Legge Ordinaria n. 419 del 30/11/1998 G.U. n. 286 del 7 Dicembre 1998
Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l' adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        (Delega al Governo).
 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi  recanti  disposizioni  modificative  e  integrative  del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, sulla  base  dei  principi  e  dei  criteri  direttivi
previsti dall'articolo 2.
 2.  L'esercizio  della  delega  di  cui al comma 1 deve avvenire nel
rispetto delle competenze trasferite  alle  regioni  con  il  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma  1,  ciascuno
dei  quali  deve  essere corredato di relazione tecnica sugli effetti
finanziari  delle  disposizioni  in  esso   contenute,   il   Governo
acquisisce  il  parere  delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonche'  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro
quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione  degli  schemi
stessi.  Il  parere  della  Conferenza  unificata  e'  immediatamente
trasmesso alle Commissioni parlamentari  predette.  Sugli  schemi  di
decreto  legislativo  di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro e  sul  rapporto  di  impiego  nonche'
sull'eta'  pensionabile,  sono  sentite  le  organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
 4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non  comporta
complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli
enti  di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            -  Il  decreto    legislativo  30 dicembre 1992, n.   502
          (Riordino della disciplina in  materia sanitaria a    norma
          dell'art.  1  della    legge  23 ottobre   1992, n.   421),
          pubblicato  nel    supplemento  ordinario    alla  Gazzetta
          Ufficiale    n.  305   del 30   dicembre 1992  e' stato  in
          parte modificato  dal   decreto  legislativo   7   dicembre
          1993,   n.  517 (Modificazioni  al  decreto legislativo  30
          dicembre    1992,  n.    502,  recante    riordino    della
          disciplina  in materia  sanitaria   a   norma dell'art.  1,
          della  legge    23 ottobre 1992,   n. 421),  pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale   n. 293  del
          15   dicembre  1993.    Il  testo    del    citato  decreto
          legislativo  n. 502/1992,   come modificato  dal    decreto
          legislativo   n.   517/1993,     e'  stato  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 4  del  7
          gennaio 1994.
            -  Il    decreto  legislativo    31  marzo 1998,   n. 112
          (Conferimento di funzioni e   compiti amministrativi  dello
          Stato alle regioni  ed agli enti locali, in  attuazione del
          capo  I  della  legge   15 marzo 1997, n.   59),   e' stato
          pubblicato   nel supplemento    ordinario  alla    Gazzetta
          Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
            -   L'art.   8   del   decreto   legislativo   28  agosto
          1997,   n.   281 (Definizione    ed    ampliamento    delle
          attribuzioni   della  conferenza permanente per  i rapporti
          tra lo   Stato, le   regioni e   le  province  autonome  di
          Trento  e  Bolzano   ed unificazione,  per le materie  ed i
          compiti   di interesse   comune    delle  regioni,    delle
          province  e  dei comuni, con  la conferenza  Statocitta' ed
          autonomie locali),  e' il seguente:
            "Art. 8  (Conferenza Statocitta'  ed autonomie locali   e
          conferenza unificata). -  1. La  conferenza Statocitta'  ed
          autonomie    locali  e' unificata   per le   materie ed   i
          compiti  di    interesse  comune    delle  regioni,   delle
          province,  dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la
          conferenza Statoregioni.
            2. La conferenza Statocitta'  ed    autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  Ministro  della    sanita',  il   presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il  presidente   dell'Unione province  d'Italia  -  UPI  ed
          il  presidente   dell'Unione   nazionale comuni,  comunita'
          ed  enti    montani  -  UNCEM.    Ne  fanno   parte inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia designati  dall'UPI.  Dei   quattordici   sindaci
          designati      dall'ANCI  cinque  rappresentano  le  citta'
          individuate dall'art. 17 della legge 8  giugno    1990,  n.
          142.  Alle  riunioni possono  essere invitati  altri membri
          del       Governo,     nonche'     rappresentanti        di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.   La  conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali e'
          convocata almeno ogni  tre mesi, e   comunque in tutti    i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia  richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI o
          dell'UNCEM.
            4.  La conferenza  unificata di   cui al   comma  1    e'
          convocata    dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri    o,  su sua delega, dal Ministro per gli  affari
          regionali o, se   tale incarico  non  e'    conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
            - L'art.  25 della legge 5  agosto 1978, n. 468  (Riforma
          di  alcune  norme di  contabilita' generale dello  Stato in
          materia  di bilancio, nel  testo modificato  dall'art.   21
          del    decreto-legge  12   settembre 1983, n. 463   (Misure
          urgenti in materia previdenziale   e sanitaria e  per    il
          contenimento  della    spesa   pubblica,   disposizioni per
          vari settori della pubblica amministrazione   e proroga  di
          taluni termini), convertito, con modificazioni, dalla legge
          11 novembre 1983, n. 638, e' il seguente:
            "Art.    25  (Normalizzazione    dei  conti    degli enti
          pubblici).  -    Ai  comuni,  alle    province  e  relative
          aziende, nonche' a tutti  gli enti pubblici  non  economici
          compresi  nella  tabella  A  allegata  alla presente legge,
          a    quelli  determinati  ai  sensi   dell'ultimo comma del
          presente  articolo,     gli   enti      ospedalieri,   sino
          all'attuazione  delle  apposite    norme    contenute nella
          legge  di  riforma sanitaria,  alle aziende  autonome dello
          Stato, agli  enti portuali  ed all'ENEL,  e' fatto obbligo,
          entro   un anno dalla entrata in    vigore  della  presente
          legge,  di  adeguare il  sistema  della  contabilita' ed  i
          relativi  bilanci   a quello  annuale  di  competenza e  di
          cassa dello  Stato, provvedendo   alla  esposizione   della
          spesa   sulla  base   della classificazione   economica   e
          funzionale      ed    evidenziando,      per l'entrata, gli
          introiti in relazione alla   provenienza degli  stessi,  al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
            La  predetta tabella  A potra'   essere modificata    con
          decreti    del  Presidente del Consiglio   dei Ministri, su
          proposta  del Ministro del tesoro e di quello del  bilancio
          e della programmazione economica.
            Per    l'ENEL   e le  aziende  di  servizi  che dipendono
          dagli  enti territoriali, l'obbligo di cui al  primo  comma
          si  riferisce  solo  alle  previsioni  e ai   consuntivi di
          cassa, restando ferme  per questi enti le disposizioni  che
          regolano la tenuta della contabilita'.
            Gli   enti territoriali  presentano in  allegato ai  loro
          bilanci  i conti  consuntivi delle  aziende di  servizi che
          da loro  dipendono, secondo uno schema tipo definito    dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
            Ai    fini della   formulazione   dei conti   pluriennali
          della  finanza pubblica e'  fatto obbligo agli enti  di cui
          al presente  articolo di fornire  al Ministro   del  tesoro
          informazioni  su  prevedibili flussi delle entrate  e delle
          spese  per gli  anni considerati  nel bilancio pluriennale,
          ove questi  non   risultino gia'   dai conti    pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
            Il  Presidente  del Consiglio dei   Ministri, su proposta
          dei Ministri del   tesoro  e    del    bilancio  e    della
          programmazione  economica,   con proprio decreto, individua
          gli organismi e gli enti  anche di natura economica     che
          gestiscono      fondi   direttamente     o   indirettamente
          interessanti  la  finanza  pubblica,  con  eccezione  degli
          enti  di gestione   delle    partecipazioni   statali     e
          degli      enti    autonomi  fieristici,    ai   quali   si
          applicano le  disposizioni  del  presente articolo. Per gli
          enti  economici  l'obbligo  di  cui  al    primo  comma  si
          riferisce  solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini
          di cassa".
            - Si  riporta il  testo dell'art.  27 della  citata legge
          5 agosto 1978, n. 468:
            "Art.  27 (Leggi  con oneri  a carico  dei bilanci  degli
          enti   del settore pubblico allargato).   -  Le  leggi  che
          comportano  oneri,  anche  sotto forma di minori entrate, a
          carico dei bilanci degli enti di cui al   precedente   art.
          25    devono   contenere   la previsione  dell'onere stesso
          nonche' l'indicazione della  copertura finanziaria riferita
          ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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