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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Restituzione del contributo straordinario per l'Europa)
1. A ciascun contribuente e' restituito un importo pari al 60 per
centodel contributo straordinario per l'Europa effettivamente
trattenuto o versato.
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione e'
effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a
decorrere dal mese di gennaio 1999.
3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il
rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo
straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche
dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, e' riconosciuto
dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di
conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale
compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e
l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati
nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da
consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli
interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il
tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il
secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto
un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta
differenza.
4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di
cui al comma 3 l'importo e' ammesso in diminuzione delle imposte
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero
per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo
periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una
apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta
differenza.
5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 e'
ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi relative al 1998.
6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione
l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalita' previste nei commi
precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle
imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio
fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede
tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro
novanta giorni dal ricevimento delle istanze.
AVVERTENZA
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 29 gennaio 1999 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto dd Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.