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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Principi ed obiettivi
1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme
fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica, ha lo
scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di
valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con
particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di
giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.
2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno
ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997,
costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e
conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale
e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni
regionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubbicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20
maggio 1997 e' relativo al "Miglioramento dell'efficienza
delle strutture agricole".