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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Contributo alle associazioni
di promozione sociale
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo
133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo
statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n.
476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse
le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali
provvedono altre disposizioni di legge, e' stabilito in lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6
della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1
e' assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del
1987, tra cui e' ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per
cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
stessa legge, tra cui e' ripartito ai sensi del comma 3 del presente
articolo.
3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987, e' ripartito
secondo i seguenti criteri:
a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti
ammessi al contributo;
b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli
associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attivita'
svolta;
c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attivita'
di cui all'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in
relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 59, comma 46, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), come modificato dall'art. 133
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il
seguente:
"46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti
previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 19
novembre 1987, n. 476, dalla legge 19 luglio 1991, n.
216, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n.
284, dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono
destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con le amministrazioni interessate, e'
autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni
di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli
stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la
solidarieta' sociale ripartisce annualmente con proprio
decreto, sentiti i Ministri interessati e la conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, le complessive risorse finanziarie confluite nel
Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
apporta le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell'art. 1 della legge 19 novembre 1987, n.
476 (Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di
promozione sociale e contributi alle associazioni
combattentistiche), e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita'). - 1. Al fine di incoraggiare e
sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di
divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche'
per la promozione sociale e per la tutela degli associati,
lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi
dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977. n. 616, come successivamente modificato,
escluse quelle combattentistiche e patriottiche
previste dal titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono
i fini di cui al successivo comma 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla
lettera b) del comma l i quali, secondo gli scopi
previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale
attuazione dei diritti costituzionali concernenti
l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta
contro ogni forma di discriminazione nei contronti dei
cittadini che, per cause di eta', di deficit psichici,
fisici o funzionali o di specifiche condizioni
socioeconomiche, siano in condizione di marginalita'
sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che
usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo
sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di
integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi
altra prestazione di competenza delle regioni, dei
comuni singoli o associati e del Servizio sanitario
nazionale".
- Il testo degli articoli 3, 5 e 6 della citata legge
n. 476 del 1987 e' il seguente:
"Art. 3 (Presentazione delle domande e relativa
documentazione). - 1. Per l'anno 1986, le domande di
contributo da parte degli enti e delle associazioni di
cui al precedente art. 2 devono essere presentate
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'anno successivo, le domande devono essere
presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un
programma che specifichi le attivita' di cui all'art.
1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi
impegni finanziari.
2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere
presentate:
a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;
b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno
per il quale viene presentata richiesta di contributo,
regolarmente approvato dagli organi statutari;
c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno
precedente a quello della presentazione della domanda
di contributo, da cui risultino anche i contributi
ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni,
dalle province e loro associazioni o consorzi;
d) attestazione circa la disponibilita' o meno,
completa o parziale, di personale statale o degli enti
locali, non a carico del bilancio sociale;
e) relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
f) dichiarazione del legale rappresentante attestante
il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci
che hanno provveduto al pagamento della quota
associativa per l'anno antecedente a quello della
presentazione della richiesta di contributo;
g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, una
relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo
comma per l'accesso al contributo".
"Art. 5 (Rendiconti). - 1. Ogni ente o associazione che
fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente
legge e' tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda
di contributo, a presentare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e
documenti l'impegno del contributo assegnato.
2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita',
provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, un regolamento che
definisca le modalita', i contenuti e i termini del
rendiconto di cui al presente articolo".
"Art. 6 (Assegnazione dei contributi). - 1. Esperita
l'istruttoria e verificata la regolarita' delle
domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri
accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole
previsioni dell'art. 2, da comunicarsi
all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.
2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di
ripartizione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il
Ministro della sanita', con proprio decreto, provvede
annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare
a ciascun ente od associazione.
3. Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio
dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale
sulla regolarita' dei bilanci e sulle attivita' svolte
dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente
legge".