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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 60.700 miliardi,
al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonche' di
lire 33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000
miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 1999 - resta fissato, in termini di competenza, in
lire 387.000 miliardi per l'anno finanziario 1999.
2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed in lire 14.800 miliardi,
al netto di lire 35.202 miliardi per l'anno 2000 e lire 34.927
miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in
lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500 miliardi. Per il bilancio
programmatico degli anni 2000 e 2001, il limite massimo del saldo
netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 54.600
miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 280.000 miliardi
ed in lire 197.000 miliardi.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 29 gennaio 1999 si procedera' alla
ripubblicazione del tesdella pre presente legge, corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle diposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubbblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblca 14
marzo 1986, n. 217.