Legge Ordinaria n. 405 del 23/11/1998 G.U. n. 276 del 25 Novembre 1998
Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione
  La  Camera  dei  deputati  e   il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma  1 dell'articolo 633 del codice di  procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "  1. La  richiesta di  revisione e'  proposta personalmente  o per
mezzo di  un procuratore speciale. Essa  deve contenere l'indicazione
specifica  delle ragioni  e delle  prove che  la giustificano  e deve
essere  presentata, unitamente  a eventuali  atti e  documenti, nella
cancelleria della corte  di appello individuata secondo  i criteri di
cui all'articolo 11".
  2. Al comma 2 dell'articolo 634  del codice di procedura penale, il
secondo periodo e' sostituito dal  seguente: "In caso di accoglimento
del ricorso, la  Corte di cassazione rinvia il  giudizio di revisione
ad  altra corte  di  appello  individuata secondo  i  criteri di  cui
all'articolo 11".
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -    Il testo   dell'art. 633   del  codice di  procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art. 633 (Forma  della richiesta). - 1. La  richiesta di
          revisione  e'  proposta   personalmente o  per mezzo  di un
          procuratore speciale.  Essa  deve contenere   l'indicazione
          specifica      delle  ragioni    e  delle  prove    che  la
          giustificano e   deve essere   presentata,  unitamente    a
          eventuali  atti e documenti, nella  cancelleria della corte
          di appello individuata secondo i criteri  di  cui  all'art.
          11.
            2.  Nei casi previsti dall'art. 630,  comma 1, lettere a)
          e b), alla  richiesta  devono    essere  unite  le    copie
          autentiche delle  sentenze o dei decreti penali di condanna
          ivi indicati.
            3.  Nel caso  previsto  dall'art.  60, comma  1,  lettera
          d),    alla  richiesta    deve     essere   unita     copia
          autentica,   della  sentenza irrevocabile di  condanna  per
          il reato ivi indicato".
            -    Il testo   dell'art. 634   del  codice di  procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.   634   (Declaratoria  d'inammissibilita').   -  1.
          Quando   la richiesta e'  proposta  fuori  delle    ipotesi
          previste  dagli artt. 629 e 630 o  senza l'osservanza delle
          disposizioni  previste dagli articoli 631, 632, 633  e  641
          ovvero   risulta  manifestamente  infondata,  la  corte  di
          appello   anche   di   ufficio   dichiara   con   ordinanza
          l'inammissibilita' e  puo'  condannare  il  privato  che ha
          proposto  la  richiesta  al pagamento a  favore della cassa
          delle ammende  di una somma  da lire cinquecentomila a lire
          quattro milioni.
            2.    L'ordinanza   e' notificata   al   condannato  e  a
          colui  che   ha proposto la richiesta,    i  quali  possono
          ricorrere    per  cassazione. In caso di   accoglimento del
          ricorso,  la Corte di cassazione   rinvia  il  giudizio  di
          revisione  ad  altra corte di appello individuata secondo i
          criteri di cui all'articolo 11".

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