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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) e' concesso un
contributo ventennale di lire 30 miliardi annue a decorrere dal 1999,
quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per
capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni
finanziarie che l'Ente stesso e' autorizzato ad effettuare al fine di
pervenire al risanamento economicofinanziario. Al relativo onere si
provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. Il regime del ruolo di gestore del servizio integrato resta
sottoposto alle disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 18
maggio 1989, n. 183.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 16 e 20 della legge 18
maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo), e' il seguente:
"Art. 16 (Bacini di rilievo regionale). - 1. Bacini
di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi
nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.
2. Le funzioni amministrative relative alle risorse
idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono
delegate alle regioni territorialmente competenti con
decreto del Presidente della Repubblica entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Nulla e' innovato al disposto del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per
quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni
sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di
rilievo interregionale, di cui all'art. 15".
"Art. 20 (I piani di bacino di rilievo regionale). - 1.
Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad
elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo
regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla
legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per
esigenze di coordinamento, le regioni possono
elaborare ed approvare un unico piano per piu' bacini
regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed
aventi caratteristiche di uniformita' morfologica ed
economicoproduttiva.
2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano
compresi territori d'altra regione, il piano e' elaborato
dalla regione il cui territorio e' maggiormente
interessato e all'approvazione provvedono le singole
regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza
territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.
3. Il piano di bacino e' trasmesso entro sessanta
giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa
del suolo ai fini della verifica del rispetto degli
indirizzi e criteri di cui all'art. 4".