Legge Ordinaria n. 420 del 02/12/1998 G.U. n. 286 del 7 Dicembre 1998
Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                     Promulga la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'articolo 11 del codice di procedura penale e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 11 (Competenza per i procedimenti riguardanti i  magistrati).
- 1. I procedimenti in  cui  un  magistrato  assume  la  qualita'  di
persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona  offesa
o danneggiata  dal  reato,  che  secondo  le  norme  di  questo  capo
sarebbero  attribuiti  alla  competenza  di  un  ufficio  giudiziario
compreso nel distretto  di  corte  d'appello  in  cui  il  magistrato
esercita le proprie funzioni o le esercitava al  momento  del  fatto,
sono di competenza del giudice, ugualmente  competente  per  materia,
che  ha  sede  nel  capoluogo  del  distretto  di  corte  di  appello
determinato dalla legge. 
  2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il  magistrato
stesso e' venuto ad esercitare le  proprie  funzioni  in  un  momento
successivo a quello del fatto, e' competente il giudice che  ha  sede
nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai
sensi del medesimo comma 1. 
  3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume  la
qualita' di persona sottoposta ad indagini,  di  imputato  ovvero  di
persona offesa  o  danneggiata  dal  reato  sono  di  competenza  del
medesimo giudice individuato a norma del comma 1". 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 

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