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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 2
della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle
agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui
al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori
possono essere completati con presentazione della documentazione da
cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73,
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere,
previa motivata e documentata richiesta, proroghe del termine
previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori,
dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ai fini della emissione del decreto di
accertamento finale della spesa, purche' tale proroga non ecceda il
termine precedentemente fissato".
4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato
finale di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31
marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' dichiarata la decadenza, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari.
Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non
sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, e'
abrogato.
6. Le istanze di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 31
marzo 1998, n. 73, devono pervenire al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge 31 marzo
1998, n. 73 (Disposizioni per accelerare la
realizzazione del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche'
di completamento dei progetti FIO), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Norme accelerative del programma di
metanizzazione). - 1.-4. (Omissis).
5. La documentazione di collaudo dovra', a pena di
decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 31
dicembre 1997.
6. Per gli interventi non ultimati entro il 31
dicembre 1996, i lavori possono essere completati
con presentazione della documentazione da cui
risulti lo stato finale della spesa al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
dell' art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, entro il 30 giugno 1999. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
concedere, previa motivata e documentata richiesta,
proroghe del termine previsto nel decreto di concessione
per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ai fini della emissione del
decreto di accertamento finale della spesa, purche'
tale proroga non ecceda il termine precedentemente
fissato. Sono confermati i contributi nazionali previsti
ove la corrispondente quota parte residua del contributo
comunitario non piu' riconoscibile dall'Unione europea,
sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti
responsabili degli interventi o sia assicurata da fondi
regionali, con priorita' per i comuni che abbiano espletato
le gare e stipulato i relativi contratti, attraverso
l'inserimento degli interventi in sede di
riprogrammazione delle risorse, ai sensi dell'art. 2,
commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il
CIPE con propria deliberazione potra' coprire un terzo di
tale quota residua, destinando parte del finanziamento
di cui al comma 4. I comuni che realizzano le opere in
gestione diretta ed hanno stipulato mutui con la Cassa
depositi e prestiti possono utilizzare le eventuali
risorse derivanti dal ribasso d'asta al fine della
copertura finanziaria necessaria al completamento
dell'opera, comprensiva della quota residua del contributo
comunitario non piu' fruibile. Per i progetti per i quali
non sia stato presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato
finale di spesa e dichiarata la decadenza, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
bilancio e della programmazione economica, dei relativi
finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si
provvede qualora la documentazione di collaudo non sia
trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999.
7. (Abrogato).
8. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori
possono mutare la gestione diretta in concessione e fare
istanza al Ministero del tesoro per la variazione del
decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le
istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Resta confermata l'entita' dei contributi gia'
decretati.
(Omissis)".
- Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle
competenze dei soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79.