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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La "Ferrovie dello Stato S.p.a.", e' autorizzata a predisporre
ed eseguire, nel periodo 1998-2000, un piano triennale di
soppressione di passaggi a livello, privilegiando i principali
itinerari internazionali e nazionali e gli ambiti dei principali nodi
e stazioni, nonche' le linee regionali di particolare rilevanza, nel
limite massimo del 10 per cento delle risorse, mediante costruzione
di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, o di
miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non
eliminabili. Il piano triennale e' inviato alle Camere perche' sia
trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere formulato in coerenza con
gli altri progetti di ammodernamento, tenuto conto comunque dei
seguenti criteri di priorita':
a) velocita' e frequenza dei convogli ferroviari;
b) volume medio giornaliero del traffico stradale veicolare;
c) numero dei binari posti in corrispondenza
dell'attraversamento;
d) passaggi in aree urbane e metropolitane ad alta densita'
abitativa e di traffico locale;
e) incidentalita' storica del passaggio a livello.
3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo Stato apporta
al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo di
lire 1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998,
di cui lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno
1999 e lire 110 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione presenta alle Camere, perche' sia trasmessa alle
competenti commissioni parlamentari, una relazione che documenti gli
interventi realizzati con il relativo quadro economico.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziameno iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondospeciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti