Legge Ordinaria n. 431 del 09/12/1998 G.U. n. 292 del 15 Dicembre 1998 (suppl.ord.)
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      (Ambito di applicazione).
  1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo,
  di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o
   rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della
   presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
   2.  Le  disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della
presente legge non si applicano:
   a)  ai  contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai
sensi  della  legge 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie
catastali  A/1,  A/8  e  A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla
disciplina  di  cui  agli  articoli 1571 e seguenti del codice civile
qualora  non  siano  stipulati secondo le modalita' di cui al comma 3
dell'articolo 2 della presente legge;
   b)  agli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica, ai quali si
applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
   c) agli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della
presente  legge  non si applicano ai contratti di locazione stipulati
dagli  enti  locali in qualita' di conduttori per soddisfare esigenze
abitative   di  carattere  transitorio,  ai  quali  si  applicano  le
disposizioni  di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
A  tali  contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
   4.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  per  la stipula di validi contratti di locazione e' richiesta
la forma scritta.
 
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubbicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            -  La  legge  1 giugno 1939, n. 1089, reca: "Tutela delle
          cose d'interesse artistico e storico".
            - Gli articoli 1571 e seguenti del codice civile trattano
          della locazione. Il testo dell'art. 1571 e' il seguente:
            "Art. 1571. - La locazione e' il contratto col quale  una
          parte  si  obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o
          immobile  per  un  dato   tempo,   verso   un   determinato
          corrispettivo".
            -  La  legge  27  luglio  1978, n. 392, reca: "Disciplina
          delle locazioni di immobili urbani". Si  riporta  il  testo
          del relativo art. 56:
            "Art. 56 (Modalita' per il rilascio). - Col provvedimento
          che  dispone  il  rilascio,  il giudice, tenuto conto delle
          disposizioni del conduttore e del locatore e delle  ragioni
          per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche
          la  data  della esecuzione entro il termine massimo di mesi
          sei ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla  data
          del provvedimento.
            Nelle  ipotesi  di  cui all'art. 55 per il caso in cui il
          conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato,
          la data  dell'esecuzione  non  puo'  essere  fissata  oltre
          sessanta  giorni dalla scadenza del termine concesso per il
          pagamento.
            Trascorsa  inutilmente  la  data  fissata,  il   locatore
          promuove   l'esecuzione  ai  sensi  degli  articoli  605  e
          seguenti del codice di procedura civile".

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