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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannp
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
Art. 1.
(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata
"legge n. 109", il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori
pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo, le attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche
di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei
contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di
forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si
applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento".
2. All'articolo 2 della legge n. 109, la lettera b) del comma 2 e'
sostituita dalla seguente:
"b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19,
comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al
pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli
articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, alle societa' di cui all'articolo 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non prevalente,
che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza nonche' ai concessionari di servizi pubblici e ai
soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora
operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento
di attivita' che riguardino i lavori, di qualsiasi importo,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali
e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono
essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto
strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese
nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158".
3. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3 e 4 sono sostituiti
dai seguenti:
"3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per
i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2,
lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai
concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2,
lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai
soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano,
altresi', le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilita' dei
lavori e al collaudo dei lavori.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera
b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o
licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o
tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate
in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive
quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate
viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che
intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di
qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono
richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti
dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le
amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo
per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del
40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese
controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle
norme della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono
per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai
concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di
infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2,
lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle
convenzioni gia' assentite alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della
normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei
lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione
in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al
comma 4".
4. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 5 e 5-bis sono
sostituiti dai seguenti:
"5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a
200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli
individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, e di quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle
disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione
degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26,
28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono
sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei
lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti
di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei
limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano
anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti
tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del
medesimo decreto legislativo nonche' tra quelli di cui al comma 2,
lettera b), del presente articolo".
5. All'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge n. 109, dopo le
parole: "di interesse generale", la virgola e' soppressa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 109/1994
(Legge quadro in materia di lavori pubblici) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma
2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano
le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le nonne della presente legge e del regolamento di
cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, agli enti pubblici compresi quelli economici,
agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro
associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi di
diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubbIici, di cui all'art.
19, comma 2, ai concessionari di esercizio di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende
speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
alle societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, ed all'art. 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita'
la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza
nonche', ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
qualora operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi,
per lo svolgimento di attivita' che riguardino i lavori, di
qualsiasi importo, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8,
comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non
possono essere progettate separatamente e appaltate
separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali
alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del
decreto legislativo 17 marzo1995, n. 158.
c) ai soggetti privati relativaniente a lavori di cui
all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a
scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo
superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50%
dell'importo dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta
eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al
medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14,
18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 Ai concessionari di lavori
pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si
applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
32 e 33. Ai soggetti di cui all'art. 2, camma 2, lettera
b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresi', le
disposizioni del regolamento di cui all'art. 3, comma 2,
relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilita' dei
lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione
delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2,
lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso
pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici
non realizzati direttamente o tramite imprese controllate
che devono essere espressamente indicate in sede di
candidatura, con la specificazione anche delle rispettive
quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese
controllate viene successivamente aggiornato secondo le
modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I
requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge
per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle
imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della
concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni
aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo pr il
concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima
del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le
imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto
disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del
presente comma si intendono per soggetti terzi anche le
imprese collegate; le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano secondo quanto previsto
dall'art. 2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai
concessionari di infrastrutture adibite al pubblico
servizio di cui al comma 2, lettera b), per la
realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni gia'
assentite alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della
normativa vigente. I soggetti concessionari prima
dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al
concedente idonea documentazione in grado di attestare la
situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o
superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU,
diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di
cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni
di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli
articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2,
26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000
ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono
all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge,
esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei
limiti di cui all'art. 24. Le medesime disposizioni si
applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di
qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai
sensi dell'art. 8, comma 6, del medesimo decreto
legislativo nonche' tra quelli di cui al comma 2, lettera
b) del presente articolo.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo
con personalita' giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale e la cui attivita' sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri
organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia
sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per
affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui
al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizatori i soggetti
di cui al comma 2, lettere b) e c)".
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 25 della legge
8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali) e successive modificazioni:
"Art. 23 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente lo- cale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente lo- cale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita'
a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno
l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione nonche' forme autonome di
verifica della gestione".
"Art. 25 (Consorzi). - 1. I comuni e le province, per la
gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio di
funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme
previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in
quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri
enti pubblici, ivi comprese le comunita' montane, quando
siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter
dell'art. 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'art. 32,
e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare
l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi
consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da
comuni e province, l'assemblea del consorzio e' composta
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi comuni e province non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
7-bis. Ai consorzi che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati
per la gestione dei servizi sociali se previsto nello
statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza,
alla contabilita' ed al regime fiscale, le norme previste
per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano
le norme dettate per gli enti locali".
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e
successive modificazioni:
"Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le
province nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunita' locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle
province ono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi
pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia
opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni
tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di piu'
soggetti pubblici o privati".
- Il testo dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), e'
il seguente:
"Art. 12. (Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica). - 1. Le province e i comuni possono, per
l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione
delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio
nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre
opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi
della vigente legislazione statale e regionale, nelle
competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
societa' per azioni, anche mediante gli accordi di
programma di cui al comma 9, senza il vincolo della
proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettera e),
dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in
derega a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera
d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita
dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti
interessati provvedono alla scelta dei soci privati e
all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato
con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo
delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo'
essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque
sul mercato.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) disciplinare l'entita' del capitale sociale delle
costituende societa' per azioni e la misura minima della
partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche
per assicurare il diritto di chiedere la convocazione
dell'assemblea;
b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci
mediante procedimento di confronto concorrenziale, che
tenga conto dei principi della normativa comunitaria con
particolare riguardo alle capacita' tecniche e finanziarie
dei soggetti stessi;
c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra
l'ente locale e il privato;
d) disciplinare forme adeguate di controllo
dell'efficienza e dell'economicita' dei servizi.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo
di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva
90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e suc-
cessive norme di recepimento.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli
enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici
in misura tale da assicurare l'equilibrio
economicofinanziario dell'investimento e della connessa
gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa
ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da
assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi
gli oneri di ammortamento tecnicofinanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti
raccolti ed il capitale investito;
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo
conto anche degli investimenti e della qualita' del
servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale
investito, coerente con le prevalenti condizioni di
mercato.
5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi
pubblici; essa e' determinata e adeguata ogni anno dai
soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di
durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello
statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi
dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e
concessioni dell'ente o per effetto del modello
organizzativo di societa' mista di cui al comma 1, la
tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi
pubblici.
6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi
amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il
comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario
dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori
inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica
economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari
vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato
interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi
verifica tuttavia. entro lo stesso termine perentorio
decorrente dalla comunicazione della delibera di
approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza
delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali
l'aumento delilierato resta subordinato.
6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente
cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma
1, che risuitino gia' aggiudicate ad imprese o consorzi di
imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate
per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali
interessati possono disporre Iavvio dei lavori pre- via
conclusione di un contratto di programma con organismi
finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le
somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si
provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di
tariffe da stabilire in conformita' ai criteri di cui al
presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone
per lo scopo uno schema di contratto tipo.
7. Fino al secondo esercizio successivo a quello
dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale
partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli
istituti mutuanti in misura non superiore alla propria
quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1.
8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali
o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai
soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con
atto unilaterale delle socleta' di cui al medesimo comma,
si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2,
della legge 30 luglio 1990, n. 218, e succes- sive
modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro,
ipotecario e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della
citata legge n. 218 del 1990, e' fissato in lire 10
milloni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31
dicembre 1994.
9. Per le finalita di cui al presente articolo il
Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i
Ministri competenti per settore, puo' promuovere gli
opportuni accordi od intese con le amministrazioni
regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese
dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione
di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, da un progetto economicofinanziario
con l'indicazione degli investimenti privati e degli
eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi
statali, regionali e da impegni di bilancio comunale,
nonche' dalla specificazione delle misure organizzative di
coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai
fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi
previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro
per i problemi delle aree urbane nomina un comitato
nazionale cui devono essere sottoposti i progetti
eonomicifinanziari presieduto dallo stesso Ministro e
composto da dieci membri, di cui quattro nomninati in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro,
del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero per i
problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti
e sei in rappresentanza degli
istituti di credito a diffusa presenza nazionale".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca:
"Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE rela-
tive alle procedure di appalti nei settori esclusi", ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n.
104.
- Il comma 6 dell'art. 8 del decreto legislativo n.
158/1995 e' il seguente:
"6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente
correlati agli scopi istituzionali dei soggetti
aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure
essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui
contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente
condizionato dalle specificita' tecniche proprie dei
settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i ministri competenti, si applicano, per gli aspetti
regolati dal presente decreto, le norme vigenti".
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa', dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma, si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero
un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
- La lettera a) del comma 6 dell'art. 2 della legge n.
109/1994, come modificata dalla presente legge, e' il
seguente:
"6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo
con personalita' giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale e la cui attivita' sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri
organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia
sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da
componenti designati dai medesimi soggetti".