Legge Ordinaria n. 413 del 30/11/1998 G.U. n. 283 del 3 Dicembre 1998
Rifinanziamento degli interventi per l' industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per consentire  ulteriori  interventi  finalizzati al  sostegno
dell'industria cantieristica  ed armatoriale, con  l'attuazione delle
misure  previste  dalla direttiva  90/684/CEE  del  Consiglio del  21
dicembre 1990, e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
  a) limiti di impegno di  durata quindicennale per gli interventi di
cui agli articoli  3 e 4 del decreto-legge 24  dicembre 1993, n. 564,
convertito dalla legge  22 febbraio 1994, n. 132, in  ragione di lire
10.000  milioni annue  a decorrere  dall'anno 1999  e di  lire 60.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
  b) limiti di impegno di durata  non superiore a dodici anni per gli
interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993,
n. 564, convertito  dalla legge 22 febbraio 1994, n.  132, in ragione
di lire  10.000 milioni annue  a decorrere  dall'anno 1999 e  di lire
30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
  c) un  ulteriore limite di  impegno di durata quindicennale  per le
finalita' di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997,
n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno
1998.
  2. All'articolo 5, comma 1, della  legge 31 luglio 1997, n. 261, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La gestione finanziaria,
amministrativa e tecnica del Fondo  e' affidata ad una banca iscritta
all'albo  di cui  all'articolo  13  del testo  unico  delle leggi  in
materia  bancaria e  creditizia,  emanato con  decreto legislativo  1
settembre  1993,  n. 385,  prescelta  dal  Ministro del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione economica  mediante  procedure  di
evidenza pubblica ai sensi del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, ed in base a criteri  che tengano conto delle condizioni offerte
e dell'adeguatezza della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della
prestazione del servizio".
  3. Al comma  2 dell'articolo 5 della legge 31  luglio 1997, n. 261,
e' aggiunto,  in fine,  il seguente  periodo: "Sono  altresi' ammessi
all'intervento della  garanzia del Fondo  i finanziamenti a  tasso di
mercato, ancorche'  inferiore a  quello di  cui alla  risoluzione del
Consiglio  della Organizzazione  per  la cooperazione  e lo  sviluppo
economico (OCSE) del  3 agosto 1981, e  successive modificazioni, nei
casi in  cui il credito  non sia assistito da  agevolazioni pubbliche
finalizzate a ridurre l'onere degli interessi".
  4. La durata massima delle  operazioni di finanziamento di cui alla
legge 31 dicembre 1991, n. 431,  deve intendersi pari alla durata del
limite di impegno  in relazione al quale le  medesime operazioni sono
autorizzate.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il testo della direttiva 90/684/CEE del  Consiglio  del
          21  dicembre  1990    concernente      gli    aiuti    alla
          costruzione   navale  e'  stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle  Comunita' europee n. L 380 del 31 dicembre
          1990.
            -  Il testo   degli articoli 3, 4 e 10  del decreto-legge
          24 dicembre 1993,  n. 564,  convertito   con la   legge  22
          febbraio      1994,   n.     132  (Provvedimenti  a  favore
          dell'industria navalmeccanica e della ricerca  nel  settore
          navale)  pubblicata  nella Gazzetta   Ufficiale 28 febbraio
          1994, n. 48, e' il seguente:
            "Art. 3. - 1. Per le nuove costruzioni  delle  unita'  di
          cui  all'art.   2, il Ministro della marina mercantile puo'
          concedere alle imprese  di  costruzione  navale  nazionali,
          iscritte  agli  albi  speciali   di cui al titolo IV  della
          legge   14 giugno   1989, n. 234,   per  i    contratti  di
          costruzione  stipulati nel   periodo dal 1 gennaio 1991  al
          31 dicembre 1994,  un   contributo,  calcolato  sul  valore
          contrattuale   prima dell'aiuto, non superiore  al  13  per
          cento  per  l'anno  1991  ed al 9 per cento  per  gli  anni
          1992      e    1993.    La    predetta    percentuale    e'
          rispettivamente  ridotta al 9 per cento  per l'anno 1991 ed
          al 4,5 per cento   per gli   anni 1992   e  1993    per  le
          commesse  relative  a nuove costruzioni di valore inferiore
          ai 10 milioni di ECU.
            2. Il  Ministro  della  marina  mercantile,  con  proprio
          decreto,  tenuto  conto  di   quanto disposto dall'art.  4,
          paragrafo 3,  della direttiva CEE, determina le aliquote di
          contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno
          1994.
            3.    Qualora    la    commissione    delle     Comunita'
          economiche   europee richieda la  notifica preventiva delle
          proposte di  singoli    aiuti  ai  sensi  del  paragrafo  5
          dell'art.  4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto
          e'  sospesa  fino  alla  comunicazione   agli   interessati
          dell'autorizzazione   della   commissione  e  sono  sospesi
          i  termini previsti per lo stesso aiuto.
            4. Il Ministro della marina   mercantile puo'  stabilire,
          con proprio decreto,  aliquote  di contributo  superiori  a
          quelle  indicate   nel presente   articolo per  le commesse
          provenienti da    Paesi  in    via  di  sviluppo,    previa
          notifica    alla    CEE,    sempre     che   ricorrano   le
          condizioni  previste  dall'art.    4,  paragrafo  7,  della
          direttiva  CEE  e l'iniziativa sia conforme agli  indirizzi
          di politica di  cooperazione  allo  sviluppo  di  cui  alla
          vigente normativa in materia.
            5.    Qualora,   per   l'acquisizione   di una   commessa
          relativa  alla costruzione  di unita'  di valore  inferiore
          ai 10  milioni di  ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale
          sia in concorrenza con una o piu' imprese  di    Paesi  non
          appartenenti   alla      Comunita'  economica  europea,  il
          Ministro della  marina  mercantile,  previa  autorizzazione
          della commissione   delle  Comunita'   economiche  europee,
          puo'    elevare l'aliquota   di  contribuzione  applicabile
          per  tali  unita'   senza tuttavia   superare    l'aliquota
          prevista    per   le   commesse di   valore superiore ai 10
          milioni di ECU, sempreche' l'impresa stessa provi che  tale
          elevazione   del   livello  di     aiuto  e'  necessaria  a
          contrastare  nel  caso     specifico     la     concorrenza
          extracomunitaria   ed   a   consentire l'acquisizione della
          commessa.
            6.   Il   contributo   e'   riferito   alla    data    di
          stipulazione  del contratto di costruzione".
            "Art.    4.   -   Per   le iniziative  di  trasformazione
          delle    unita'  indicate  all'art.  2,  rispondenti   alle
          caratteristiche  di  cui al comma 2 del  presente articolo,
          il Ministro  della marina  mercantile puo'  concedere  alle
          imprese  navalmeccaniche    nazionali,  iscritte  agli albi
          speciali di cui al titolo IV della  legge 14  giugno  1989,
          n.  234, per lavori commessi nel periodo dal 1 gennaio 1991
          al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato    sul  valore
          contrattuale  prima    dell'aiuto,  non  superiore al 9 per
          cento per l'anno  1991 ed al 4,5 per  cento  per  gli  anni
          1992 e 1993.
            2.   Gli  aiuti di  cui  al  comma 1  si  riferiscono  ai
          lavori   di  trasformazione  navale    riguardanti  unita',
          indicate   al      comma  stesso,  aventi,  prima     della
          trasformazione, stazza lorda  internazionale non  inferiore
          alle 1.000 tonnellate, purche' i lavori eseguiti comportino
          modifiche  radicali del  piano di carico, dello scafo,  del
          sistema  di  propulsione,  delle  cabine  e  servizi    dei
          passeggeri  ed  abbiano  valore contrattuale    complessivo
          prima   dell'aiuto  non   inferiore    ai 2.500.000.000  di
          lire.
            3.  Con  il decreto   di cui al comma 2 dell'art.  3 sono
          stabilite le aliquote  di  contribuzione   da     applicare
          ai  contratti  stipulati nell'anno 1994.
            4.    Il    contributo   e'   riferito   alla   data   di
          stipulazione  del contratto.
            5.   Qualora, per   l'assunzione  di    un'iniziativa  di
          trasformazione navale, un'impresa  navalmeccanica nazionale
          sia  in    concorrenza con una o piu' imprese di  Paesi non
          appartenenti alla Comunita' europea,  il    Ministro  della
          marina      mercantile,     previa  autorizzazione    della
          commissione    delle   Comunita'     economiche    europee,
          puo'    elevare l'aliquota   di   contribuzione  di  cui al
          comma  1,  senza   tuttavia superare   l'aliquota  prevista
          dal    comma 1   dell'art. 3,   sempreche' l'impresa stessa
          provi che tale    elevazione  del  livello  di    aiuto  e'
          necessaria     a   contrastare    nel  caso   specifico  la
          concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione
          della commessa".
            "Art.  10.  -  1. Per i  lavori relativi alla costruzione
          delle unita' di cui all'art.    2  ed  alla  trasformazione
          delle  medesime unita' alle condizioni  di cui  al comma  2
          dell'art.  4, sempreche'  tali lavori siano effettuati  nei
          cantieri nazionali  iscritti negli albi  di cui all'art. 19
          della  legge  14 giugno   1989, n. 234, o  nei cantieri dei
          Paesi  membri   della   Comunita'   europea, il    Ministro
          della    marina  mercantile  puo'  concedere  alle  imprese
          aventi  i  requisiti  per  essere  proprietarie   di   navi
          italiane  ai  sensi  degli  articoli 143   e 144 del codice
          della   navigazione un contributo   inteso  a  ridurre    i
          relativi oneri finanziari.
            2.    Il contributo   di cui   al  comma 1  e' inteso  ad
          allineare   le condizioni praticate  dagli  enti  creditizi
          nazionali a quelle conformi alla risoluzione del  Consiglio
          dell'OCSE  del  3    agosto  1981  (accordo  sui    crediti
          all'esportazione  di navi),   e successive   modifiche,  di
          seguito denominato "accordo OCSE".
            3.  Il contributo e'  ragguagliato al prezzo contrattuale
          dell'opera ed e'  concesso ad iniziative   i cui  contratti
          siano  stati stipulati nel  periodo dal  1 gennaio  1991 al
          31  dicembre    1994. Per   le sole unita'  adibite in  via
          esclusiva al   trasporto   di contenitori,   il  contributo
          e'    ragguagliato,    oltreche'  al   prezzo  contrattuale
          dell'opera, al prezzo contrattuale   relativo  all'acquisto
          di due mute di contenitori.
            4.    L'importo   del   contributo    non   puo'   essere
          superiore  alla differenza  tra due   piani  d'ammortamento
          a rate  costanti, riferiti all'80  per cento  del prezzo  e
          della    durata prevista  dall'accordo OCSE, l'uno al tasso
          di cui al  citato  accordo  OCSE  e  l'altro  al  tasso  di
          riferimento  da  applicare ai finanziamenti per  il credito
          navale, fissato semestralmente con  proprio  decreto    del
          Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto".
            -    L'art.   5,    comma   6   della   legge  31  luglio
          1997,  n.  261 (Rifinanziamento delle leggi    di  sostegno
          all'industria cantieristica ed  armatoriale  ed  attuazione
          delle   disposizioni   comunitarie  di settore), pubblicata
          in Gazzetta   Ufficiale 7   agosto  1997,    n.  183,  cosi
          recita:
            "6.  Per    l'attuazione di quanto  disposto dal presente
          articolo e' autorizzato  un limite   d'impegno   di  durata
          decennale  pari a  lire 20.000 milioni per l'anno 1998".
            -  Il  testo vigente  dell'art. 5,  comma 1,  della legge
          31 luglio 1997,  n. 261,  come modificato  dalla  legge qui
          pubblicata, e'  il seguente:
            "Art. 5.   - 1. E'   istituito  il  Fondo    centrale  di
          garanzia    per il credito  navale,  di  seguito denominato
          "Fondo",  destinato  alla copertura  dei  rischi  derivanti
          dalla   mancata   restituzione    del  capitale    e  dalla
          mancata  corresponsione   dei relativi   interessi ed altri
          accessori  connessi o   dipendenti dai    finanziamenti  di
          cui   al  presente  articolo.  La  gestione    finanziaria,
          amministrativa e tecnica  del  Fondo  e'  affidata  ad  una
          banca  iscritta  all'albo  di cui all'art.   13   del testo
          unico  delle    leggi in   materia bancaria   e creditizia,
          emanato con decreto  legislativo 1 settembre 1993,  n. 385,
          prescelta dal  Ministro  del  tesoro,    del   bilancio   e
          della    programmazione economica   mediante  procedure  di
          evidenza pubblica  ai  sensi  del decreto legislativo    17
          marzo  1995,  n.    157  ed in base   a criteri che tengano
          conto   delle   condizioni offerte    e    dell'adeguatezza
          della  struttura    tecnicoorganizzativa  ai    fini  della
          prestazione  del servizio".
            - Il  testo dell'art.  13 del  testo unico   delle  leggi
          in  materia  bancaria e   creditizia, emanato   con decreto
          legislativo  1 settembre 1993,  n. 385,   pubblicato    nel
          supplemento      ordinario  alla    Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, e' il seguente:
            "Art. 13 (Albo). - 1. La Banca  d'Italia  iscrive  in  un
          apposito  albo le   banche   autorizzate  in  Italia  e  le
          succursali    delle    banche  comunitarie  stabilite   nel
          territorio della Repubblica.
            2.     Le   banche    indicano  negli    atti  e    nella
          corrispondenza l'iscrizione nell'albo".
            - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  157,  recante
          "Attuazione  della  direttiva  92/50/CEE  in  materia    di
          appalti  pubblici  di  servizi"  e'  stato  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  6 maggio
          1995, n. 104.
            - Il  testo vigente  dell'art. 5.  comma 2,  della  legge
          31  luglio  1997,   n. 261,   come  modificato  dalla legge
          qui  pubblicata e'  il seguente:
            "2. Possono essere ammessi  all'intervento della garanzia
          del Fondo i finanziamenti garantiti  da  ipoteca  di  primo
          grado  sulla nave che ne e' oggetto, concessi  da banche ad
          armatori italiani ed   esteri per  i  lavori,    effettuati
          nei    cantieri      nazionali,    di      costruzione    e
          trasformazione    delle      unita'    navali      previste
          dall'art.      2   del decreto-legge 24  dicembre 1993,  n.
          564,  convertito dalla  legge 22 febbraio  1994,  n.   132,
          di  durata non  superiore  a  dodici  anni dall'ultimazione
          della  nave,   di  importo non  superiore all'80  per cento
          del  prezzo  contrattuale  e  ad un  tasso   di   interesse
          non  inferiore  a    quello  di  cui   alla risoluzione del
          Consiglio dell'OCSE  del  3  agosto  1981,  e    successive
          modificazioni.  Sono  altresi' ammessi all'intervento della
          garanzia del Fondo  i finanziamenti a   tasso  di  mercato,
          ancorche'    inferiore a   quello di  cui alla  risoluzione
          del Consiglio  della Organizzazione  per   la  cooperazione
          e  lo    sviluppo  economico  (OCSE) del   3 agosto 1981, e
          successive modificazioni, nei casi in  cui il credito   non
          sia  assistito  da    agevolazioni  pubbliche finalizzate a
          ridurre l'onere degli interessi".
            -  Il  testo  della  legge  31  dicembre  1991,  n.  431,
          recante:  "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985,    n.
          111  e  14  giugno  1989,  n. 234, concernenti interventi a
          favore del settore navalmeccanico ed armatoriale", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1992, n. 12.

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