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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito della delega
1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentite le competenti
commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi per oggetto:
a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed
apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni
necessarie al predetto coordinamento;
b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli
stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in societa'
bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio
1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e
integrazioni;
c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante
scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle
societa' conferitarie, gia' compresi nei conferimenti effettuati ai
sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni
e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive
modificazioni e integrazioni;
d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una piu' completa
ristrutturazione del settore bancario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la
ristrutturazione e per la disciplina del gruppo
creditizio), e' il seguente:
"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno
effettuato il conferimento dell'intera azienda sono
disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti".
Si ritiene opportuno riportare anche il contenuto
dell'art. 1, comma 1:
"1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di
cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le
casse comunali di credito agrario e i monti di credito su
pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio
tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero
fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da
cui, anche a seguito di successive trasformazioni,
conferimenti o fusioni, risultino comunque societa'
per azioni operanti nel settore del credito".
- La legge 30 luglio 1990, n. 218, reca: "Disposizioni
in materia di ristrutturazione e integrazione
patrimoniale degli istituti di credito di diritto
pubblico".
- Il titolo della legge 26 novembre 1993, n. 489, e' il
seguente: "Proroga del termine di cui all'art. 7,
comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante
disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del
patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico,
nonche' altre norme sugli istituti medesimi".