Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo,
di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o
rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della
presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla
disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile
qualora non siano stipulati secondo le modalita' di cui al comma 3
dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si
applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della
presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati
dagli enti locali in qualita' di conduttori per soddisfare esigenze
abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per la stipula di validi contratti di locazione e' richiesta
la forma scritta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubbicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, reca: "Tutela delle
cose d'interesse artistico e storico".
- Gli articoli 1571 e seguenti del codice civile trattano
della locazione. Il testo dell'art. 1571 e' il seguente:
"Art. 1571. - La locazione e' il contratto col quale una
parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o
immobile per un dato tempo, verso un determinato
corrispettivo".
- La legge 27 luglio 1978, n. 392, reca: "Disciplina
delle locazioni di immobili urbani". Si riporta il testo
del relativo art. 56:
"Art. 56 (Modalita' per il rilascio). - Col provvedimento
che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto delle
disposizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni
per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche
la data della esecuzione entro il termine massimo di mesi
sei ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data
del provvedimento.
Nelle ipotesi di cui all'art. 55 per il caso in cui il
conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato,
la data dell'esecuzione non puo' essere fissata oltre
sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il
pagamento.
Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore
promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e
seguenti del codice di procedura civile".