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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e'
autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere
dall'anno 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art. 1:
- La legge 14 agosto 1991, n. 281, reca: "Legge quadro
in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo".