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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII
ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo,
della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 13 aprile 1977,
n. 191.
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge
e' pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo
1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e
la quinta a dollari USA 8.396.149.
3. E' altresi' autorizzato il contributo al Fondo operazioni
speciali nella misura di dollari USA 46.064.843, cosi' articolato:
a) dollari USA 5.175.750, quale basic contribution, da versare in
tre rate nel periodo 1997-1998;
b) dollari USA 38.805.760, quale supplemental contribution, da
versare in cinque rate nel periodo 1997-2000;
c) dollari USA 2.083.333, quale special contribution, da versare in
cinque rate nel periodo 1997-2000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 13 aprile 1977, n. 191, reca: "Adesione all'accordo
istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a
Washington l'8 aprile 1959, nonche' ai relativi emendamenti e loro
esecuzione".