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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Fondo speciale per l'apertura dei teatri
1. Per la prosecuzione e la migliore efficacia degli interventi su
immobili adibiti a teatro, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per
l'anno 1998 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e
2000, da destinare all'apposito conto speciale istituito nell'ambito
del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto
1971, n. 819.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la
erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti
per le finalita' di cui al comma 1. Le modalita' ed i limiti di
erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo
competente in materia di spettacolo".
3. Per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di
restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili
di proprieta' degli enti locali adibiti ad attivita' teatrali e di
spettacolo, e' autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 3
miliardi a decorrere dall'anno 1999. A tal fine, l'Autorita' di
Governo competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per
i problemi dello spettacolo, individua le priorita' con proprio
provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sulla base di criteri che tengano
conto delle necessita' di attivita' teatrali delle comunita' facenti
capo agli enti locali interessati.
4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro per i beni
culturali e ambientali predispone una relazione in ordine agli
immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla presente
legge, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti. La
relazione e' trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariti il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione", come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 4 (Intervento su immobili adibiti a teatri). - 1.
In attesa dell'adozione della legge di disciplina
generale dell'attivita' teatrale, e' istituito,
nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2
della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per
l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento
dei lavori di restauro, ristrutturazione ed
adeguamento funzionale degli immobili stabilmente
adibiti a teatro, di proprieta' dei comuni o di altri
soggetti. Il finanziamento e' compatibile con
eventuali contributi in conto capitale ed e' erogato
sulla base di criteri predeterminati dall'Autorita' di
Governo competente in materia di spettacolo.
2. Il tasso di interesse per le operazioni di
finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma
1 e' definito con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con l'Autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo.
2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate
anche per la erogazione di contributi sugli interessi
relativi a mutui contratti per le finalita' di cui al
comma 1. Le modalita' ed i limiti di erogazione sono
stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo
competente in materia di spettacolo.
3. Alla costituzione delle disponibilita' finanziarie
del conto speciale del Fondo d'intervento sono
inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante
individuazione nell'ambito delle disponibilita' esistenti
nel Fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14
agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonche' per
ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto,
connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si
provvede con decreto dell'Autorita' di Governo competente
in materia di spettacolo".
- L'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, recante:
"Interventi a favore del credito cinematografico", cosi'
recita:
"Art. 2. - I fondi istituiti presso la Sezione autonoma
di credito cinematografico della Banca nazionale del
lavoro, ai sensi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1956,
n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di
"intervento" cosi' alimentato:
a) dal conferimento da parte dello Stato della somma
di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972
e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974
e 1975;
b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato art.
32;
c) dalle somme del fondo previsto dall'art. 27, primo
comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli
esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate
entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e da quelle che si
renderanno complessivamente disponibili alla fine
di ciascun esercizio finanziario.
Una quota del fondo d'intervento pari all'85 per
cento e' destinata:
1) per il 70 per cento ad operazioni di
finanziamento per la produzione, la distribuzione e
l'esportazione di film nazionali, e per le industrie
tecniche cinematografiche;
2) per altro 30 per cento ad interventi per il
consolidamento della produzione e della distribuzione
cinematografica nazionale e delle industrie tecniche
cinematografiche.
La restante quota del fondo pari al 15 per cento e'
destinata alla concessione di contributi in conto
capitale ad esercenti o proprietari delle sale
cinematografiche indicate nell'art. 27, secondo comma,
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in
comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non
superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei
lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi
sono concessi in alternativa al contributo sugli
interessi previsti dal predetto art. 27, secondo comma,
nella misura massima del 30 per cento della spesa
accertata dalla Sezione autonoma del credito
cinematografico e, comunque, per un importo non eccedente
i 5 milioni di lire.
Sulla quota del fondo di cui al precedente comma
potranno essere disposti altresi' finanziamenti per
rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici
che svolgono attivita' saltuaria.
I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente
articolo sono concessi su parere del comitato di cui
all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
Sentito il comitato di cui al predetto articolo 27 con
decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di
concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, saranno stabilite le modalita'
di utilizzazione e di gestione del fondo, nonche' le norme
che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei
finanziamenti.
Il tasso di interesse per le operazioni di
finanziamento a carico del fondo di intervento sara'
fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto
con il Ministro per il turismo e lo spettacolo".