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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge
31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di
trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999,
sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella
medesima legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo
parere delle commissioni permanenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e'
espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti
ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di
delegazione.
3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti
legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni
dalla richiesta.