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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 11 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 11 (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).
- 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di
persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa
o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo
sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario
compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato
esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto,
sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia,
che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello
determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato
stesso e' venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento
successivo a quello del fatto, e' competente il giudice che ha sede
nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai
sensi del medesimo comma 1.
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la
qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di
persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del
medesimo giudice individuato a norma del comma 1".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.