con utili, nonche' del capitale
sociale e delle riserve e fondi di cui all'art. 44,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sempreche' derivanti da
conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto
alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo
al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre
1996; possibilita' di limitazioni o esclusioni del
beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per
finalita' non rispondenti ad esigenze di
efficienza, rafforzamento o razionalizzazione
dell'apparato produttivo;
c) previsioni di particolari disposizioni per le
societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla
lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e
massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio
prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di
cui ai commi 2 e 4 dell'art. 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il
pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6
per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai
fini della determinazione del reddito imponibile,
potra' essere prelevata a carico delle riserve e per la
relativa riscossione potranno essere previste diverse
modalita' di rateazione non superiori in ogni caso a tre
anni dalla prima scadenza;
f) possibilita' di prevedere trattamenti temporanei di
favore per le societa' i cui titoli di partecipazione
sono ammessi alla quotazione nei mercati
regolamentati italiani, consistenti in riduzioni
dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella
eventuale applicazione della disciplina di cui alla
lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento
si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a
quelli della prima quotazione;
g) possibilita' di prevedere speciali incentivazioni
per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;
h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi
ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati
regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati
medesimi, con possibilita' di apportare misure di
coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
anche al fine di evitare disparita' di trattamento;
i) coordinamento della disciplina del credito di
imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui
alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma
160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con
l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri
casi l'ammontare del credito di imposta non potra'
essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta
pagata dalla societa' alla cui distribuzione di utili il
credito di imposta e' riferito;
l) coordinamento delle disposizioni previste
nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo
unico delle imposte redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla
revisione della disciplina delle ritenute sugli utili
di cui e' deliberata la distribuzione.
163-185. (Omissis).
186. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare,
secondo criteri di unitarieta' e coordinamento, la
disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia
di imposte dirette e indirette, erariali e locali,
nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.
187. Il riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e' informato ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione della nozione di ente non commerciale,
conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva
connessi all'attivita' effettivamente esercitata;
b) esclusione dall'imposizione dei contributi
corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non
commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento
convenzionato di attivita' esercitate in conformita' ai
propri fini istituzionali;
c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli
enti di tipo associativo, da individuare con riferimento
ad elementi di natura obiettiva connessi all'attivita'
effettivamente esercitata, nonche' sulla base di criteri
statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di
talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi
agli associati nell'ambito delle attivita' proprie
della vita associativa;
d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche
di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante
offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e) previsione omogenea di regimi di imposizione
semplificata ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti
non commerciali che hanno conseguito proventi da attivita'
commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante
l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;
f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed
elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o rendiconto,
con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento
vigente, differenziati in relazione alle entrate
complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di
cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto
soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora
le entrate complessive dell'ente superino i limiti
previsti in materia di imposte sui redditi;
g) previsione di agevolazioni temporanee per le
operazioni di trasferimento di beni patrimoniali;
h) previsione di un regime agevolato, semplificato e
forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli
incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o
radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli.
188. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, al fine di disciplinare
sotto il profilo tributario le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, attraverso un regime
unico al quale ricondurre anche le normative
speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle
organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49.
189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale e' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione di presupposti e requisiti
qualificanti le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti
ammessi gli enti pubblici e le societa' commerciali
diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni di datori di lavoro e le associazioni di
categoria, individuando le attivita' di interesse
collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di
esclusive finalita' di solidarieta' sociale, anche nei
confronti dei propri soci, giustifica un regime
fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di
distribuire anche in modo indiretto utili;
b) previsione dell'automatica qualificazione come
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale degli
organismi di volontariato iscritti nei registri
istituiti dalle regioni e dalle province autonome,
delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle
cooperative sociali, con relativa previsione di una
disciplina semplificata in ordine agli adempimenti
formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle
agevolazioni previste, in ragione del valore sociale
degli stessi;
c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato,
di espresse disposizioni statutarie dirette a garantire
l'osservanza di principi di trasparenza e di
democraticita' con possibili deroghe, giustificate
dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare
natura di taluni enti;
d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e
fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
e) previsione della detraibilita' o della
deducibilita' delle erogazioni liberali effettuate,
entro limiti predeterminati, in favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e degli
enti a regime equiparato;
f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle
imposte sui redditi, per i proventi derivanti
dall'attivita' di produzione o scambio di beni o di
servizi, anche in ipotesi di attivita' occasionali,
purche' svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
g) facolta' di prevedere agevolazioni per tributi diversi
da quelli di cui alla lettera f).
190-217. (Omissis)".
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, reca:
"Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra
gli esattori delle imposte dirette alla nuova
disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'art.
2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n.
657".
- La legge 2 aprile 1958, n. 377, reca: "Norme sul
riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette".