Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, le parole: "non inferiore ad un quarto della capacita'
lavorativa" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire
95 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonche' il
coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico
qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con
precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a
parita' di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve
di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e
qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono gia' un'attivita'
lavorativa.
3. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono
presentare apposita domanda".
4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
il secondo periodo e' soppresso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata), cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto
di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello
svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che
il soggetto leso non abbia concorso alla commissione
degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai
sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, e'
corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in
proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata,
con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di
1,5 milioni per ogni punto percentuale.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle
finalita' delle associazioni di cui all'art. 416-bis
del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione
del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il
medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di
procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento,
del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali,
salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo
coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero
risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia'
dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai
rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un'invalidita' permanente per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello
svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di
prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai
commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia
del tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle
operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente
nei casi di flagranza di reato o di prestazione di
soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di
cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello
Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa".
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 302 del
1990, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 6 (Termini e modalita' per l'attivazione dei
procedimenti di corresponsione dei benefici). - 1. Nei
casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono
presentare apposita domanda.
2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio,
nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.
3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima
della data di entrata in vigore della presente legge si
procede in ogni caso a domanda degli interessati".
- Il testo dell'art. 12, comma 2, della citata legge
n. 302 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'art. 1 i
benefici di cui alla presente legge si applicano per
gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1
gennaio 1969. I benefici di cui al presente comma sono
erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli
esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per
cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo".