Legge Ordinaria n. 344 del 06/10/1998 G.U. n. 235 dell'8 Ottobre 1998
Differimento del termine per l' esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento di dati personali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. I decreti legislativi previsti dagli  articoli 1 e 2 della legge
31 dicembre 1996,  n. 676, e successive modificazioni,  in materia di
trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999,
sulla  base  dei principi  e  dei  criteri direttivi  indicati  nella
medesima legge.
  2. I  decreti legislativi  di cui  al comma  1 sono  emanati previo
parere  delle commissioni  permanenti del  Senato della  Repubblica e
della  Camera  dei deputati  competenti  per  materia. Il  parere  e'
espresso   entro    trenta   giorni   dalla    richiesta,   indicando
specificamente le eventuali  disposizioni non ritenute corrispondenti
ai  principi  e  ai  criteri   direttivi  contenuti  nella  legge  di
delegazione.
  3.  Il  Governo  procede   comunque  alla  emanazione  dei  decreti
legislativi qualora  il parere non  sia espresso entro  trenta giorni
dalla richiesta.
 

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