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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18
miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi
negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per
l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione
straordinaria e la costruzione di immobili adibiti o da adibire a
sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad
alloggi per il personale, nonche' per tutte le spese amministrative
connesse a tali interventi.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri ogni anno, dal 1998
al 2004, saranno specificati gli interventi previsti per il
rispettivo esercizio finanziario, con la relativa spesa. Lo schema di
decreto sara' sottoposto alle competenti commissioni parlamentari per
il relativo parere.