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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Interventii di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinanti).
1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione
di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati,
ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e
lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei
limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi del protocollo di
Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli
accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di
impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998,
di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200
milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalita' e'
altresi' autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno
2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di
cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono
concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al rinanziamento
di progetti di risanamento ambientale, nonche' quellc attribuite al
Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 19941999.
1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la
utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero
dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di
interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti
beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le
modalita' di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di riferimento e
dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazionii'
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse
nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad
alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i
comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al
comma 3, determina altresi' le modalita' per il monitoraggio e il
controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle
attivita' di realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per
la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi
comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria
allocazione regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). 6. Gli enti
territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3,
sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni
finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di
credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di
apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti,
direttamcnte agli istituti mutuanti interessati le rate di
ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di
limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero
dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
ovvero di alienazione entro dieci anni dalIeffettuazione degli stessi
in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui
all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al
momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione,
rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino
ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, verranno determinati i criteri e le modalita' della
restituzione.
8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente"
sono inserite le seguenti: "avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA),".
9. All'articolo 17 del decreto legislaitivo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i
seguenti:
"15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un
decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese
industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese
industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di
bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare".
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis
dell'articolo 17 del decrcto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
introdotto dal comma 9 del presente articolo, e' emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. All'articolo 17, comma 11, dcl decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le predette
spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare ".
12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "priorita' degli interventi"
sono aggiunte le seguenti: "basato su un criterio di valutazione del
rischio elaborato dall'ANPA ".
13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni ".
14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: " devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal
termine di cui all'articolo 33, comma 6 " sono sostituite dalle
seguenti: " devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto
entro e non oltre il 31 dicembre 1998 ".
15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo
stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari,
tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e
contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della
comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico
e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della
preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli
articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto " .
16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali" e sono
aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente
alla quantita' conferita ".
17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento
dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa
dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, e' autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente".
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente. biente.
19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 le parole da: "Le imprese che svolgono" fino a: "anche se
da essi prodotti " sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese che
svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non
eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti".
20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi
2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' determinare
con proprio decreto l'entita' dei costi della raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli
utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonche' le
condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei
produttori ".
21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i beni di cui
all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46".
23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali
e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del
corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono soppresse la parola: "propri" e le parole da: ",
ovvero effettuano" fino alla fine del comma.
25. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Con la sentenza di condanna per la
contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere
subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale".
26. Al fine di consentire il completamento delle attivita'
assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa di lire
1.800 milioni per ciascuno degli anni l999 e 2000.
27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale
applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale
raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni".
28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole: " 1° gennaio 1999 " sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2000".
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 15 gennaio 1999 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.