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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno
dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle
misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1990, e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
a) limiti di impegno di durata quindicennale per gli interventi di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564,
convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire
10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
b) limiti di impegno di durata non superiore a dodici anni per gli
interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993,
n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione
di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire
30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
c) un ulteriore limite di impegno di durata quindicennale per le
finalita' di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997,
n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno
1998.
2. All'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La gestione finanziaria,
amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata ad una banca iscritta
all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica mediante procedure di
evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte
e dell'adeguatezza della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della
prestazione del servizio".
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' ammessi
all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di
mercato, ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del
Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei
casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche
finalizzate a ridurre l'onere degli interessi".
4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla
legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi pari alla durata del
limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono
autorizzate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo della direttiva 90/684/CEE del Consiglio del
21 dicembre 1990 concernente gli aiuti alla
costruzione navale e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 380 del 31 dicembre
1990.
- Il testo degli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564, convertito con la legge 22
febbraio 1994, n. 132 (Provvedimenti a favore
dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore
navale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
1994, n. 48, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per le nuove costruzioni delle unita' di
cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile puo'
concedere alle imprese di costruzione navale nazionali,
iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della
legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di
costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al
31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore
contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per
cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni
1992 e 1993. La predetta percentuale e'
rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed
al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le
commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore
ai 10 milioni di ECU.
2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio
decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4,
paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di
contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno
1994.
3. Qualora la commissione delle Comunita'
economiche europee richieda la notifica preventiva delle
proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5
dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto
e' sospesa fino alla comunicazione agli interessati
dell'autorizzazione della commissione e sono sospesi
i termini previsti per lo stesso aiuto.
4. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a
quelle indicate nel presente articolo per le commesse
provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa
notifica alla CEE, sempre che ricorrano le
condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della
direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi
di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla
vigente normativa in materia.
5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa
relativa alla costruzione di unita' di valore inferiore
ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale
sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non
appartenenti alla Comunita' economica europea, il
Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione
della commissione delle Comunita' economiche europee,
puo' elevare l'aliquota di contribuzione applicabile
per tali unita' senza tuttavia superare l'aliquota
prevista per le commesse di valore superiore ai 10
milioni di ECU, sempreche' l'impresa stessa provi che tale
elevazione del livello di aiuto e' necessaria a
contrastare nel caso specifico la concorrenza
extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della
commessa.
6. Il contributo e' riferito alla data di
stipulazione del contratto di costruzione".
"Art. 4. - Per le iniziative di trasformazione
delle unita' indicate all'art. 2, rispondenti alle
caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo,
il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle
imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi
speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989,
n. 234, per lavori commessi nel periodo dal 1 gennaio 1991
al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore
contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per
cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni
1992 e 1993.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai
lavori di trasformazione navale riguardanti unita',
indicate al comma stesso, aventi, prima della
trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore
alle 1.000 tonnellate, purche' i lavori eseguiti comportino
modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del
sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei
passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo
prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di
lire.
3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono
stabilite le aliquote di contribuzione da applicare
ai contratti stipulati nell'anno 1994.
4. Il contributo e' riferito alla data di
stipulazione del contratto.
5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di
trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale
sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non
appartenenti alla Comunita' europea, il Ministro della
marina mercantile, previa autorizzazione della
commissione delle Comunita' economiche europee,
puo' elevare l'aliquota di contribuzione di cui al
comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista
dal comma 1 dell'art. 3, sempreche' l'impresa stessa
provi che tale elevazione del livello di aiuto e'
necessaria a contrastare nel caso specifico la
concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione
della commessa".
"Art. 10. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione
delle unita' di cui all'art. 2 ed alla trasformazione
delle medesime unita' alle condizioni di cui al comma 2
dell'art. 4, sempreche' tali lavori siano effettuati nei
cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'art. 19
della legge 14 giugno 1989, n. 234, o nei cantieri dei
Paesi membri della Comunita' europea, il Ministro
della marina mercantile puo' concedere alle imprese
aventi i requisiti per essere proprietarie di navi
italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice
della navigazione un contributo inteso a ridurre i
relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad
allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi
nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio
dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti
all'esportazione di navi), e successive modifiche, di
seguito denominato "accordo OCSE".
3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale
dell'opera ed e' concesso ad iniziative i cui contratti
siano stati stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al
31 dicembre 1994. Per le sole unita' adibite in via
esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo
e' ragguagliato, oltreche' al prezzo contrattuale
dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto
di due mute di contenitori.
4. L'importo del contributo non puo' essere
superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento
a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e
della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso
di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di
riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito
navale, fissato semestralmente con proprio decreto del
Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto".
- L'art. 5, comma 6 della legge 31 luglio
1997, n. 261 (Rifinanziamento delle leggi di sostegno
all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione
delle disposizioni comunitarie di settore), pubblicata
in Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183, cosi
recita:
"6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente
articolo e' autorizzato un limite d'impegno di durata
decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998".
- Il testo vigente dell'art. 5, comma 1, della legge
31 luglio 1997, n. 261, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituito il Fondo centrale di
garanzia per il credito navale, di seguito denominato
"Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti
dalla mancata restituzione del capitale e dalla
mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri
accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di
cui al presente articolo. La gestione finanziaria,
amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata ad una
banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica mediante procedure di
evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157 ed in base a criteri che tengano
conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza
della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della
prestazione del servizio".
- Il testo dell'art. 13 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, e' il seguente:
"Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un
apposito albo le banche autorizzate in Italia e le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
"Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di
appalti pubblici di servizi" e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
1995, n. 104.
- Il testo vigente dell'art. 5. comma 2, della legge
31 luglio 1997, n. 261, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
"2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia
del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo
grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad
armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati
nei cantieri nazionali, di costruzione e
trasformazione delle unita' navali previste
dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n.
564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132,
di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione
della nave, di importo non superiore all'80 per cento
del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse
non inferiore a quello di cui alla risoluzione del
Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive
modificazioni. Sono altresi' ammessi all'intervento della
garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato,
ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione
del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e
successive modificazioni, nei casi in cui il credito non
sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a
ridurre l'onere degli interessi".
- Il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431,
recante: "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n.
111 e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a
favore del settore navalmeccanico ed armatoriale", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1992, n. 12.