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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle
particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di
trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonche' dei
servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in
coerenza con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della
salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni
previste dalla legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori, e garantire, in particolare,
l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242, sia a bordo delle navi che nei porti, ivi
comprese le attivita' di manutenzione e riparazione, salve le
specificazioni e integrazioni contenute nei decreti legislativi di
cui al comma 1, che in ogni caso non potranno comportare un
abbassamento del livello di tutela previsto dalle predette
disposizioni;
b) determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione
vigente, anche gli obblighi e le responsabilita' specifiche in
relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi
relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;
c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di
abitabilita' degli alloggi degli equipaggi;
d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di
cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;
e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi
personali di protezione;
f) fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri
relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;
g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni
particolari di rischio;
h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi,
nonche' del personale addetto alle attivita' nell'ambito del porto,
tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche
obbligatori;
i) prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e
attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del
personale addetto alle attivita' nell'ambito del porto;
l) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali
saranno riservate alle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro
ed igiene in conformita' del disposto e secondo i criteri di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), numero
1), numero 2) e, limitatamente al primo periodo, numero 3) della
legge 6 dicembre 1993, n. 499, ed al Capo II del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e tenendo conto della necessita' di
armonizzare la disciplina rispetto a quella prevista dal titolo IX
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le infrazioni che non rientrano
nella previsione della predetta legge n. 499 del 1993, nelle parti
sopra richiamate, e dunque che non attengono a violazioni di norme di
sicurezza e di igiene, potranno essere previste sanzioni
amministrative in ragione di una somma non inferiore a lire
cinquecentomila e non superiore a lire duecento milioni. Ad
integrazione delle sanzioni penali ed amministrative potranno essere
previste misure interdittive quali la revoca da parte della autorita'
portuale di autorizzazioni o concessioni, limitatamente ai casi piu'
gravi;
m) individuare nell'autorita' portuale l'organo competente ad
irrogare le sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le
prescrizioni in materia penale, indicare la competenza esclusivamente
nell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Al fine di
assicurare la coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni,
puo' essere individuato un organo di mero coordinamento per le aree e
i settori considerati nei decreti legislativi di cui al comma 1,
nell'ambito delle competenze generali di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli
schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
recante: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre
1994, n. 265.
- Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242
(Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
1996, n. 104.
L'art 1, comma 1, lettera a), numero 3) e lettera b),
numero 1), numero 2) e il primo periodo, numero 3), della
legge 6 dicembre 1993, n. 499 (Delega al Governo per
riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1993, n.
286, cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa
ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi.:
a) in materia di assunzione dei lavoratori:
(omissis);
4) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli
altri reati previsti in materia di costituzione del
rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie,
prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a
lire dieci milioni, nonche' le sanzioni amministrative
accessorie corrispondenti alle pene accessorie
dei reati depenalizzati ed equiparando in particolare
l'avviamento irregolare al lavoro dei lavoratori
provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei
lavoratori italiani e comunitari;
b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del
lavoro:
1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi
speciali, una causa di estinzione del reato consistente
nell'adempimento, entro un termine non superiore al
limite fissato dalla legge, alle prescrizioni
obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza
allo scopo di eliminare la violazione accertata,
nonche' nel pagamento in sede amministrativa di una somma
pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per
ciascuna infrazione;
2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in
ogni caso all'autorita' giudiziaria la notizia di
reato inerente la contravvenzione e,
successivamente, l'esito della verifica
dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove
disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento
delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione
penale e alla prescrizione;
3) prevedere per le contravvenzioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa
dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda
non superiore a lire otto milioni, opportunamente
graduate in rapporto alla gravita' degli illeciti;
(omissis)".
- Il titolo del Capo II del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
1995, n. 21, e' il seguente:
"Estinzione delle contravvenzioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro".
- Il titolo IX del citato decreto legislativo n.
626/1994, e' il seguente:
"Sanzioni".
- L'art. 19, comma 1, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 758/1994, cosi' recita:
"Art. 19 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
a) (omissis);
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui
all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da
altre norme.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante
criteri generali per l'individuazione degli organi operanti
nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
febbraio 1998, n. 29.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Treu, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto