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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Interventi strutturali urgenti
1. Per fare fronte alla grave crisi di mercato del comparto
agrumicolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere
delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, presenta al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) per l'approvazione le linee
programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura
italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, di
riorganizzare la commercializzazione e di migliorare la qualita' dei
prodotti agricoli, tenendo conto dell'esigenza di risanamento
tecnicocolturale e varietale. Per l'attuazione degli urgenti
interventi strutturali previsti dal documento predetto e' autorizzata
la spesa di lire 70 miliardi nel 1998.
2. Per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa
comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di
produzione di latte, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, n. 54, il Ministro per le politiche agricole, di intesa
con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere
delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, predispone, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi
finanziari per la cui attuazione e' autorizzata la spesa di lire 60
miliardi nel 1998. Il programma di cui al presente comma deve
considerare prioritariamente le esigenze di adeguamento delle piccole
aziende, delle aree marginali e dei giovani agricoltori con eta'
inferiore a quaranta anni.
3. Per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel
settore agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento
previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' autorizzata la spesa di lire 391 miliardi nel 1998. L'importo
suddetto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere
delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' destinato dal CIPE per il finanziamento di
programmi interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e
dalle province autonome, per la copertura delle rate dei mutui di
miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione
dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, scadenti nel
1998, e per le attivita' realizzate dal Ministero per le politiche
agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, nonche' per il finanziamento dei regimi di aiuto
previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, emanato in
attuazione dell'articolo 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
diposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle diposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, n. 54, reca: "Attuazione delle direttive
92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione e
immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di
latte". Si riporta il testo del comma 1, lettera g),
dell'art. 2:
"1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a)-f) (omissis);
g) ''azienda di produzione'' azienda in cui si torovano
uno o piu' vacche, pecore, capre o bufale destinate alla
produzione di latte;".
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca:
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Si
riporta il testo del comma 8 dell'art. 3:
"8. Le risorse attribuite alle regioni con le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente
articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi
vincolata agli interventi nei settori
dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste
concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento
dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto
dall'art. 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n.
491. Un parte delle risorse attribuite alle regioni con le
disposizioni del presente comma e' utilizzata per
l'attuazione di interventi regionali o interregionali.
cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo
quanto previsto da apposita legge statale di
programmazione economica".
- legge 27 dicembre 1977, n. 984, reca:
"Coordinamento degli interventi pubblici nei settori
della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della
forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture
mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione
e valorizzazione dei terreni collinari e montani". Si
riporta il testo dell'art. 18:
"Art. 18. - Ai fini dell'attuazione dei programmi
regionali di cui alla presente legge, le regioni sono
autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli
interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi
della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive
modificazioni e integrazioni.
Il limite di impegno per la concessione del concorso
regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui
al precedente comma e' a carico delle regioni per gli
anni di durata dei singoli programmi e sara' iscritto
annualmente nello stato di previsioni del Ministero del
tesoro e per gli anni successivi.
Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal
presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'art. 34 e quelle di cui all'art. 36, escluso
l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e
successive modificazioni e integrazioni".
- Il decreto legislativo 1997, n. 143, reca:
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale". Si riporta il testo
dell'art. 2:
"Art. 2 (Ministero per le politiche agricole). - 1. E'
istituito il Ministero per le politiche agricole, di
seguito denominato Ministero, che costituisce centro di
riferimento degli interessi nazionali in materia di
politiche agricole, forestali ed agroalimentari, A tal
fine, esso, di intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione
e coordinamento delle linee di politica agricola,
agroindustriale e forestale, in coerenza con quella
comunitaria. Esso svolge altresi' funzioni di
rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi
apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni
internazionali, ferme restando le generali competenze di
altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e
internazionali riferibili a livello statale, di proposta
in materia di funzioini governative di coordinamento ed
indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.
2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali
ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'art. 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione
prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni
di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge,
altresi', per quanto gia' di competenza del
soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, compiti di disciplina generale e di
coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte
e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualita'
dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di
carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione,
svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione
ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari,
nell'ambito della normativa vigente; interventi di
regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e
materiale di propagazione, del settore
fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varieta'
vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali
dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle
biodiversita' vegetali e animali, dei rispettivi
patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche
marine di interesse nazionale; impiego di
biotecnologie innovative nel settore agroalimentare;
specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti
infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza
nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e
al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e
di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali
e degli organismi nazionali di certificazione; spettano,
altresi', i compiti relativi: agli accordi
interprofessionali di dimensione nazionale; alla
dichiarazione di eccezionali avversita'
atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta,
elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello
nazionale, ai fini anche del sistema statistico
nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.
4. Il Ministero si articola in non piu' di tre
dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali,
tenendo conto del principio della rotazione degli
incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma
4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto si provvede alla
riorganizzazione degli uffici, anche al fine di
assicurare la tutela degli interessi italiani in sede
comunitaria e internazionale, nonche' alla
razionalizzazione degli organi collegiali esistenti,
anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione
degli stessi e del numero dei componenti".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, reca: "Disposizioni in materia di contenimento dei
costi di produzione e per il rafforzamento strutturale
delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". Si riporta il
comma 14 dell'art. 55:
"14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e
forestale e le azioni di sostegno alle attivita'
produttive agricole si esplicano nel quadro degli
obiettivi prioritari fissati dal Documento di
programmazione economicofinanziaria, con particolare
riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i
costi medi comunitari dei costi di produzione delle
imprese agricole, al fine di accrescere la competitivita',
favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria
giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine
il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro per le politiche agricole,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi
medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei
fattori di produzione delle imprese agricole, con
particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi
e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di
trasporto e al costo del denaro;
b) accrescimento delle capacita' concorrenziali
del sistema agroalimentare nel mercato europeo ed
internazionale, anche con l'estensione del credito
specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione
dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;
c) adeguamento e modernizzazione del settore,
favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole e l'integrazione economica della filiera
agroindustriale;
d) accelerazione delle procede di utilizzo dei fondi
strutturali riservati al settore agricolo e
razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di
interesse pubblico per lo stesso settore".