Legge Ordinaria n. 362 del 13/10/1998 G.U. n. 245 del 20 Ottobre 1998
Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Finanziamento del terzo piano annuale
                       di edilizia scolastica
  1. Per la  realizzazione del terzo piano annuale  di attuazione dei
piani triennali di  edilizia scolastica, di cui  all'articolo 4 della
legge 11  gennaio 1996, n.  23, e successive modificazioni,  la Cassa
depositi e prestiti  e' autorizzata a concedere  mutui ventennali con
oneri di ammortamento a totale  carico dello Stato, comprensivi della
capitalizzazione degli  interessi di preammortamento, pari  a lire 46
miliardi annue  a decorrere  dall'anno 1999. All'onere  derivante dal
presente  articolo,  pari  a  lire  46  miliardi  annue  a  decorrere
dall'anno  1999,  si provvede  per  gli  anni  1999 e  2000  mediante
utilizzo delle  proiezioni per  gli anni medesimi  dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di conto  capitale "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della  programmazione economica  per  l'anno  finanziario 1998,  allo
scopo  utilizzando  l'accantonamento   relativo  al  Ministero  della
pubblica istruzione.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 ottobre 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi,  Presidente    del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Berlinguer, Ministro della pubblica
                                  istruzione  e  dell'universita'   e
                                  della    ricerca    scientifica   e
                                  tecnologica
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  2,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          della  disposizione  di  legge  modificata  e  della  quale
          restano invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 4 della legge n. 23/1996 (Norme  per
          l'edilizia scolastica), cosi' recita:
            "Art.  4    (Programmazione, procedure   di attuazione  e
          finanziamento degli interventi).  - 1. Per  gli  interventi
          previsti    dalla  presente  legge  la    Cassa  depositi e
          prestiti  e'   autorizzata   a      concedere   agli   enti
          territoriali   competenti    mutui  ventennali   con  onere
          di ammortamento   a     totale   carico     dello    Stato,
          comprensivo    della capitalizzazione   degli interessi  di
          preammortamento.    Per  il     primo  piano   annuale   di
          attuazione  di  cui  al  comma 2   del presente articolo il
          complessivo  ammontare   dei   mutui e'   determinato    in
          lire  225 miliardi.
            2.   La   programmazione  dell'edilizia    scolastica  si
          realizza mediante piani generali triennali e piani  annuali
          di attuazione  predisposti  e  approvati    dalle  regioni,
          sentiti  gli    uffici scolastici   regionali, sulla   base
          delle  proposte    formulate  dagli    enti    territoriali
          competenti  sentiti    gli uffici   scolastici provinciali,
          che all'uopo adottano le procedure consultive dei  consigli
          scolastici distrettuali e provinciali.
            3.    Entra trenta   giorni   dalla  data di  entrata  in
          vigore  della presente  legge, il  Ministro della  pubblica
          istruzione,   sentita  la  Conferenza  permanente    per  i
          rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le province  autonome
          di  Trento    e    di    Bolzano,  con   proprio   decreto,
          stabilisce i  criteri per la   ripartizione dei  fondi  fra
          le  regioni,  indica    le  somme   disponibili nel   primo
          triennio    suddividendole  per  annualita'  e  fissa   gli
          indirizzi   volti  ad  assicurare  il  coordinamento  degli
          interventi  ai   fini   della   programmazione   scolastica
          nazionale.
            4.  Le    regioni, entro   novanta giorni  dalla data  di
          pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale del decreto di  cui
          al  comma  3,    sulla  base  degli   indirizzi   formulati
          dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art.
          6,  approvano  e  trasmettono  al  Ministro  della pubblica
          istruzione  i   piani  generali   triennali  contenenti   i
          progetti preliminari,    la  valutazione    dei    costi  e
          l'indicazione  degli   enti territoriali  competenti per  i
          singoli   interventi. Entro   la stessa data  le    regioni
          approvano  i   piani annuali relativi al  triennio. In caso
          di  difformita'     rispetto     agli     indirizzi   della
          programmazione  scolastica  nazionale,  il  Ministro  della
          pubblica  istruzione  invita  le  regioni  interessate    a
          modificare    opportunamente  i   rispettivi piani generali
          entro  trenta  giorni  dalla  data  del  ricevimento  delle
          disposizioni ministeriali. Decorsi  sessanta  giorni  dalla
          trasmissione  dei piani,   in assenza  di osservazioni  del
          Ministro    della  pubblica  istruzione,     le     regioni
          provvedono     alla   loro   pubblicazione   nei rispettivi
          Bollettini ufficiali.
            5. Entro centottanta  giorni    dalla  pubblicazione  del
          piano generale nel  Bollettino  ufficiale  delle   regioni,
          gli    enti   territoriali competenti approvano  i progetti
          esecutivi degli   interventi relativi  al  primo  anno  del
          triennio  e  provvedono  alla  richiesta di concessione dei
          mutui  alla    Cassa    depositi  e     prestiti,   dandone
          comunicazione,    mediante    invio   dei   relativi   atti
          deliberativi, alla regione.
            6.   Entro   trenta giorni    dal    ricevimento    della
          deliberazione    di  assunzione    del    mutuo, la   Cassa
          depositi  e prestiti  comunica  la concessione   del  mutuo
          agli   enti   territoriali competenti,  dandone avviso alle
          regioni.
            7.  Gli  enti   territoriali   competenti   sono   tenuti
          all'affidamento  dei  lavori    nel termine   di centoventi
          giorni dalla  comunicazione della concessione del mutuo.
            8. I  piani generali triennali  successivi al primo  sono
          formulati  dalle  regioni  entro   novanta   giorni   dalla
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del   decreto del
          Ministro del   tesoro  recante  l'indicazione  delle  somme
          disponibili.  Nella ripartizione   dei fondi fra le regioni
          si tiene conto, oltre che dei criteri  di cui al  comma  3,
          dello  stato  di  attuazione    dei piani   precedenti. Gli
          interventi previsti   e non realizzati  nell'ambito  di  un
          piano   triennale   possono  essere  inseriti  in    quello
          successivo;  le   relative  quote  di   finanziamento   non
          utilizzate    vengono   ridestinate al  fondo  relativo  al
          triennio  di riferimento.
            9.  I  termini  di cui  ai  commi  4,  5,  7 e  8   hanno
          carattere  perentorio.   Qualora   gli  enti   territoriali
          non  provvedano   agli adempimenti   di loro    competenza,
          provvedono   automaticamente in  via sostitutiva le regioni
          o  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   in
          conformita'    alla  legislazione vigente. Decorsi   trenta
          giorni, in caso  di inadempienza  delle  regioni o    delle
          province  autonome    di  Trento  e  di   Bolzano, provvede
          automaticamente in   via  sostitutiva  il  commissario  del
          Governo".
            L'importo  di  lire  225  miliardi  di    cui  al comma 1
          dell'art. 4 sopra riportato  e'    stato  rideterminato  in
          lire  456  miliardi    dall'art. 1, comma 1, primo periodo,
          della  legge n. 431/1996 recante: "Interventi  urgenti  per
          l'edilizia scolastica".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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