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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a
istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella
italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli
istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le
disposizioni interne, comunitarie e internazionali piu' favorevoli
comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-
sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora
sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito
denominato "regolamento di attuazione", e' emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al
comma 6 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche
in mancanza del parere.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma secondo, della
Costituzione della Repubblica italiana:
"La condizione giuridica dello straniero e' regolata
dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati
internazionali".
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione
della Repubblica italiana:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica. previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro di
pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".