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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nelle regioni in cui il primo corso di formazione in medicina
generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 256, si e' concluso in data posteriore al 31 dicembre 1996, e
limitatamente alle graduatorie uniche regionali valide per gli anni
1998 e 1999, e' riconosciuto ai medici in possesso dell'attestato
formativo di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 256 del 1991 il punteggio previsto dalla lettera f)
dell'elenco dei titoli accademici e di studio di cui al comma 1
dell'articolo 3 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con la medicina generale, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, a condizione che
gli interessati producano certificazione attestante la loro
iscrizione al corso in data anteriore al momento della presentazione
della domanda per l'assegnazione delle zone carenti e producano
l'attestato di formazione in medicina generale all'atto del
conferimento dell'incarico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Flick
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 256, reca:
"Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa
alla formazione specifica in medicina generale, a norma
dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212". Si
riporta il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 256/1991:
"Art. 1 (Istituzione del corso). - 1. E' istituito il
corso di formazione specifica in medicina generale
riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all'esercizio professionale.
2. Il corso, della durata di anni due, articolato
secondo la previsione di cui all'art. 3, comporta un
impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della
frequenza alle attivita' didattiche sia pratiche che
teoriche e si conclude con il rilascio
dell'attestato di formazione in medicina generale,
conforme all'allegato modello".
- Il D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, reca: "Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4,
comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25
gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996". Si
riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera f),
dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale reso
esecutivo dal citato D.P.R. n. 484/1996:
"Art. 3 (Titoli per la formazione delle graduatorie). -
1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle
graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione
del punteggio attribuito a ciascuno di essi:
I - titoli accademici e di studio:
a)-e) (omissis);
f) attestato di formazione in medicina generale di cui
all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 256/1991, p. 12,00".